Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22436 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5477-2018 proposto da:

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1387/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata l’08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona dell’8 settembre 2017, che ha respinto l’impugnazione promossa avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla situazione sociale e politica dello Stato di provenienza dell’odierno richiedente;

– che il motivo è inammissibile;

– che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è “denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. U. 8053/2014);

– che, invero, la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua ed immune da vizi poichè contiene l’esame della situazione esposta dal richiedente (fuggito dalla Nigeria per eludere le minacce di morte, per mezzo della magia nera, ricevute) e dei motivi per cui sia stato ritenuto che quest’ultimo non corra rischi concreti in caso di rimpatrio;

– che lo stesso giudice si è adeguatamente trattenuto sull’esame delle condizioni generali dello Stato di provenienza del richiedente, ribadendo come non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato, e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento della protezione sussidiaria (ex multis Cass. n. 16202/2015);

– che, in ogni caso, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità;

– che occorre provvedere sulle spese secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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