Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22435 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5051-2018 proposto da:

G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso d decreto n. R.G. 14184/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Brescia n. 950 del 6 dicembre 2017, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo deduce l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15, difettando per tale intervento normativo, laddove dispone l’applicazione del nuovo rito in materia di protezione internazionale ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data in vigore del decreto legge, i presupposi di necessità ed urgenza prescritti dalla Carta costituzionale;

– che, nel prosieguo del ricorso, il ricorrente non articola ulteriori motivi, ma si limita a riproporre argomentazioni del tutto astratte in materia di protezione internazionale ed a sostenere di avervi diritto;

– che il ricorso è inammissibile;

– che il ricorso difetta anzitutto di procura speciale, essendo quella spillata al ricorso relativa genericamente alla difesa in giudizio innanzi a molteplici Corti e senza nessun riferimento al provvedimento impugnato;

– che il ricorso non è stato inoltre neppure notificato agli intimati, comportando dunque il difetto di notificazione la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (onde esso è inammissibile per tale profilo (Cass. 8 giugno 2011, n. 12509; Cass. 7 maggio 1999, n. 4595);

– che il medesimo difensore è dunque tenuto al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo (e multis, Cass. 25 maggio 2018, n. 13055).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Avv. Luca Zuppelli, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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