Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22432 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6899-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del Responsabile Contenzioso

Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI, N. 4, presso lo studio dell’avvocato CARMELA TROTTA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8095/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che, per quanto qui interessa, in accoglimento dell’appello proposto da M.P., ha annullato le cartelle notificate al contribuente recanti debiti tributari, ritenendo non dimostrata la loro notifica al contribuente.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non è stato ritenuto tardivo l’appello proposto dalla società concessionaria, è infondato.

Ed invero, essendo incontroverso, per stessa ammissione della parte ricorrente, che la sentenza di primo grado, relativa a ricorso proposto ante 4 luglio 2009, venne pubblicata il 21.6.2012, mentre l’appello venne notificato il 6.2.2013, la censura di tardività dell’impugnazione non è corretta, applicandosi al termine semestrale la sospensione feriale di 46 giorni. Risulta, dunque, evidente la tempestività del ricorso in appello, rilevando peraltro la data di spedizione e non quella di ricezione.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c. nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, è manifestamente fondato.

Ed invero, quanto alla mancata dimostrazione della previa notifica delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria, secondo Cass. n. 12888/2015, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014); ciò perchè “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”.

In questa stessa direzione, Cass. n. 9246/2015 ha ritenuto che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonchè, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Si è così ritenuto che “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.

I superiori principi, ribaditi di recente da Cass. n. 2790/2016, non sono stati rettamente applicati dal giudice di appello, il quale ha ritenuto essenziale, ai fini della prova della notifica della cartella, la produzione della stessa, tralasciando parimenti di verificare gli elementi risultanti dagli avvisi di ricevimento delle notificazioni spedite a mezzo posta.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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