Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22434 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 10/03/2017, dep.26/09/2017),  n. 22434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1723-2016 proposto da:

S.E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 59, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

C.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA

MARIA VITTORIA VECCHIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza n. 255/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

RITENUTO

che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso, posto che la relativa eccezione non risulta sia stata sollevata nel giudizio di opposizione e benchè tanto costituisse preciso onere della coerede, tenuta ad indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota ed integrando tale dichiarazione gli estremi dell’istituto processuale dell’eccezione propria, la cui mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l’intero (cfr. Cass. n. 6431/2015);

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in camera di consiglio presso la Sezione filtro; che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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