Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22438 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18560-2019 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il

06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis O.D., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di L’Aquila – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il ricorrente, proveniente dall'(OMISSIS), aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perchè il padre, morto nel 2014, era un adepto della setta degli Ogboni; che alla sua morte, secondo tradizione, avrebbe dovuto prendere il suo posto; che aveva rifiutato per la sua fede cristiana; di aver effettuato un rito di purificazione, su consiglio del pastore, bruciando gli idoli del padre, con l’aiuto di una donna che lavorava per il pastore; che a causa di ciò la donna, avendo guardato gli idoli, era morta; che i parenti della donna deceduta avevano chiamato la polizia e il pastore era stato arrestato, mentre lui era riuscito a fuggire;

con decreto del 6/5/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

avverso il predetto decreto ha proposto ricorso O.D., con atto notificato il 5/6/2019, svolgendo tre motivi e l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita;

è stata proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

ritenuto che:

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e si duole del fatto che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto non credibile la narrazione del ricorrente, sottovalutando i rischi da lui corsi in caso di rientro;

in particolare il ricorrente lamenta che il giudice abbia ritenuto non credibile il suo racconto senza procedere al doveroso accertamento della sua coerenza con la situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, così adempiendo al suo dovere di cooperazione istruttoria;

il motivo appare del tutto generico e riversato nel merito;

certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716);

il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224);

del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati;

il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202);

beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016);

inoltre questa Corte ha ritenuto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

al riguardo il Tribunale, alle pagine 13-16 del provvedimento impugnato, con motivazione che soddisfa ampiamente lo standard del c.d. “minimo costituzionale”, ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente erano state ritenute inattendibili, non senza aver previamente provveduto a verificare, secondo il parametro della cosiddetta “coerenza esterna”, il racconto del ricorrente rispetto alla situazione socio-culturale del Paese di origine del richiedente asilo, accertata mediante la consultazione delle fonti internazionali disponibili (nel caso, con specifico riferimento all’attività della setta degli Ogboni);

tale racconto è stato ritenuto generico e stereotipato e privo di coerenza interna e comunque inficiato, tra l’altro, dalla palese implausibilità e illogicità della asserita morte della donna coinvolta nei riti purificatori ordinati dal pastore, determinata dall’aver ella guardato durante i riti gli idoli pagani;

con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per aver il Tribunale disposto il diniego della protezione sussidiaria, omettendo di indagare sulle condizioni di pericolo esistente nel paese di provenienza, in relazione alla situazione di violenza indiscriminata sussistente in Nigeria e limitandosi a rilevare la mancata deduzione da parte del ricorrente di un rischio di danno grave da lui personalmente corso;

il motivo è inammissibile perchè si risolve nella manifestazione di mero dissenso nel merito rispetto alla valutazione espressa con riferimento al rischio di esposizione dei civili a violenza indiscriminata provocata da conflitto armato interno, specificamente formulata alla pagina 17 del provvedimento impugnato, con ampia esposizione della fonte accreditata alla quale il Tribunale ha attinto le proprie informazioni;

con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè in tema di protezione umanitaria il Tribunale non aveva ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro in patria, non potendosi basare il rigetto della richiesta sulle stesse ragioni di non credibilità del racconto circa la vicenda personale che avevano determinato il rigetto della domanda delle protezioni maggiori;

il motivo è inammissibile perchè non è pertinente alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, esposta alle pagine 17-18, fondata, da un lato, sulla mancata deduzione di una situazione di vulnerabilità su base individuale e personalizzata, diversa da quella rappresentata con il racconto sul rifiuto di adesione alla setta e la morte della donna nel rito purificatorio (giudicata non credibile), e, dall’altro, sulla assenza di un serio percorso di integrazione in Italia;

inoltre il motivo è del tutto generico perchè non espone quali sarebbero le specifiche ragioni di personale vulnerabilità, tempestivamente allegate, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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