Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22432 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 06/08/2021), n.22432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15680-2018 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e

difendono;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5320/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/11/2017 R.G.N. 3885/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.R. impugnava la sentenza 15.7.15 del Tribunale di Roma che, accogliendo l’opposizione della Telecom Italia s.p.a., aveva revocato il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagare al M. la somma di Euro 60.591,09 per retribuzioni non corrispostegli dal 1.6.2011 al 31.3.2013, a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo d’azienda alla I.T.S. s.p.a. (poi SIRM s.p.a.) ove il M. era occupato, con ordine di ripristino del rapporto.

2. Il Tribunale, ritenne pacifico che la Telecom non avesse ripristinato il rapporto di lavoro, proseguito con la cessionaria, né corrisposto le retribuzioni, e tuttavia, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla Telecom, dichiarò l’inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, avendo il M. accettato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la cessionaria in data 31.5.2011, con ritenuta conseguente estinzione dell’unico rapporto con la cedente Telecom Italia s.p.a. e solo di fatto proseguito con la cessionaria.

Con sentenza depositata il 21.11.17, la Corte d’appello di Roma accertava e riteneva che la transazione in questione (inerente la risoluzione del rapporto di lavoro con la SIRM s.p.a.) non riguardasse affatto la Telecom, e che quest’ultima era dunque tenuta al risarcimento del danno nei confronti del M. per effetto dell’accertata nullità del trasferimento di ramo d’azienda.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Telecom, affidato ad unico motivo, cui resiste il M. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La società Telecom denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra il lavoratore ed il cessionario (ora SIRM s.p.a.) erano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore ed il cessionario assolutamente distinto rispetto a quello con Telecom s.p.a.

Lamenta che il rapporto di lavoro col cessionario non era invece distinto rispetto a quello svoltosi con Telecom, essendo il primo semplicemente la prosecuzione di quello svoltosi con la seconda per effetto della cessione, anche per effetto della nullità del rapporto lavorativo ceduto, senza il consenso del M. ex art. 1406 c.c.

Inoltre poiché la convenuta risoluzione del rapporto con la SIRM fu antecedente alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d’azienda, essa riguardava l’unico rapporto di lavoro all’epoca esistente e cioè quello con SIRM per effetto dell’art. 2112 c.c. (cita Cass. n. 6755/15: In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo d’azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno ove non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell’impresa cedente, salvo che egli non abbia accettato l’estinzione dell’unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l’impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest’ultima un verbale di messa in mobilità).

Il motivo è infondato.

Nella specie non v’e’ dubbio che l’originario rapporto di lavoro con Telecom sia proseguito, ancorché solo di fatto (ex artt. 2112 e 2126 c.c.), con il cessionario, che ha corrisposto al M. l’ordinaria retribuzione. Il M. stipulò poi con la SIRM una transazione (datata 7.3.11) con cui accettava la risoluzione del rapporto verso il corrispettivo di una apprezzabile somma di denaro quale incentivo all’esodo.

Deve tuttavia richiamarsi il recente principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell’aliunde perceptum, e neppure alle vicende del rapporto di mero fatto col cessionario.

In sostanza, secondo questa Corte: “in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (Cass. n. 29092/19).

Il rapporto col cessionario, dunque, è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, cfr. Cass. 29092/2019, Cass. n. 16793/20, Cass. n. 16792/20, Cass. n. 16710/20, e plurimis.

Questa Corte ritiene di non poter più condividere l’orientamento di legittimità (invocato dalla società), secondo cui il diritto al risarcimento del danno (e tanto più il diritto alla retribuzione) in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l’estinzione dell’unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l’impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest’ultima un accordo in tal senso.

Deve piuttosto farsi applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 29092/19: “In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”.

Quanto in particolare alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria SIRM s.p.a. deve considerarsi, come già affermato da questa Corte in varie occasioni, cfr. Cass. n. 20422/12, che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta e dunque “non può condividersi l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, i lavoratori avrebbero fatt-ò cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima avevano con Telecom Italia, che quindi non potrebbe più rivivere, assunto – per altro viziato dal supporre l’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c., di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi”.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Considerato che la presente decisione è stata adottata in base al recente mutamento di giurisprudenza di questa Corte in materia, successivo al deposito e notifica dell’odierno ricorso, ritiene i Collegio di dover compensare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra ie parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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