Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22436 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5690-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R., B.V., BE.MA.LU. NQ EREDE DI

B.V., B.G. NQ EREDE DI B.V., B.R. NQ

EREDE DI B.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la CTR Marche, respingendone l’appello, ha confermato la decisione pronunciata in primo grado di annullamento di un avviso di accertamento notificato alla Acquattro s.r.l. in liquidazione ed avente ad oggetto, pur in presenza dell’adesione della parte al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, il parziale disconoscimento di un credito IVA in quanto derivante da operazioni non fatturate o fatturate erroneamente.

La CTR ha ritenuto che “la definizione dell’atto comporti unicamente la rinuncia dell’erario a far valere quella specifica pretesa fiscale” nello stesso spirito del “patto fiscale” che governa l’analoga misura dell’art. 9 L. cit., di modo che non è “legittimo che l’amministrazione finanziaria, dopo aver accertato il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quanto a suo tempo pagato sul dichiarato, possa pretendere ulteriori imposte sulla base di quegli stessi componenti positivi o negativi del reddito contestati con l’atto che il contribuente aveva inteso definire”.

1.2. Il ricorso erariale, a cui aveva fatto seguito il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c., basato su un unico motivo era notificato ai soci in quanto come si evince dalla relata, la società era cessata.

Poichè uno dei soci ( B.V.) era deceduto, il collegio, chiamata la causa all’udienza del 21.12.2015, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio a mente dell’art. 331 c.p.c. ed aveva rinviato la trattazione a nuovo ruolo.

In esito all’incombente e alle formalità previste dall’art. 371 – bis c.p.c., la causa era nuovamente chiamata all’odierna udienza di discussione.

Non ha svolto attività difensiva la parte.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, poichè la CTR, pronunciandosi nei riferiti termini, ha mostrato di non avere evidentemente compreso “che l’ufficio non richiedeva nuovamente importi già oggetto della definizione ex art. 15 nè richiedeva maggiori imposte, ma legittimamente disconosceva i crediti d’imposta esposti nella dichiarazione del contribuente”, e ciò perchè “la ratio” del condono, che lega l’effetto di definizione del rapporto tributario alla realizzazione di un’entrata alla chiusura di una pendenza tributaria, “esclude infatti che la stabilizzazione del rapporto possa dar luogo ad una forma di consolidamento di un credito d’imposta”.

2.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto reiterata occasione di affermare che in tema di condono fiscale “non è inibito all’Erario l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti – sia nell’ipotesi di cui all’art. 9, che in quella minore di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, in cui l’oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale – all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio” (6982/15). Nessuna preclusione è invero in tal senso argomentabile, come ha chiarito Corte Cost. 340/05, dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, ove si afferma, rispettivamente, che la definizione automatica delle imposte “non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive” e determina “la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario”, vero che la prima “va intesa nel senso che il condono non influisce di per sè sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorchè la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata” e la seconda “preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti”.

E’ dunque palese l’errore di diritto in cui è incorso il giudicante d’appello ritenendo che gli effettivi definitori del condono si comunichino anche ai crediti esposti in dichiarazione, “cristallizzando” la relativa pretesa ed impedendo l’esercizio di ogni azione accertatrice da parte del fisco.

3. Cassata perciò l’impugnata sentenza, la causa non abbisognando di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante il rigetto del proposto ricorso introduttivo.

Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono essere compensate per i gradi di merito attesa la stabilizzazione del quadro interpretativo successivamente al ricorso.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2600,00= oltre eventuali spese prenotate a debito ed eventuali accessori e compensa le spese dei giudizi di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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