Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2244 del 03/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2244 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Litisconsorzio
necessario.
ORDINANZA
e),, e
sul ricorso proposto da:
FIORETTI GIUSEPPINA e GUARINO ANDREA residenti a
Napoli, rappresentati e difesi, giusta delega a margine
del ricorso, dall’Avv. Tullio Elefante nel cui studio
sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Cardinal De
Luca
n.10,
RICORRENTI
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.393/50/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli
Sezione n. 50,
in data
Data pubblicazione: 03/02/2014
14.06.2010, depositata il 13 dicembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25615/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
– E’
chiesta
la
cassazione della
sentenza
n.393/50/2010, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 50 il 14.06.2010 e DEPOSITATA il 13 dicembre 2010.
Con tale decisione la CTR, ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo la legittimità e
fondatezza della pretesa fiscale, a motivo che nel
giudizio nei confronti della società, la CTC aveva
accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad
IRPEF degli anni 1982 e 1983, la contribuente ha
chiesto la cassazione della decisione impugnata, sulla
base di due mezzi.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga rigettata.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
2
Non è presente il P.M.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società ed associazioni di cui
all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei
redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
3
solo l’odierno ricorrente, e non anche la società e gli
rispetto
all’obbligazione
dedotta
nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie
costitutiva
dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di
con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
4
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che,
preliminare,
alla relativa stregua,
deve
essere
rilevata
la
in via
nullità
dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito di partecipazione in una SAS e che
al giudizio hanno partecipato solo gli indicati
contribuenti e non anche gli altri soci e la società;
Considerato
che
trattasi
di
fattispecie
di
litisconsorzio necessario originario, con la
conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n.14815), con
la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
5
altri atti di causa;
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
ultimo formatosi a seguito di pronuncia delle Sezione
Unite di questa Corte, le spese del presente giudizio
di legittimità e delle pregresse fasi di merito, vanno
compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità degli atti successivi alla
costituzione in giudizio del ricorrente in prime cure e
delle sentenze di primo e secondo grado e rimette alla
CTP di Napoli; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Pesidente
applicazione di orientamento giurisprudenziale, da