Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22439 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2053/2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE Biagio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRASCHI GIANLUCA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1391/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/10/2008 R.G.N. 1377/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27.2.06 il Tribunale di Firenze riconosceva a C. G. il diritto di essere inquadrato in area B, posizione economica B2, con le conseguenti differenze retributive, dal 6.4.01, epoca in cui era transitato – per effetto di mobilità esterna D.L. 12 maggio 1995, n. 163, ex art. 4, convertito in L. 11 luglio 1995, n. 273 – dall’Ente Poste Italiane, poi divenuto Poste Italiane S.p.A., al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il quale era già stato comandato dal 5.3.98.

Con sentenza depositata il 14.10.08 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame interposto dal suddetto Ministero.

Asserivano i giudici del merito che l’inquadramento ricevuto dal C. all’esito del passaggio al Ministero – Area B, posizione economica B1, comparto ministeri – era deteriore rispetto all’originario inquadramento da ultimo goduto alle dipendenze delle Poste (4^ qualifica funzionale Area operativa CCNL 26.11.94 per il personale delle Poste), il che violava l’art. 2103 c.c..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze affidandosi ad un unico motivo.

Il C. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con unico motivo di doglianza il ricorrente deduce violazione del D.L. n. 487 del 1993, art. 6, comma 2, convertito in L. n. 71 del 1994, nonchè dell’art. 2 del D.M. Poste e Telecomunicazioni emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, contenente il quadro di equiparazione fra le qualifiche funzionali dell’ex amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i profili professionali individuati dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del D.L. n. 163 del 1995, art. 4, comma 2, convertito in L. n. 273 del 1995, della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, della L. n. 448 del 1998, art. 45, comma 10, e dell’art. 2103 c.c.; sostiene il Ministero ricorrente che l’inquadramento assegnato al C. è da ricondursi ad un più ampio e complesso procedimento amministrativo inteso a realizzare un’operazione di mobilità, ossia un trasferimento collettivo del personale art. 2103 c.c., che regola lo ius variandi del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente, ma non attiene alle ipotesi di mobilità fra un datore di lavoro e un altro, assimilabile alla cessione del contratto di lavoro; la materia – prosegue il ricorso – è squisitamente pubblicistica, tanto da essere disciplinata da un provvedimento regolamentare che, se non illegittimo e suscettibile di disapplicazione, è vincolante per il nuovo datore di lavoro; a sua volta – sostiene ancora il ricorrente – il D.P.C.M. 4 dicembre 2000, di inquadramento del C. nel ruolo del Ministero è conforme al D.I. 10 luglio 1997, di approvazione dell’equiparazione tra le qualifiche dell’ex amministrazione postale e quelle dei Ministeri, non potendosene pretendere l’illegittimità e la conseguente disapplicazione per contrasto con l’art. 2103 c.c. (come, invece, asserito, dall’impugnata sentenza), essendo quest’ultima norma inapplicabile nella fattispecie.

2- Il motivo è inammissibile per contraddittorietà del quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso in esame) al proprio interno e rispetto al contenuto delle doglianze innanzi svolte.

Infatti, il quesito formulato in ricorso è il seguente: “Dica la Corte di Cassazione se nella procedura di mobilità prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, e dalla L. n. 448 del 1998, art. 45, comma 10, per la determinazione del futuro inquadramento presso il Ministero del Tesoro del Bilancio e della P.E. del personale proveniente dalla Amministrazione postale siano vincolanti il D.I. 10 luglio 1997 emanato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica ed il D.P.C.M. 4 dicembre 2000, a nulla rilevando, in difetto di altri motivi di illegittimità, le mansioni cui era adibito il lavoratore presso l’Amministrazione di provenienza”.

Orbene, premesso che nella vicenda in oggetto si controverte di un’equiparazione di qualifiche e non di mere mansioni, si noti che il quesito, mentre muove da un’ipotesi di vincolatività del quadro di equiparazione tra le qualifiche funzionali dell’ex amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i profili professionali individuati dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, equiparazione da disporsi con provvedimento regolamentare, finisce poi con il parlare di irrilevanza delle mansioni cui era adibito il lavoratore presso l’amministrazione di provenienza, il che contraddice quella stessa necessità di equiparazione tra qualifiche funzionali che – invece – il quesito suppone a monte.

In altre parole, se equiparazione (ovvero assimilazione, accostamento, parificazione etc.) ha da essere, non si può prescindere dal dato da equiparare, vale a dire dalla qualifica rivestita dall’odierno controricorrente presso l’ex amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3- La rilevata inammissibilità assorbe ogni altra considerazione sul merito dell’impugnazione.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 e degli onorari liquidati in Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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