Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22439 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 24/09/2018), n.22439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1607/2017 proposto da:

KARTODROMO SANTA GIULIA s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato

Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto in Roma, via di Pietralata,

n. 320, presso lo studio dell’Avvocato Gigliola Mazza Ricci;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

FIRA s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3437/2016 in data 29

luglio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

settembre 2018 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, per il rigetto del ricorso;

uditi l’Avvocato Vincenzo Antonucci e l’Avvocato dello Stato Roberta

Guizzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Kartodromo Santa Giulia s.r.l., che aveva presentato istanza per ottenere le agevolazioni ai sensi della L.R. Abruzzo 10 luglio 1998, n. 55, art. 4 (Legge-quadro in materia di politiche regionali di sostegno all’occupazione), è stata ammessa ai relativi benefici giusta Det. Dirig. 8 marzo 2005, per un importo di Euro 71.417,32, a titolo di contributi in conto investimenti per la realizzazione di una pista chiusa attrezzata per corsa di kart, ricevendo a titolo di anticipazione l’accredito, con ordine di bonifico del 1 luglio 2005, della somma di Euro 49.992,12, pari al 70% del contributo concesso.

Successivamente l’ente Abruzzo Lavoro, a seguito di verifica e sopralluoghi, ha accertato che nella sede legale e operativa della predetta società non era stata avviata l’attività per la quale era stato concesso il contributo e che la società aveva fornito documentazione incompleta, limitata soltanto alla rendicontazione dell’acconto.

Accogliendo la proposta di detto ente, la Regione Abruzzo, con determina del dirigente della Direzione politiche attive del lavoro n. 454 del 31 luglio 2014, ha disposto la revoca del contributo ed il recupero coattivo della somma erogata a titolo di anticipazione.

2. – Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, con sentenza in data 16 novembre 2015, nella resistenza dell’intimata amministrazione regionale, ha rigettato il ricorso della società Kartodromo Santa Giulia, giudicando legittima la revoca a fronte dell’oggettivo e non contestato inadempimento, qualificando l’atto impugnato come annullamento in autotutela e conseguente decadenza dal beneficio.

3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 29 luglio 2016, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società.

3.1. – Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il motivo con cui l’appellante ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non può essere accolto, essendo inammissibile per abuso del processo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in appello dalla stessa parte che, con l’atto introduttivo del giudizio, aveva adito la medesima giurisdizione.

Nel merito, confermata la qualificazione del provvedimento impugnato come annullamento di ufficio, il giudice del gravame ha rilevato che, trattandosi di recupero di una somma illegittimamente erogata (non essendo stati contestati in alcun modo la correttezza dei sopralluoghi svolti ed il mancato avvio dell’attività di impresa per cui i benefici economici erano stati concessi), l’interesse pubblico è da ritenersi in re ipsa. Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che sussiste l’evidente esigenza dell’amministrazione di tutelare la corretta funzionalizzazione delle risorse pubbliche, compromessa dal comportamento non corretto della società, i cui interessi al mantenimento del contributo sono da ritenersi nella specie sicuramente sacrificabili, atteso che fin dai verbali di sopralluogo effettuati nel 2008 era emersa la mancata realizzazione dell’investimento che giustificava il contributo.

4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, la società Kartodromo Santa Giulia ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 dicembre 2016, sulla base di due motivi.

La Regione Abruzzo ha resistito con controricorso.

L’altra intimata – la FIRA s.p.a. – non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in relazione agli artt. 7,8 e 9 cod. proc. amm., art. 37 c.p.c. e art. 103 Cost.) la ricorrente si duole che il Consiglio di Stato abbia ritenuto precluso l’esame della questione di giurisdizione sollevata in appello dalla stessa parte che aveva adito il giudice amministrativo con l’atto introduttivo del giudizio. Premesso che sulla questione di giurisdizione non si era formato il giudicato, nè implicito, nè esplicito, essendo la relativa eccezione stata sollevata tempestivamente come motivo di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di primo grado, la ricorrente sottolinea che il difetto di giurisdizione può essere dedotto dalla stessa parte che ha adito quel giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in base all’interesse che deriva dalla soccombenza nel merito.

Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in relazione agli artt. 7,8 e 9 cod. proc. amm., art. 37 c.p.c. e art. 103 Cost.. Ad avviso della società Kartodromo Santa Giulia, la controversia non riguarda interessi legittimi devoluti alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, nè ricade in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, bensì verte in materia di diritti soggettivi. Infatti, la revoca della concessione del contributo concesso in favore della società trovava la sua giustificazione in un inadempimento connesso alla fase di esecuzione del rapporto di finanziamento, e non in un vizio originario di legittimità legato all’erogazione pubblica del contributo.

2. – La Regione controricorrente sostiene che era inammissibile la contestazione in appello della giurisdizione del giudice amministrativo da parte del soggetto che in primo grado aveva proposto ad esso il suo ricorso e che, anche se soccombente nel merito, aveva visto riconosciuta tale giurisdizione in forza di una pronuncia implicita. Quello relativo alla giurisdizione – rileva la difesa della Regione – è un capo autonomo della sentenza: in ordine ad esso l’originaria ricorrente è risultata vittoriosa in primo grado e, per tale ragione, non era legittimata ad impugnare.

3. – La deduzione della Regione controricorrente è esatta.

Queste Sezioni Unite hanno già statuito che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto (Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260; Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 1309; Sez. Un., 23 luglio 2018, n. 19522).

Infatti, di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione: rispetto al capo relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela. L’attore non è pertanto legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale: relativamente ad una tale pronuncia a contenuto processuale di segno positivo, non è configurabile, per l’attore, soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l’antecedente necessario; la soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l’efficacia e l’utilità stessa della decisione adottata.

4. – E’ pertanto corretta la decisione del Consiglio di Stato di non dare ingresso alla censura con cui l’appellante società Kartodromo Santa Giulia si è doluta del mancato rilievo, da parte del Tribunale amministrativo regionale, della carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

Resta assorbito l’esame della doglianza, veicolata con il secondo motivo, sul fondo della questione di giurisdizione.

5. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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