Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2244 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13012-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ITALCAV SRL (un tempo Spa), in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 24

presso lo studio dell’avvocato TROVATO DANIELA TIZIANA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI

NICOTERA 24 presso lo studio dell’avvocato TROVATO DANIELA TIZIANA,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 73/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto di compravendita rogato in data 14-4-1999, P. N. vendeva ad Italcav s.p.a. (ora Italcav s.r.l.) un terreno per il prezzo dichiarato di L. 1.100.000.000 di cui L. 980.000.000 già corrisposti alla acquirente ed il residuo da versarsi entro una data successiva. Le parti convenivano di sottoporre il passaggio di proprietà alla condizione del pagamento di tale residuo con pattuizione di clausola penale nel senso che il mancato pagamento del saldo comportava il trattenimento da parte dell’acquirente della somma ricevuta in acconto.

Stante la esistenza di condizione sospensiva, l’atto era registrato a tassa fissa.

L’Ufficio successivamente notificava avviso di liquidazione per imposta suppletiva proporzionale di registro ai soggetti parti del contratto nonchè al notaio rogante, sostenendo il carattere meramente potestativo della condizione sospensiva, che non consentiva la registrazione a tassa fissa.

La relativa vertenza era definita e l’Ufficio notificava altro avviso con il quale reiterava la liquidazione con la stessa causale a titolo di imposta principale.

I soggetti intimati impugnavano l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, sostenendo la infondatezza dell’assunto dell’Ufficio.

La Commissione respingeva i ricorsi dei contribuenti ed accoglieva quello del notaio rogante limitatamente alla esclusione dello stesso dalla imposizione.

Appellavano le parti private e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 73/47/04 in data 16-12-2004 depositata in data 28-2-2005 accoglieva gli appelli dei contribuenti, dichiarando inammissibile quello del notaio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Resistono la P. ed Italcav s.r.l. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3 in relazione agli artt. 1353 e 1355 c.c..

Espone che l’assunto della Commissione Regionale, secondo cui la condizione sospensiva apposta nel contratto era ammissibile ed efficace ai sensi della disposizione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 1 al fine della registrazione del relativo atto a tassa fissa, era errata. Infatti, ad avviso dell’Ufficio, una prestazione costituente elemento essenziale del contratto, come il pagamento del prezzo, non era deducibile in condizione, elemento accidentale che concerne esclusivamente fatti esterni al contratto.

In subordine, l’Ufficio svolge argomentazioni di merito sulla sorte successiva del bene, e su ulteriori negozi stipulati dalle parti, da cui dovrebbe evincersi la natura elusiva del contratto posto in essere al solo fine di eludere il fisco, dissimulando una vendita con patto di riscatto. Espone inoltre, in via alternativa, che la fattispecie, che prevede la condizione sospensiva del passaggio della proprietà del bene all’avvenuto integrale pagamento del prezzo, configura una vendita con riserva di proprietà di cui all’art. 1523 c.c., ipotesi esclusa dal beneficio della registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 27 cit., comma 3.

I contribuenti in controricorso sostengono la infondatezza della tesi principale dell’Ufficio e la inammissibilità delle altre, sia per carenza di autosufficienza sia, con particolare riferimento al richiamo alla vendita con patto di riservato dominio, in quanto mai dedotta in precedenza ma esclusivamente in questa sede.

Il motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.

Occorre prendere atto preliminarmente che la Commissione di appello ha motivato l’accoglimento dell’appello delle parti private esclusivamente sul rilievo che la condizione sospensiva non poteva ritenersi meramente potestativa.

La Agenzia ha introdotto un profilo di indagine completamente nuovo sostenendo invece la nullità della clausola in quanto ad avviso della ricorrente un elemento essenziale ed interno al contratto quale il pagamento del prezzo non poteva essere dedotto in condizione. In mancanza di qualunque menzione del punto da parte del giudice di merito, era onere della ricorrente provare di avere dedotto tempestivamente la questione – non rilevabile di ufficio – in appello, ed in tal caso dedurre il vizio come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.. Non possono essere prese in considerazione le argomentazioni successive tendenti a sostenere la natura elusiva del contratto, del tutto estranee al mezzo di impugnazione.

Quanto all’asserita equivalenza del contratto di compravendita in cui il trasferimento della proprietà è condizionato all’integrale pagamento del prezzo, rispetto alla vendita con patto di riservato dominio di cui all’art. 1523 c.c. esclusa dalla registrazione a tassa fissa ai sensi del D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 27, stesso comma 3, il rilievo è astrattamente fondato, ma è del pari inammissibile, per gli stessi motivi sopra esposti. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Sussistono giusti motivi tratti dalla peculiarità della controversia per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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