Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22433 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. I, 09/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 09/09/2019), n.22433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5119/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Pescara, via della Fornace

Bizzarri, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Polleggioni,

dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Foggia, rappresentato e difeso, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom. in Roma, V. dei

Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1451/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- O.F., cittadino nigeriano proveniente dall'(OMISSIS), ha proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di L’Aquila avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di L’Aquila del 13 luglio 2016, che, confermando la decisione della Commissione territoriale competente, ha respinto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella relativa al permesso per ragioni umanitarie.

Con sentenza depositata il 3 agosto 2017, la Corte abruzzese ha respinto l’appello così presentato, rilevando, in particolare, che la narrazione dei fatti presentata dal richiedente risulta inattendibile, posto, tra l’altro, che questi ha affermato di essere di religione cristiana, nel contempo dichiarando di non essere battezzato e mostrando, altresì, di non possedere “una qualche attendibile definizione di battesimo”; che perciò è da escludere l’applicazione della protezione relativo allo status di rifugiato; che, quanto poi alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, i “fenomeni violenti sono in fase di regresso e sono limitati alle sole regioni del nord-est” della Nigeria (che sono molto distanti da quella di provenienza del richiedente), come risulta da “Cass. 18/1/2017, n. 1268, specificamente riguardante l'(OMISSIS), da cui proviene l’appellante, e anche da Cass. n. 14953/2017 e n. 11298/2017”, nonchè “dalle informazioni disponibili sui principali siti consultabili via internet (ad esempio, quello del nostro Ministero degli esteri)”; che le “condizioni economiche precarie non appaiono motivi idonei a concedere la protezione umanitaria”.

2.- Contro questa sentenza, O.F. presenta ricorso, articolando quattro motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nella presente fase del giudizio.

3.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 3 e 14 in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto che la situazione generale del Paese di origine del richiedente va esaminata, secondo le disposizioni vigenti, “alla luce di informazioni precise e aggiornate”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 3 e 14 perchè la Corte territoriale non ha considerato che, secondo le disposizioni vigenti, va esaminata anche la situazione dei Paese in cui il richiedente è transitato”; (iii) col terzo motivo, per motivazione apparente e per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla valutazione della situazione esistente in Nigeria, con particolare riferimento alla regione dell'(OMISSIS); (iv) col quarto motivo, per motivazione apparente e per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione alla valutazione della situazione esistente in Libia, Paese principale di transito del richiedente.

4.- Il Collegio osserva che la tematica sollevata da primo motivo di ricorso riveste una rilevanza particolare. Sì che si manifesta opportuna la trattazione in pubblica udienza della medesima, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

5.- La pronuncia della Corte aquilana affida la valutazione relativa alla situazione del Paese di origine del richiedente a due ordini di fonti informative (cfr. sopra, nel secondo capoverso del n. 1): da un lato, le indicazioni rappresentate nelle decisioni di questa Corte; dall’altro, quelle disponibili sul “sito consultabile via internet… del nostro Ministero degli Esteri”.

E’ appena il caso di osservare che il primo ordine di fonti informative non pone alcun tipo di questione in relazione alla norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. In effetti, esula del tutto dall’ambito delle funzioni commesse a questa Corte quella relativa al compimento degli accertamenti di fatto. Alle indicazioni riportate nelle relative pronunce non può dunque assegnarsi – in quanto tali – nessuna pregnanza informativa.

Il problema si pone dunque per l’altro ordine delle fonti informative utilizzato dalla Corte territoriale, focalizzandosi in particolare sulla sufficienza, o meno, del richiamo al sito ministeriale esposto nella pronuncia impugnata: se, cioè, debba ritenersi bastante, in proposito, un richiamo tout court al sito ministeriale – secondo quanto è accaduto nel caso in esame – o se, invece, lo stesso debba recare anche un riferimento temporale, atto comunque a significare che le informazioni tratte dal sito medesimo sono aggiornate e quindi attuali.

A questo proposito è da segnalare, in particolare, come la recente decisione di Cass., 19 aprile 2019, n. 11103 – che ha ritenuto il carattere di “fonte qualificata” delle informazioni contenute nei rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari esteri in punto di valutazione della situazione del Paese di origine – non sembri in alcun modo toccare il tema appena sopra indicato, come specificamente attinente alla completezza anche temporale del richiamo che venga fatto a tale fonte. E’ dunque da chiedersi se – ovvero in che termini e modi – sia riferibile pure a tale fonte l’orientamento espresso in termini generali dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale, la verifica delle condizioni socio politiche del Paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti, ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, rispetto all’attualità, con conseguente richiamo anche temporale delle fonti nel concreto utilizzate (Cass., 1 novembre 2018, n. 28990; Cass., 19 aprile 2019, n. 11096; Cass., 19 aprile 2019, n. 11101).

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione dei ricorsi alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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