Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22438 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE LUCA ENRICO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1031/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/02/2009 R.G.N. 658/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato DE LUCA ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 78/06 il Tribunale di Orvieto condannava il Ministero della Giustizia a pagare a D.G. le differenze retributive spettanti D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 per l’espletamento di mansioni appartenenti a qualifica superiore perchè, essendo direttore della Casa Circondariale di Orvieto, in quanto tale inquadrato nella 9^ qualifica funzionale (poi divenuta area C3), aveva proseguito nello svolgere dette funzioni anche dopo che l’istituto penitenziario era stato individuato, con D.M. 23 ottobre 2001 emesso ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 2000, art. 3 come ufficio di livello dirigenziale non generale, struttura a capo della quale era prevista – appunto – la figura del dirigente.

La decisione era ribaltata dalla Corte d’Appello di Perugia con sentenza del 10.12.08, che rigettava la domanda del D. non potendosi considerare come qualifica immediatamente superiore quella dirigenziale, appartenente ad un ruolo e ad una carriera diversi, tale da individuare un differente status: aggiungevano i giudici del gravame che il D., per effetto della nuova classificazione della Casa Circondariale di (OMISSIS), era rimasto al vertice della medesima struttura in attesa della nomina del dirigente, continuando ad operare con i poteri e le prerogative del funzionario dirigente di area C3, senza gli obblighi e i poteri propri della figura dirigenziale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (oltre che del D.Lgs. n. 146 del 2000, art. 4art. 36 Cost. e art. 2126 c.c.) nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto la norma inapplicabile all’ipotesi di espletamento delle mansioni di dirigente da parte di un funzionario di area C3, consideratane la diversità di ruolo, di carriera e di status, di guisa che quella dirigenziale non potrebbe considerarsi come qualifica immediatamente superiore ai sensi e per gli effetti della disposizione citata.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del vigente CCNL per il comparto Ministeri e dell’art. 1362 c.c. e segg., che stabilisce che sono altresì considerate mansioni superiori – per i dipendenti che rivestono l’ultima posizione economica dell’area di appartenenza – quelle corrispondenti alla posizione economica iniziale dell’area immediatamente superiore.

Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20 dell’art. 13 CCNL comparto Ministeri 1998-2001, dell’art. 1362 c.c. e segg. relativamente all’interpretazione dell’art. 13 e della nuova classificazione del personale attuata dal predetto CCNL, all. A, nonchè del D.Lgs. n. 146 del 2000, art. 14 nella parte in cui la gravata pronuncia non ha considerato che il diritto alle differenze retributive oggetto di lite trova titolo nelle espletate funzioni di reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare, reggenza che nel caso del D. si era protratta per oltre 5 anni, vale a dire ben oltre una mera fase transitoria, fino a quando non era stato – poi – effettivamente nominato dirigente della struttura.

Con il quarto motivo ci si duole della contraddittorietà od illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso che il D. avesse svolto mansioni dirigenziali sol perchè si era limitato a permanere a capo della struttura di cui era già direttore, nonostante che la stessa fosse stata ormai individuata come sede da ricoprire con incarico dirigenziale.

2- Il primo e il quarto motivo – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi ed esattamente oppositivi alle argomentazioni svolte dall’impugnata sentenza – sono fondati.

Si premetta che nel presente contenzioso è in discussione non già l’attribuzione della qualifica dirigenziale, bensì il mero diritto al pagamento delle differenze retributive per l’espletamento delle relative mansioni ad opera di un funzionario di area C3.

Secondo l’impugnata sentenza, non essendo la figura del funzionario in alcun modo equiparabile a quella del dirigente, diversi essendone ruolo e carriera, resterebbe esclusa l’applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

L’affermazione collide, però, con l’insegnamento che questa S.C. ha già avuto modo di esprimere, da ultimo, con sentenza n. 8529 del 12.4.06 e che va qui ribadito.

Infatti, se è pur vero che il cit. art. 52 al comma 1 stabilisce che “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”, nondimeno l’art. 52, comma 5 disciplina l’ipotesi dell’assegnazione a mansioni proprie di “una qualifica superiore” (dunque, anche non immediatamente superiore: cfr. Cass. 25.10.2004 n. 20692; Cass. 4.8.04 n. 14944) al di fuori dei casi espressamente consentiti dal comma 2; e mentre stabilisce, da un lato, la nullità di tale assegnazione, dall’altro riconosce – però – il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima.

Asserire che la specificità della carriera dirigenziale osterebbe all’applicazione del cit. art. 52, comma. 5 ne contraddice la ratio, che è proprio quella di assicurare in ogni caso al lavoratore, pur in assenza di un diritto alla promozione, la retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, conformemente al principio di cui all’art. 36 Cost. (cfr. giurisprudenza innanzi citata); inoltre, esporrebbe all’abnorme esito ermeneutico di una tutela retributiva inversamente proporzionale all’importanza e alla qualità delle mansioni svolte, nel senso che la garanzia retributiva si applicherebbe in caso di mansioni anche di poco più elevate perchè appartenenti ad un livello contrattuale immediatamente superiore, ma non anche a quelle proprie di una carriera e di un ruolo di rilievo e responsabilità maggiori.

Nè ha pregio obiettare – come sostenuto dal Ministero della Giustizia sulla scia della concorrente ratio decidendi che risulta nella gravata pronuncia – che il D., grazie alla nuova classificazione della Casa circondariale di (OMISSIS), era rimasto al vertice della stessa struttura in attesa della nomina del dirigente, continuando ad operare con prerogative e poteri pur sempre uguali a quelli di quando era a capo del medesimo istituto penitenziario come funzionario dirigente di area C3.

L’argomento – in realtà – è ribaltabile: proprio il fatto che detto istituto penitenziario era stato individuato, con D.M. 23 ottobre 2001 emesso ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 2000, art. 3 come ufficio di livello dirigenziale non generale, struttura a capo della quale era previsto – appunto – un dirigente, dimostra che il prosieguo, da parte dell’odierno ricorrente, di quelle stesse mansioni in quella medesima Casa Circondariale non era più consono alle attribuzioni di un funzionario di area C3.

Diversamente opinando, si perverrebbe – anche qui – all’assurda conclusione che il superiore trattamento retributivo sarebbe spettato solo al funzionario di area C3 che, trasferito da altro istituto penitenziario, fosse stato destinato, nello stesso periodo oggetto della domanda per cui oggi è causa, a dirigere la Casa Circondariale di (OMISSIS) (dopo il cit. D.M. 23 ottobre 2001) in luogo del D. e non anche a quest’ultimo, che – invece – era rimasto al suo posto.

In altre parole, malgrado l’assoluta identità di mansioni e di posizione, il discrimine sarebbe dato dalla mera provenienza (da altro istituto penitenziario) del funzionario.

3- Le considerazioni che precedono assorbono i restanti motivi di ricorso e ogni altra difesa fatta valere dalle parti.

4- In conclusione, il ricorso merita accoglimento.

Per l’effetto la Corte, cassata l’impugnata sentenza e decidendo nel merito, accoglie la domanda del D. nei termini di cui alla sentenza di primo grado, anche per le spese. Compensa le spese del giudizio d’appello e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda del D. nei termini di cui alla sentenza di primo grado anche per le spese. Compensa le spese del giudizio d’appello e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 30,00 per esborsi e in Euro duemila/00 per onorari, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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