Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22430 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5823-2019 proposto da:

W.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO

SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 49012/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- W.E., proveniente dalla Nigeria (Edo State), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Milano avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 28 novembre 2018, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto che la “situazione rappresentata dal richiedente, e documentata dalle certificazioni mediche prodotte, non sia meritevole di tutela attraverso le due forme di protezione internazionale, che presuppongono il rischio di una persecuzione”. Ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente, richiamando in particolare le notizie apparse sul sito del Ministero degli esteri dell’8 marzo 2018. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente: “la patologia diagnosticata al richiedente non appare grave, è trattata con farmaci antinfiammatori e antidolorifici di uso comune, non sono stati prescritti controlli o ulteriori esami”.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando due motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, assumendo di contestare la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente formulata dal Tribunale; col secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, per avere il Tribunale non esaminato la situazione sociale, politica ed economia della Nigeria.

5.- Il ricorso è inammissibile.

In relazione al primo motivo, va osservato che il ricorrente non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il Tribunale non ha contestato la credibilità del ricorrente ma ritenuto, alla luce del racconto, che non vi siano i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione internazionale. Quanto poi al secondo motivo di ricorso, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, non risulta violato, avendo il Tribunale, in ogni caso, analizzato la situazione del paese di provenienza alla luce di fonti aggiornate (cfr. Cass., 8 luglio 2019, n. 18306; Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283).

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100.00 oltre a spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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