Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22438 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8294-2018 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1722/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 6 novembre 2017, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte correttamente valutato la criticità della situazione del paese di origine del richiedente, il Mali, al fine del riconoscimento della protezione per motivi umanitari;

– che il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 24 Cost. in forza della mancata ammissione dell’odierno ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

– che il primo motivo è inammissibile, avendo con congrua ed estesa motivazione il provvedimento impugnato esaminato la situazione esposta dal richiedente, cittadino del Mali, e la situazione generale del paese: dunque, il provvedimento impugnato, pur nel rispetto dell’onere probatorio attenuato del richiedente, da un lato non ha ritenuto dedotti fatti integranti i presupposti della domanda di protezione, dall’altro si è adeguatamente trattenuto sulle condizioni generali del Mali, ribadendo che invece non si tratta di paese instabile fuori dal controllo statale;

– che, quanto alla richiesta di protezione per motivi umanitari, del pari la corte ha stigmatizzato la stessa mancata allegazione di qualsiasi elemento idoneo ad integrarne i presupposti di legge;

– che, in definitiva, il giudice del merito ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, esponendo le ragioni per le quali reputa inattendibile il racconto del richiedente: onde si tratta, dunque, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, non più sindacabili;

– che il secondo motivo è inammissibile, non riguardando critiche alla sentenza impugnata;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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