Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2243 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3882/2009 proposto da:

ANAS SPA, in persona del Direttore Centrale Legale e Contenzioso,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo

studio dell’avvocato CAROLEO EMMA, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO

11, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA RENDE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRECO GIOSUE’ ALFREDO, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2008 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 27/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Caroleo Emma, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Tarzia Rosario, (delega avvocato Greco Giosuè

Alfredo), difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta;

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 7 febbraio 2009 l’ANAS ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 27 febbraio 2008 dal Tribunale di Castrovillari che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Normanno, l’aveva condannata a pagare Euro 1.003,79 in favore di B.F., a sua volta condannato a pagare Euro 2.089,58 in favore dell’ANAS, a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale.

Il B. ha resistito con controricorso.

2 – Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. in conseguenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado effettuata presso il Compartimento della Viabilità della Calabria e non nella sede legale, come previsto per le persone giuridiche.

La censura è, al tempo stesso, inammissibile e manifestamente infondata.

Inammissibile poichè denuncia una violazione di norma di diritto che non risulta essere stata eccepita in nessuno dei due gradi del giudizio di merito.

Manifestamente infondata poichè, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, le notificazioni eseguite presso uffici riconducibili all’ANAS diversi dalla sede legale non sono inesistenti, ma meramente mille, con la conseguenza che la nullità rimane sanata ex art. 156 c.p.c., comma 3 allorchè l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, come verificatosi nella specie, dal momento che risulta dallo stesso ricorso (pag. 2), oltre che dal testo della sentenza impugnata, che l’ANAS si costituì davanti al Giudice di Pace sollevando eccezioni diverse da quella in esame. 3.

Il secondo motivo del ricorso risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

La ricorrente lamenta omesso e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ma formula un momento di sintesi del tutto inappropriato poichè si limita a fare riferimento all’omessa valutazione di risultanze processuali idonee a dimostrare la responsabilità esclusiva della controparte, senza specificare quali fossero e senza indicare quali parti della motivazione e per quali ragioni si rivelassero rispettivamente omesse e insufficienti.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie, ma le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza (nel giudizio di cassazione non sono dovuti i diritti di procuratore);

visti gli artt. 380-bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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