Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22433 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22433

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8348-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.P.L., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2348/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21 /06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che, nella parte dispositiva, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da T.P.L. e B.M. contro l’accertamento relativo alla rettifica del classamento proposto con la procedura DOCFA dai ricorrenti con riguardo ad un immobile.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con i due motivi di ricorso la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione e, comunque, per motivazione apparente.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (nella specie, accoglimento del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, rigetto), che non incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, emendabile con la procedura prevista dall’art. 287 c.p.c.(applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l’impugnazione della sentenza cfr. Cass. n. 16488/2006, Cass. n. 29490/2008-.

Nel caso di specie, dalla semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata si coglie l’esplicita ed univoca adesione del giudice di merito alle critiche esposte dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che, con motivazione ritenuta assente o comunque apodittica, aveva annullato l’accertamento valorizzando lo scorporo di una piccola porzione dell’immobile. La statuizione di conferma della sentenza impugnata espressa in dispositivo era dunque frutto univoco di errore materiale emendabile con la procedura surricordata. La prima censura va quindi disattesa.

Il secondo motivo è inammissibile risultando esistente, coerente e plausibile la motivazione che ha indotto il giudice di merito a condividere le censure esposte dall’Agenzia in appello. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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