Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22434 del 09/09/2019
Cassazione civile sez. I, 09/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21612/2018 proposto da:
H.T. Q, elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi,
72 presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo rappresentato e
difeso dall’avv. Pietro Sgarbi;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato per legge in Roma Via Dei
Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato. che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2019 da TRIA LUCIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 13 giugno 2018, respinge il ricorso proposto da H.T. Q., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
alla suddetta conclusione il Tribunale perviene rilevando, dopo aver escluso la ricorrenza dei presupposti per la protezione internazionale, la mancanza anche delle condizioni per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
A tale ultimo riguardo il Tribunale sottolinea, in particolare, che condizioni di elevata vulnerabilità soggettiva rappresentate dall’interessato, ancorchè credibili e giustificate, non consentono per ciò solo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tanto più che le problematiche di salute rappresentate dall’interessato non sono tali da costituire un ostacolo al rimpatrio e comunque possono ricevere tutela con la richiesta dello specifico permesso per assistenza e cure mediche;
2. Il ricorso di H.T. Q. domanda la cassazione del suddetto decreto per cinque motivi; il Ministero dell’Interno resiste con controricorso intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorso è articolato in cinque motivi;
2. con il quinto motivo – che per ragioni logiche va esaminato prima degli altri – si denunciano: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; degli artt. 10 e 3 Cost. b) nullità della sentenza;
2.1. si sottolinea che sia la vulnerabilità soggettiva sia quella oggettiva del Paese di provenienza possono essere sufficienti, anche da sole, per il rilascio del permesso per ragioni umanitarie non essendone necessaria la coesistenza nella valutazione della situazione esposta dal richiedente;
2.2. nella specie, il Tribunale ha fatto derivare il rigetto della relativa domanda automaticamente dal rigetto delle domande di protezione internazionale con motivazione meramente apparente, nella quale non ha neppure adeguatamente considerato la tutela del diritto alla salute dell’interessato (ora affetto da epatite B), richiamando il permesso di soggiorno per cure mediche che non consente di iscriversi al servizio sanitario nazionale e neppure di lavorare in Italia;
3. l’esame di tale motivo è attinto dalla questione concernente la possibilità o meno di applicare, con efficacia retroattiva, la normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018;
4. detta questione – già affrontata da questa Sezione con la sentenza n. 4890 del 19 febbraio 2019 e risolta, in quella sede, in senso negativo – è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con tre analoghe ordinanze depositate il 3 maggio 2019 (n. 11749, n. 11750 e n. 11751 del 2019);
5. con tali ordinanze – per l’ipotesi in cui le Sezioni Unite pervengano alla conclusione della persistente applicabilità della originaria disciplina – è stata anche posta la questione relativa alla portata applicativa del principio enunciato da questa Corte con sentenza 23 febbraio 2018, n. 4455 in materia di permesso di soggiorno per motivi umanìtari, come disciplinato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
6. il Collegio ritiene, pertanto, opportuno il rinvio della presente causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulle questioni di cui si è detto.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019