Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22430 del 26/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017), n. 22430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6862-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.L.F., L.R., L.G., L.J.,
LE.GI.TA., tutti eredi di LE.GI., elettivamente
domiciliati in ROMA, LARGO IRAZI E CURIAZI 3, presso lo studio
dell’avvocato VITTORIO OLIVIERI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCELLO AUTERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 514/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
11/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso a carico di Le.Gi. per il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale sugli interessi liquidati con sentenza dal Tribunale di Catania in favore del contribuente.
Gli eredi di Le.Gi. si sono costituiti in giudizio con controricorso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. L’Agenzia ricorrente ha depositato memoria. L’Agenzia delle entrate prospetta la violazione del D.P.R. n. 113 del 1986, art. 54 deducendo che la CTR aveva errato nel ritenere l’atto carente di motivazione, invece lo stesso contenendo tutti gli elementi idonei a determinare la pretesa fiscale.
Il ricorso è inammissibile, non riportando il contenuto dell’avviso nonchè della sentenza del tribunale di Catania. Ciò impedisce a questa Corte di valutare la fondatezza della censura calibrata sul deficit di motivazione dell’avviso.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti in Euro 2000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017