Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2244 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27951-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione territoriale per il

riconoscimento della Protezione internazione di Firenze, Sezione di

Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal cittadino maliano C.M. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, per non avere l’appellante notificato validamente l’atto di citazione al Ministero dell’interno;

2. il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi di ricorso per cassazione, rispetto al quale il Ministero intimato non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo – che censura la “erronea/falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. e del R.D. n. 1611 del 1910, art. 11” – è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, in quanto argomenta in astratto sulla (pretesa) validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC ad un indirizzo reperito non già su REGINDE bensì su INI-PEC, senza specificare le circostanze della fattispecie concreta, a fronte di una motivazione del giudice a quo fondata chiaramente sui seguenti (inequivocabili) rilievi: “1) che il difensore notificava all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia l’atto di citazione ad un indirizzo pec errato, diverso da quello indicato nel II Registro; 2) che all’udienza del 7.9.2017 il predetto difensore chiedeva alla Corte ed otteneva di poter rinnovare la notifica; 3) che all’udienza successiva del 7.12.2017 la parte non produceva l’atto notificato”;

5. inammissibile è anche il secondo mezzo, che contesta, nel merito, la violazione del principio di non refoulement, mentre la sentenza impugnata contiene una decisione di mero rito, circoscritta come visto al rilievo della inammissibilità dell’appello;

6. l’assenza di difese della parte intimata esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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