Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22431 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. I, 09/09/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 09/09/2019), n.22431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25312/2012 proposto da:

Equitalia Nord s.p.a. (incorporante di Equitalia Friuli Venezia

Giulia s.p.a., già Equitalia Udine s.p.a. e già S.F.E.T. Società

Friulana Esazione Tributi s.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

piazza Barberini, n. 12, presso lo studio dell’avvocato Gustavo

Visentini, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Alfonso Papa Malatesta, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio, n. 3, presso

lo studio dell’avvocato Vito Bellini, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Equitalia Nord s.p.a. (incorporante di Equitalia Friuli Venezia

Giulia s.p.a., già Equitalia Udine s.p.a. e già S.F.E.T. Società

Friulana Esazione Tributi s.p.a.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

piazza Barberini, n. 12, presso lo studio dell’avvocato Gustavo

Visentini, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Alfonso Papa Malatesta, giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 593/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2019 dal cons. Giuseppe De Marzo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale De

Renzis Luisa, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Alfonso Maria Malatesta che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del

ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Vito Bellini, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, preso atto che la III sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 14080 del 23 maggio 2019, ha sollevato innanzi alla CGUE, ex art. 267 del TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se osti all’art. 14 TFUE (già art. 7D Trattato, poi art. 16 TCE) e art. 106 paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) ed all’inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, con la L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta – anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di “bancoposta” erogati da Poste Italiane s.p.a. – una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto dell’evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall’anno 1997, consente al contribuente ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario;

2) qualora l’istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti all’art. 106, paragr. 2, TUEF (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) e 107, paragr. 1, TUEF (già art. 92 Trattato, poi art. 87 TCE), secondo l’interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima – compensatoria degli obblighi di servizio pubblico – da un aiuto di Stato illegittimo, una normativa come quella risultante dal combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20 e del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 1, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell’importo della “commissione” dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con Delib. consiglio di amministrazione n. 57 del 1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all’1.6.2001;

3) se osti all’art. 102, paragr. 1, TUEF (già art. 86 Trattato, poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia, un complesso normativo quale quello costituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18-20, dal D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 1 e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della “commissione”, così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo prescritto dal citato art. 10, comma 3, e nel conseguente inadempimento all’obbligazione di riscossione dell’ICI assunta nei confronti dell’ente locale impositore; rilevato che si tratta di questioni che assumono rilievo decisivo nel presente procedimento.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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