Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22432 del 22/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 22432 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 27565-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore,

elattivaffier~

domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 1 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che

la

rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
2602

TALARICO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA ANGELO SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato
VALERIO ZIMATORE, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine;
controricorrente –

Data pubblicazione: 22/10/2014

avverso la sentenza n. 104/2007 della COMM.TRIB.REG.
10114 cAuflai A

dl—eATANSARO, depositata il 27/0912007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZIMATORE che
ha chiesto l’inammissibilità del ricorso in subordine
infondato nel merito;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

rgi

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha

RITENUTO IN FATTO.

.2r

1. A seguito di processo verbale di constatazione notificato il 20.12.1988, in data 19.11.1993 veniva notificato
a Talarico Carmela, esercente l’attività di commerciante
di prodotti agricoli, un avviso di rettifica, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione l’IVA non assolta su
vendite di beni non reperiti in magazzino, e pertanto costituenti – a parere dell’Amministrazione finanziaria oggetto di presunte alienazioni effettuate in nero.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla Talarico dinanzi alla CTP di Catanzaro, che accoglieva il ricorso.
3.
L’appello
avverso
tale
pronuncia,
proposto
dall’Agenzia delle entrate veniva, del pari, respinto
dalla CTR della Calabria, con sentenza n. 104/8/2007, depositata il 27.9.2007, con la quale il giudice di seconde
cure riteneva non suffragata da elementi certi, precisi e
concordanti la determinazione della percentuale di ricarico effettuata dall’Ufficio, e perciò infondata la pretesa tributaria azionata.
4. Per la cassazione della sentenza n. 104/8/2007 ha proposto, quindi, ricorso l’Agenzia della entrate affidato
ad un solo motivo. La Talarico ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate
denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia, in relazione all’art.
360, comma primo, n. 5 c.p.c.
1.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR
abbia ritenuta eccessiva e non suffragata da elementi
certi, precisi e concordanti la percentuale di ricarico
determinata dall’Ufficio, senza tenere conto del punto
essenziale della rettifica costituito dalla divergenza
tra le rimanenze dichiarate dalla contribuente e quelle
rinvenute in magazzino, e senza rideterminare essa stessa
– quale giudice del rapporto – il dato ritenuto erroneo.
1.2. Il motivo è inammissibile.

I.

2

1.2.1. L’Amministrazione ricorrente ha, invero, del tutto
omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, ai sensi dell’art. 366 bis, co. 2, c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis), a tenore del quale
la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 n. 5
c.p.c. deve contenere un “momento di sintesi” omologo del
quesito di diritto, che costituisca un quid pduris riricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. 8897/08; 2652/08;
Cass.S.U. 11652/08; 16528/08). E ciò anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal
complesso della formulata censura, o dalle sue conclusioni, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di
accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in
condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito
(Cass. n. 24255/2011).
1.2.2. Nel caso di specie, per contro, l’Agenzia delle
entrate si è limitata ad esporre le ragioni per le quali
la motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe, a suo parere, affetta dal vizio motivazionale dedotto, senza effettuare una chiara indicazione del fatto controverso
(che non si comprende se attenga alla percentuale di ricarico, o al divario tra le rimanenze dichiarate ed i beni rinvenuti in magazzino), e senza . operare la sintesi
richiesta dalla norma succitata.
1.3. La censura in questione, pertanto, per le ragioni
suesposte, non può trovare accoglimento.
2. Di conseguenza, il ricorso proposto dall’Agenzia delle
entrate deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza,
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di CassazioneY
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente
al rimborso delle spese del presente giudizio, che liqui-

spetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI Da D.P.R. 26/4/1986
-3

N. 131 TAS. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRI B UTARIA

da in C 6.500,00, oltre ad C 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se-

zione Tributaria, il 9.7.2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA