Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2243 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2243 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

LITISCONSORZIO.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
SOAM ARREDAMENTI & MOBILI DEI FRATELLI MARGIOTTA CARLO
& MICHELE SNC, con sede a Carpinone, in persona del
legale rappresentante pro tempore INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.176/01/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di Campobasso – Collegio n.01, in data
28.06.2010, depositata il 12 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
I

Data pubblicazione: 03/02/2014

Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25029/2011 è stata

1

-E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.176/01/2010, pronunciata dalla CTC Sezione di
Campobasso n.01 il 28.06.2010 e depositata il 12 luglio
2010.
Con tale decisione la CTC di Campobasso, ha respinto
l’appello dell’Agenzia Entrate ed accolto quello
incidentale della contribuente, ritenendo e dichiarando
l’infondatezza della pretesa fiscale, per insussistenza
dei presupposti impositivi.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avviso di accertamento, relativa al
reddito d’impresa dell’anno 1985, l’Agenzia Entrate ha
chiesto la cassazione della decisione impugnata sulla
base di tre mezzi.
3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

attiene a reddito di partecipazione in una , e,
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo l’odierna intimata, e non anche i soci. Ciò
stante, in applicazione del principio di recente

unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR
e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
3

affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La

trattasi

(Cass.SS.UU.n.1052/2007);

pertanto

di

fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno

2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
4

soggetti

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella

Considerato che,
preliminare,

alla relativa stregua,

in via

la

nullità

deve

essere

rilevata

dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione
attiene al reddito di una Snc e che al giudizio ha
partecipato solo l’intimata società e non anche i soci;
Considerato che trattasi di fattispecie di
litisconsorzio

necessario

originario,

con

la

conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere
rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”(Cass. SS.UU.

4 giugno 2008 n.14815), con

la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di
primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a
garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti
dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
5

relazione;

applicazione di orientamento giurisprudenziale, da
ultimo formatosi a seguito di pronuncia delle Sezione
Unite di questa Corte, le spese del presente giudizio
di legittimità e delle pregresse fasi di merito, vanno

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara la nullità degli atti successivi alla
costituzione in giudizio del ricorrente in prime cure e
delle sentenze di primo e secondo grado e rimette alla
CTP di Isernia; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Pr

dente

compensate;

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