Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22439 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18571-2019 proposto da:

C.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTA NICOLETTA ROSELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis C.J., cittadina del Ghana, ha

adito il Tribunale di Milano-Sezione specializzata in materia di

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

la ricorrente, proveniente da (OMISSIS), di etnia asbanii e religione cristiana protestante, vedova e madre di quattro figli, venditrice ambulante di pesce, aveva riferito che tre figli, con cui non ha contatti, vivono in Ghana, mentre la figlia più piccola è con lei in Italia; che nel 2016, mentre si stava recando nel villaggio di Dunkwau a vendere il pesce, era stata assalita e derubata del pesce e del denaro da un gruppo di ladri; che, informata di ciò, la signora che le forniva il pesce le aveva intimato di restituirle il denaro e che altrimenti l’avrebbe uccisa; perciò, temendo per l’incolumità propria e dei figli, aveva lasciato il Ghana per il Burkina Faso, prima, e per la Libia e l’Italia, poi, per cercarsi un lavoro e ripagare il debito; di temere di essere uccisa dalla venditrice del pesce;

con decreto del 19/4/2019, comunicato il 3/5/2019, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

avverso il predetto decreto ha proposto ricorso C.J., con atto notificato il 31/5/2109, svolgendo due motivi e l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita;

è stata proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Ritenuto che:

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. l della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 perchè il Tribunale, pur avendo ritenuto il racconto della richiedente asilo pienamente credibile, aveva dato rilievo alla mancata richiesta di protezione alle autorità statuali ghanesi, senza considerare il grado di impunità e corruzione che le affligge, sì da escludere per i cittadini un livello adeguato di tutela;

il motivo appare inammissibile perchè non considera e non confuta tutte le ragioni addotte dal Tribunale per escludere in capo alla ricorrente il rischio di atti di persecuzione personale riconducibili alla fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria;

infatti il Tribunale milanese, dopo aver sostenuto il carattere esclusivamente privato della minaccia subita e la possibilità della richiedente di rivolgersi alle autorità per ottenere protezione, ha escluso l’attualità del pericolo prospettato dalla ricorrente perchè la vicenda risaliva al 2016 e gli altri tre figli, rimasti in patria, non parevano aver subito ritorsioni dalla fornitrice di pesce;

del tutto slegata dal motivo di ricorso e dalle norme indicate come violate appare l’argomentazione finale con cui la ricorrente prospetta il rischio di ritrovarsi nuovamente prigioniera in Libia, con il rinnovo delle gravissime vessazioni subite, eventualità questa introdotta senza alcun fondamento razionale e logico con riferimento al rischio di rimpatrio in Ghana;

con il secondo motivo, attinente la protezione umanitaria, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale tenuto conto del fatto che la signora C. è madre di una bambina, O., nata nel (OMISSIS), che vive con lei presso il centri di accoglienza, e del contesto di vita familiare e sociale ben descritto nelle prodotte relazioni degli assistenti ed educatori del centro;

il motivo esprime un mero dissenso nel merito dalla valutazione espressa dal Tribunale, che non ha affatto omesso di considerare le circostanze segnalate e che ha escluso, all’esito del giudizio comparativo condotto secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (e in particolare della sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, adesiva al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01) una effettiva integrazione sociale e lavorativa della ricorrente in Italia e una situazione di vulnerabilità su base individuale in caso di rientro in patria, con la possibilità di ricongiungimento con il resto del nucleo familiare, mentre eventuali gravi problemi collegati allo sviluppo psi c.sico della minore ben potevano essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale dei Minorenni D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA