Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22430 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4187-2006 proposto da:

I.F. (OMISSIS), I.R.

(OMISSIS), I.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAUCERI SALVATORE;

– ricorrenti –

contro

C.R. (OMISSIS), F.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SIMON

BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI FABIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BONAVEKTURA GUIDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Marcello MAGNANO DI SAN LIO, con delega depositata

in udienza dell’Avvocato MAGNANO DI SAN LIO Giovanni, difensore dei

ricorrenti che si riporta al ricorso;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20.2.97 I.R., I.F., I.M. e I.R. (n. nel 1916) convennero al giudizio del Pretore di Modica F.R. e C.R., aventi causa (per atto di compravendita del 5.9.94) da I. R. (n. nel 1923),con il quale gli istanti avevano,con atto del 17.4.80, proceduto alla divisione in cinque lotti di un fondo comune sito in contrada Catagirasi, lasciandone indivisa una parte,da servire quale “vanella” di accesso alle rispettive quote di proprietà esclusiva.

Tanto premesso e lamentando che i convenuti avevano proceduto allo sbancamento del loro lotto, con accentuazione del relativo dislivello,a confine con quello di I.R., della “vanella” e della via pubblica, nonchè recintato lo stesso,senza osservare le distanze legali e quelle previste dal codice della strada, chiedevano la condanna dei suddetti a rimettere in pristino i luoghi, riducendo lo sbancamento alla distanza di cui all’art. 891 c.c., ed eliminando i muri di cinta,in modo da assicurare all’accesso della “vanella” la più ampia visibilità da e per la strada; e del regolamento edilizio, nonchè a contribuire per 1/5 alle spese necessarie per innestare la vanella comune alla pubblica strada ed, infine, al risarcimento dei danni. Si costituivano i convenuti, contestavano le avverso domande e chiedevano,in via riconvenzionale, condannar si I.R. a contribuire alle spese, dai deducenti sostenute, per la costruzione del muro di cinta.

Espletate consulenze tecniche,con sentenza n. 539/01 il Tribunale di Modica (cui la causa era transitata a seguito della sopravvenuta riforma ordinamentale), rigettò la domanda ex art. 891 c.c., per la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dell’invocata disposizione, dichiarò inammissibile, perchè nuova, la domanda (dagli attori proposta soltanto con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 4) di eliminazione dello stato di pericolo, rigettò la richiesta di demolizione dei muri di recinzione, accolse la sola domanda attrice di condanna dei convenuti alla contribuzione alle opere di sistemazione della “vanella”, nonchè quella riconvenzionale, a tal titolo condannando I.R. al pagamento di L. 900.000 con gli interessi dal 14.9.94, e pose, infine, le spese del giudizio a carico degli attori.

A seguito di appello dei I., resistito dai F. – C., con sentenza del 15.12.04 – 4.1.05, la Corte di Catania riformava quella di primo grado soltanto in punto di decorrenza (fissata dalla data dell’8.5.97) degli interessi sulla somma di L. 900.000, confermandola nel resto e ponendo le spese del grado a carico degli appellanti.

Ribadite, quanto al primo motivo di gravame le ragioni di rigetto ed inammissibilità esposte dal primo giudice, la corte, nell’esaminarne il secondo, relativo al rigetto della domanda di eliminazione dei muri di cinta ed alla connessa questione di contribuzione alle spese per la sistemazione della stradella, pur ravvisando il mezzo di impugnazione “condivisibile dove critica la sentenza per aver ritenuto che la vanella non sia destinata alla percorribilità con mezzi perchè tale eventualità non è espressamente prevista nell’atto di divisione…”,lo dichiarava tuttavia inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto deducente una causa petendì, cosia dall’assunto carattere cogente di un progetto, presentato al Comune di Modica il 18.6.94 dagli appellanti e dal dante causa dei convenuti,per l’autorizzazione a realizzare un accesso alla strada pubblica dalla “vanella”,del tutto nuova rispetto a quella dedotta in primo grado con l’atto di citazione,nel quale si era genericamente lamentato la violazione,nella realizzazione dei muri suddetti,di “non meglio specificate distanze legali e prescrizioni del codice della strada”. Avverso tale sentenza i I. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,illustrati con successiva memoria.

Hanno resistito il F. e la C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 156 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, lamentandosi che i giudici di appello, pur avendo ritenuto fondata la critica dagli appellanti rivolta alla sentenza di primo grado, relativamente alla non percorribilità con autoveicoli della “vanella”,non ne avrebbero tratto le dovute conseguenze, immotivatamente, o comunque contraddittoriamente, al riguardo omettendo in dispositivo la dovuta statuizione, rilevante anche ai fini della quantificazione delle spese di contribuzione alle spese di sistemazione dell’accesso, così esponendo gli istanti alla formazione di un negativo giudicato su punto.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè non censura l’unica e dirimente rado decidendi,in narrativa riportata, sulla base della quale la corte di merito ha ritenuto di non accogliere il gravame sul punto,costituita dalla ravvisata novità della causa peiendì dedotta in appello (un assunto titolo convenzionale desumibile dalla congiunta presentazione al Comune di un progetto di sistemazione dell’accesso alla “vanella) rispetto a quella (violazione di distanze) esposta in primo grado. In tale contesto motivazionale le rimanenti considerazioni, meri obiter dieta espressi dalla corte di merito, circa l’interpretazione dell’atto di divisione,risultano inessenziali ed ultronee,essendo stata la decisione impugnata basata soltanto sulla citata preliminare ragione, non espressamente attaccata con il presente ricorso che inutilmente si diffonde su questioni rispetto alle quali l’adottata dichiarazione d’inammissibilità ha spiegato radicale efficacia assorbente.

Con il secondo motivo si censura il regolamento delle spese di lite,per violazione dell’art. 91 c.p.c., non essendosi tenuto conto del,sia pur parziale, accoglimento dell’appello. Il motivo è manifestamente infondato, poi che la corte di merito,motivando detto regolamento con la considerazione che “i motivi di impugnazione sono nella gran parte infondati”, si è basata sul criterio della prevalente soccombenza, così correttamente applicando l’art. 91 c.p.c., la cui violazione, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, si verifica soltanto nei casi in cui le spese siano poste, in tutto o in parte,a carico di una parte risultata totalmente vincitrice;ma tale non è il caso di specie.

Il ricorso va conclusivamente respintole spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei resistenti,in misura di complessivi Euro 2.200,00 di cui 200 per onorari.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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