Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2244 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3898/2009 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GOZZADINI

30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4022/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, del 2/4/08,

depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 28 gennaio 2009 G.D. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 10 aprile 2008 dal Tribunale di Napoli che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva condannato la S. e C. F. al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella liquidata dal primo giudice in favore del G. a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria, ad una maggiore somma a titolo di spese legali.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2 – La formulazione dei motivi del ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione, in altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., artt. 91 e 92 c.p.c. anche con riferimento al vizio di motivazione. Assume che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che egli avesse chiesto anche il deprezzamento del valore dell’autovettura e tale interpretazione errata aveva riverberato i suoi effetti sulla statuizione relativa alle spese di lite.

La censura sottopone all’esame della Corte un quesito mediante il quale non viene postulata l’enunciazione di un principio di diritto basato sulle norme asseritamente violate e di applicabilità generalizzata oltre che decisivo del caso concreto, ma si chiede inammissibilmente un’interpretazione dei limiti della domanda e la valutazione dell’incidenza dell’interpretazione datane dal Tribunale ai fini della regolazione delle spese processuali.

Con il secondo motivo viene ipotizzata violazione degli artt. 1223, 1224, 2043 e 2056 c.c. con riferimento, oltre che all’art. 360 c.p.c., n. 3, anche all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche in questo caso non viene sottoposto alla Corte un principio di diritto da accogliere o respingere ma, oltre ad asserire apoditticamente l’inidoneità della motivazione addotta dal Tribunale, si chiede un inammissibile intervento sulla rivalutazione del danno dando per scontato che il primo giudice lo abbia determinato con riferimento ai valori attuali. In tal modo viene investita la Corte dell’interpretazione della sentenza di primo grado, peraltro senza fornire gli elementi di fatto necessari a soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura concerne l’esclusione dalle spese vive di Euro 29,95 inerenti alla collazione della copia degli atti e dai diritti di Euro 286,00 senza specifica motivazione.

Risulta dal testo della sentenza impugnata che la prima somma nella notula depositata era stata inserita tra le spese vive, mentre, quanto alla seconda, sono state eliminate le voci ritenute dallo stesso appellante relative ad attività, ripetitive o le voci meramente duplicative.

D’altra parte, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorrente non ha specificamente indicato la collocazione, nè allegato al ricorso la nota spese da cui desumere le omissioni lamentate.

Con il quarto motivo il G. lamenta ancora violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e formula un quesito che non propone l’affermazione di un principio di diritto, ma richiede una valutazione del grado di fondatezza dell’appello, peraltro sul presupposto dell’accoglimento delle precedenti censure e trascurando l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al giudice in tema di regolamentazione delle spese giudiziali.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore del ricorrente;

Il G. ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dal suo difensore;

5.- Ritenuto che, non essendovi altri ricorsi da decidere, vada dichiarata l’estinzione del processo;

visti gli artt. 380-bis, 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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