Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22440 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17202-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 14,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO VALENTINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARTURO PARDI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’atto di contestazione n. (OMISSIS) emesso nei confronti di Z.S. personalmente, socio e presidente del consiglio di amministrazione della società Z. SRL in qualità di autore delle violazioni, veniva determinata a suo carico la sanzione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, artt. 5 e 11, quale ideatore, organizzatore e coordinatore del’intero disegno criminoso, conseguente all’accertamento di maggiori ricavi separatamente contestati a carico della società Z. SRL.

Z.S. proponeva ricorso, parzialmente accolto in primo grado sulla considerazione che la separata impugnazione proposta dalla società avverso l’avviso di accertamento aveva avuto esito favorevole alla stessa.

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con la sentenza n. 112/06/09, depositata il 07.05.2009 e non notificata, respingeva l’appello dell’Ufficio.

2. Il giudice di appello confermava la pronuncia di primo grado, sulla considerazione che l’appello dell’Ufficio, in merito ad altra sentenza concernente il presupposto avviso di accertamento, era stato anch’esso respinto.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre su due motivi, ai quali replica con controricorso Z.S..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività della notifica del ricorso, che risulta eseguita entro il termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza, termine scaduto il 22.06.2010, giorno di spedizione della notifica eseguita dall’Ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale.

2.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che la CTR ha errato nell’annullare l’irrogazione della sanzione nei confronti del socio e presidente del consiglio di amministrazione, sulla considerazione che il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ritenuto pregiudiziale, era stato annullato con sentenza non ancora irrevocabile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, la omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) sostenendo che in una situazione di rapporto di pregiudizialità, come quello considerato già con il secondo motivo, la CTR aveva errato a non sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c..

2.3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

2.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in una fattispecie identica (Cass. n. 16615/2015), nel caso di specie il giudice di appello, riconoscendo portata decisiva alla pronuncia emessa da altro collegio della CTR, che in altro, separato, procedimento, aveva parzialmente annullato l’accertamento dei maggiori utili della società di capitali che costituivano il presupposto per l’irrogazione delle sanzioni nei confronti dello Z., ha attribuito efficacia vincolante a tale sentenza che, però, non era ancora passata in giudicato, tanto da essere stata successivamente oggetto di ricorso per cassazione. Deve al riguardo rilevarsi che sussiste effettivamente rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra la causa avente ad oggetto la statuizione sui maggiori utili della società e quella, conseguente, relativa alla irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’amministratore.

2.5. Considerato peraltro che le cause non erano riunite, la CTR ha erroneamente esteso, in via automatica, alla causa “dipendente” l’efficacia di una pronuncia, pregiudiziale, che non era ancora definitiva, in violazione dei principi in materia di giudicato esterno, che attribuisce tale efficacia “riflessa” alle sole sentenze definitive.

La CTR nella sentenza impugnata risulta essersi discostata da tali principi, essendosi limitata a rinviare alla pronunzia, resa in altro procedimento, e non ancora passata in giudicato.

2.6. La disamina del secondo motivo è assorbita dall’accoglimento deprimo.

4.1. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinvita alla CTR delle Marche in altra composizione – per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di cassazione;

– accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR delle Marche in altra composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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