Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22432 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. I, 09/09/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 09/09/2019), n.22432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25716/2015 proposto da:

G.G., Gi.Ma., elettivamente domiciliati in Roma

Via Flaminia 109 presso lo studio dell’avvocato Bertolone Biagio che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zuccarello

Sebastiano;

– ricorrente –

contro

Banca Sella Holding Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via C.

Fracassini 4 presso lo studio dell’avvocato Neri Alessandra che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Recami Luca;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 244/2014 e la sentenza

definitiva n. 877/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata

il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2019 da TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

G.G. e Gi.Ma. propongono ricorso per cassazione con quattro mezzi corredati da memoria nei confronti di Banca Sella Holding SPA, che replica con controricorso e memoria avverso la sentenza non definitiva n. 244 del 10/2/2014 ed alla successiva sentenza definitiva n. 877 dell’8/5/2015 della Corte di appello di Torino che, in riforma della decisione di primo grado, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla banca, aveva condannato quest’ultima a pagare a G. e Gi. la somma di Euro 72.750,54, oltre interessi legali dal 2/5/2005 fino al saldo.

La domanda originariamente proposta da G. e Gi. concerneva la richiesta di risarcimento dei danni subiti per effetto della revoca delle linee di credito in precedenza concesse dalla banca con riferimento a quattro rapporti di conto corrente, due dei quali intestati a G. e Gi. e due intestati alla società M.G. SRL, per i quali i primi avevano prestato garanzia fideiussoria. Segnatamente gli attuali ricorrenti aveva lamentato: l’illiceità del comportamento della banca per avere inaspettatamente esercitato il diritto di recesso con richiesta di rientro immediato per tutte le esposizioni debitorie; relativamente ai conti personali, la vessatorietà, ai sensi dell’art. 1469 bis c.p.c., delle clausole che prevedevano la facoltà di recesso della banca dalle aperture di credito; per tutti i quattro conti correnti, la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’applicazione della commissione di massimo scoperto, con conseguente richiesta di restituzione dell’indebito; la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse in quanto contrarie alla normativa antiusura.

La banca si era difesa sotto molteplici profili, eccependo anche la prescrizione.

Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione degli attori in merito ai conti correnti intestati alla società e respinte le altre domande, aveva affermato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli nteressi e dalla commissione di massimo scoperto applicate ai rapporti personali. In particolare, ritenuta inapplicabile la Delib. CICR 9 febbraio 2000 e evidenziata la mancanza di patto scritto, aveva escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi anche successivamente al il 30/6/2000; aveva ritenuto infine la nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della causa sottostante; conclusivamente, aveva condannato la banca a corrispondere agli attori la somma di Euro 184.197,96, oltre interessi e rimborso delle spese nella misura del 50%.

Nell’accogliere parzialmente l’appello della banca, la Corte territoriale ha rideterminato l’importo da restituirsi, previa integrazione della CTU che ha tenuto conto della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti provvedendo alla “detrazione del periodo prescrizionale decennale dalle annotazioni, per le rimesse solutorie, e dalla data di chiusura del conto, per le rimesse ripristinatorie” (fol. 10 della sent. def. imp.), sottolineando “l’esigenza di revisione dei conteggi sulla base del saldo contabile della banca, e non già sul saldo rettificato, previamente depurato, dovendosi in tal modo salvaguardare gli effetti naturali della prescrizione” (fol. 11 della sent. def. imp.) maturata in favore della banca e rimarcando che “parimenti si è già esclusa l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 1194 c.c., sicchè non appaiono rilevanti le problematiche inerenti all’imputazione dei versamenti del correntista a interessi intra o extrafido” (fol 12 sent. def. imp.); ha infine ritenuto valida la metodologia incentrata sull’imputazione dei versamenti a capitale ed interessi secondo un criterio di proporzionalità.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte di appello, accogliendo l’eccezione di prescrizione della banca in merito ai versamenti effettuati dai correntisti e dedotti come solutori abbia violato l’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 2935 c.c. ed i principi di onere della prova regolanti la prescrizione;

sostengono che la banca non aveva mai dedotto, nè allegato che i versamenti oggetto del giudizio avessero funzione diversa da quella ripristinatoria, nè indicato le circostanze che avrebbero potuto dimostrare la natura solutoria di tali pagamenti.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione della pronuncia in merito all’accertamento della natura solutoria di alcune rimesse, non prospettata dalla banca, nonchè la violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c. in merito alla disponibilità delle prove, lamentando anche l’inammissibilità e la natura esplorativa della CTU.

1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345 c.p.c. sostenendo che la eccezione di prescrizione era stata introdotta dalla banca solo con l’atto di appello, di guisa che avrebbe dovuto essere considerata inammissibile in quanto tardiva.

1.4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e lamentano l’errato utilizzo del saldo della banca ai fini della determinazione della somma oggetto della condanna restitutoria. Deducono che la revisione dei conteggi sarebbe stata falsata per due ordini di motivi: a) in quanto effettuata sulla base del saldo contabile della banca, cd. “saldo bancario”, e non già sul saldo rettificato, previamente depurato delle rimesse nulle perchè conseguenti ad addebiti illegittimi per applicazione di clausole anatocistiche e costi non dovuti; b) in quanto l’imputazione delle rimesse solutorie avrebbe dovuto essere riferita solo al capitale in extrafido e agli interessi applicati su detto capitale, mentre il credito intrafido ed i relativi interessi diventavano liquidi ed esigibili solo alla chiusura del rapporto di apertura di credito.

2. Il ricorso concerne essenzialmente la questione delle modalità con cui debba essere proposta l’eccezione di prescrizione nel giudizio di ripetizione di indebito in materia di conto corrente bancario. Della predetta questione sono state investite le Sezioni Unite a seguito di rimessione operata dalla prima sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30/10/2018, avendo riguardo a difformi orientamenti espressi dalla Corte riguardo.

3. Reputa pertanto il Collegio che il ricorso debba essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, che è deputata a comporre il rilevato contrasto di giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza n. 27680/2018.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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