Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2243 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2243 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 980/11, proposto da:
Giuseppe Rapisarda, elett.te domic. in Roma, alla via A. Gramsci n.14, presso
l’avv. Domenico Siciliano, che lo rappres. e difende con procura speciale in
calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 539/34/2009 della Commissione tributaria regionale
della Sicilia, depositata il 23/11/2009;
udita ID rela7inne del consigliere dott Rosario Caia77n,

nella camera di

consiglio del 4 luglio 2017.
RILEVATO CHE
Giuseppe Rapisarda propose ricorso avverso vari ruoli, emessi sulla base di
cartelle di pagamento, per l’anno d’imposta 1996, eccependo l’inesistenza e/o
nullità della notificazione delle stesse cartelle.
La Ctp accolse parzialmente il ricorso; in particolare, fu accolta parzialmente
l’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’ufficio in ordine ad alcuni ruoli,
avendo l’ufficio dimostrato la regolare notifica.
Il contribuente propose appello, mentre l’ufficio propose l’incidentale.

Data pubblicazione: 30/01/2018

La Ctr respinse entrambe le impugnazioni.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico
motivo.
Resiste l’Agenzia con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.
Il ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione dell’art. 156,
3°c.,c.p.c., lamentando che la Ctr, premessa la notificazione della cartella di

rilevata l’omessa allegazione della relata, aveva erroneamente ritenuto
perfezionata la stessa notifica della cartella di pagamento, attraverso la
l’impugnativa del ruolo e la costituzione in giudizio del contribuente che aveva
determinato la sanatoria del raggiungimento dello scopo.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che è legittima l’impugnativa della cartella di pagamento non
notificata, attraverso l’impugnazione del ruolo.
Secondo la recente sentenza delle SS.UU. (n. 19794/15) il contribuente può
impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della
relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo
rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta
l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto
una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità
dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far
valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia
comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la
possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del
diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più
difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o
interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di
reciproca limitazione.
Nel caso concreto, la notificazione della cartella di pagamento è da ritenere
nulla, in quanto è incontestato che non sia stato allegato il relativo avviso di
ricevimento.

pagamento a norma dell’art. 140 c.p.c., attraverso la spedizione dell’atto, e

Al riguardo, il perfezionamento della notificazione effettuata ai sensi dell’art.
140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale
norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi, salvo non sia
intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario
comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del
piego nell’ufficio postale (Cass., n. 19522/16).

fattispecie di diritto contemplata dall’art. 156 c.p.c., in quanto la proposizione
del ricorso avverso il ruolo non ha determinato alcuna sanatoria retroattiva
afferente al vizio della notificazione della cartella non impugnata.
Invero, il contribuente non ha impugnato la cartella non validamente notificata
(quale atto consequenziale) unitamente al ruolo (quale atto presupposto), ma
solo quest’ultimo; ne consegue che il ricorso non ha prodotto una sanatoria
retroattiva della stessa cartella, considerato che l’istituto del raggiungimento
dello scopo può riguardare solo la fattispecie in cui oggetto d’impugnazione
siano l’atto presupposto e l’atto consequenziale, con deduzioni delle difese nel
merito relative alla pretesa tributaria (in termini, Cass., ord. n. 19145/16).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr,
anche per le spese, che dovrà accertare gli altri dedotti vizi della cartella.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Ctr
della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2017.
Il Presidente,
Il giudice est.

Premesso ciò, la Ctr non ha effettuato una corretta ricognizione della

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