Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22433 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3050-2006 proposto da:

PROVINCIA DI BARI in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo

studio dell’avvocato PANDISCIA CARLO, rappresentato e difeso dagli

avvocati DIPIERRO ROSA, MINUCCI SABATINO;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2004 DEL TRIBUNALE DI BARI SEZIONE

DISTACCATA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI depositata il 01/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito dell’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta da C.F. avverso l’ordinanza ingiunzione in data 23.4.03, con la quale la Provincia di Bari gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di Euro 3.098,00, per avere, in violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1 effettuato il trasporto di siero di latte senza il prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, e del conseguente giudizio nel quale la suddetta amministrazione si era costituita resistendo alla domanda, il Tribunale di Bari, sez. dist. di Acquaviva delle Fonti, con sentenza n. 93 del 4.10-1.12 annullò il provvedimento impugnato, compensando le spese.

Ad avviso di quel giudice la sostanza trasportata, secondo la normativa in vigore all’epoca del fatto contestatoci 14.9.98,non poteva considerarsi “rifiuto”, in quanto rientrante nella più ampia categoria dei “mercuriali” di cui all’allegato 1 al D.M. 5 settembre 1994, disposizione transitoriamente rimasta in vigore,ai sensi del D.L. n. 22 del 1997, art. 57, comma 5 come modificato dalla L. n. 426 del 1998, art. 1, comma 14 prima fino al 31.12.98 e poi, a seguito della proroga disposta L. n. 448 del 1998, ex 49, comma 2 fino al 30.6.99; solo successivamente a tale data gli operatori di settore avrebbero dovuto conformarsi alle nuove disposizioni,tra l’altro imponenti l’adozione del formulario d’identificazione per il trasporto dei rifiuti. Osservava ancora il giudicante che mentre nel par. 1 dell’all. A al citato D.Lgs. non figurava,tra le categorie di rifiuti,il siero di latte, tale sostanza,nonostante la generica previsione, sotto il cod. 02.05.00, di cui al par. 2, dei “rifiuti dell’industria lattiera – casearia”, neppure poteva considerarsi rifiuto ai sensi del D.Lgs. medesimo, art. 1 non costituendo sostanza o materiale di cui “il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene potendo in contrario tenersi conto delle disposizioni di cui D.L. 8 luglio 2002 conv. nella L. 8 agosto 2002, n. 178, e della nota esplicativa 13.1.00 del Ministero dell’Ambiente, in quanto inapplicabili retroattivamente.

Contro tale sentenza la Provincia di Bari ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non ha resistito l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15 con non precisati vizi di motivazione, sostenendo si che il siero di latte, quale sottoprodotto dell’industria casearia, avrebbe dovuto essere definito rifiuto, non essendo impiegato per la produzione di mangimi animali ed essendo destinato ad una impresa specializzata nello smaltimento, così risultando esaurito il ciclo produttivo e dimostrata la necessità di disfarsene. Si soggiunge che a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1998 avrebbero cessato di avere efficacia le prescrizioni contenute nel D.M. 5 settembre 1994 relative alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, per avere il giudice di merito ignorato le argomentazioni, corredate anche da richiamo giurisprudenziale di legittimità,con la quale la Provincia aveva sostenuto l’applicabilità della normativa sui rifiuti al siero di latte.

Con il terzo motivo si deduce “Art. 360 c.p.c., n. 3.. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 360 c.p.c., n. 5”, per non avere il giudice di merito considerato che l’espressa elencazione nelle tabelle allegate al citato D.Lgs. non è esaustiva e che qualsiasi sostanza di cui il detentore,in “modo diretto o indiretto”, si disii,abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi5sia da considerare “rifiuto”, qualità che, anche alla luce della successiva norma di “interpretazione autentica” contenuta nel D.L. n. 138 del 2002 conv. in L. n. 178 del 2002, andrebbe ascritta al siero di latte, quale sottoprodotto dell’industria agroalimentare, come confermato dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 360 del 1999. I motivi di ricorsi devono essere tutti disattesi, per la palese inammissibilità evidenziata dal P.G., in quanto non attaccano specificamente le chiare argomentazioni di carattere normativo,in narrativa riportate,sulla base delle quali il giudice di merito, pervenendo peraltro ad una conclusione sostanzialmente in linea con una recente pronunzia di questa Corte (Cass. 2, 9.3.10 n. 5724, nella quale si è tra l’altro espressamente confermato come sottoprodotto de quo fosse compreso nelle cd. “mercuriali” e come tale non sottoposto alla disciplina sui rifiuti),ha ritenuto che il siero di latte,all’epoca del fatto contestato (14.10.98), non fosse ancora soggetto alla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, in considerazione delle citate disposizioni transitorie (art. 57, comma 5 cit. D.Lgs., come mod. dalla L. n. 426 del 1998 e L. n. 448 del 1998, art. 49, comma 2), per effetto delle quali risultava, tra l’altro, prorogata fino al 20.6.99 la previgente disciplina delle attività inerenti le sostanze comprese nei cd. “mercuriali” (allegato al D.M. 5 settembre 1994), con correlativo differimento al 1.1.99 dell’obbligo dei soggetti interessati di conformarsi alla nuova normativa sui rifiuti. Nè vale richiamare la disciplina contenuta nel D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360, sulla circolazione delle materie prime per mangimi, trattandosi di normativa entrata in vigore successivamente alla data suddetta.

Il ricorso va pertanto respinto;nulla sulle spese, in mancanza di resistenza dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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