Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22437 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7486-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.M.C. difesa ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 55, presso lo studio

dell’avvocato ARIANNA SCIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIAFEDERICA DI LIBERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 30/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per la controricorrente l’Avvocato DI LIBERO che chiede la

cassazione della materia del contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’estinzione per la cessata

materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti della CTR Lazio che, respingendone l’appello, ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado su ricorso della contribuente D.L.M. aveva annullato l’avviso di accertamento, nonchè la susseguente cartella di pagamento, notificati alla parte in applicazione dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184.

La CTR, motivando il pronunciato rigetto ha, tra l’altro, affermato che “nel caso in esame l’avviso di accertamento impugnato è fondato esclusivamente sul calcolo matematico dei parametri e non contiene nella propria motivazione gli elementi necessari a sorreggere le presunzioni in esso contenute” e che l’accertamento, “nonostante la premessa utilizzazione dei parametri, appare, comunque, carente di motivazione, non essendo sufficiente a permettere alla contribuente di difendersi compiutamente e alla Commissione di valutarne la legittimità e la fondatezza”.

Il mezzo erariale si vale di cinque motivi di ricorso ai quali replica la parte con controricorso.

1.2. A seguito di deposito di documenti afferenti all’istanza per la definizione della lite, l’Agenzia con nota pervenuta il 19.7.2016 ha reso noto che la domanda è risultata regolare e che è stato effettuato il pagamento delle somme dovute per il suo perfezionamento in applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

1.3. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Preso atto della citata comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal citato art. 39, ed, in uno con essa, va disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 19533/11).

PQM

La Corte Suprema di Cassazione pronunciando sul ricorso dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e compensa le spese di giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 5^ sezione civile, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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