Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22435 del 26/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 09/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14390-2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PETRONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO DE SANNA;

– ricorrente –

contro

EDILCAGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORIA CURCIO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 4379/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in data 4 dicembre 2014, ha rigettato l’appello proposto da B.R., in qualità di erede di B.G., avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 13820 del 2013 e nei confronti di Edilcagi s.r.l.

2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dall’originario attore, di accertamento della responsabilità di Edilcagi per i vizi e difetti dell’opera realizzata, riduzione del prezzo dell’appalto e risarcimento del danno, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione/decadenza formulata dalla società convenuta.

3. L’appellante contestava l’erronea qualificazione della domanda come proposta ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., anzichè ai sensi dell’art. 1669 c.c., nonchè la ritenuta natura palese anzichè occulta dei vizi stessi.

4. La Corte d’appello ha rilevato che nel giudizio di primo grado B. aveva richiamato esclusivamente il disposto degli artt. 1667 e 1668 c.c., sicchè era tardiva la proposizione della domanda ex art. 1669 c.c.. La stessa Corte ha inoltre escluso la gravità dei vizi accertati, e, in ogni caso, ha rilevato la mancanza di prova della tempestività dell’azione avuto riguardo al momento della scoperta dei vizi.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Riccardo B. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Edilcagi srl.

6. E’ stata formulata proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

7. Il Collegio ritiene insussistente l’evidenza decisoria e dispone ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..

PQM

 

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Seconda.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA