Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22429 del 26/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017), n. 22429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6375/2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI
32, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e
difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MARCO MICCINESI,
FRANCESCO PISTOLESI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1392/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 19/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
M.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che, decidendo in sede di rinvio dopo la cassazione disposta da questa Corte con ordinanza n. 16998/2013, aveva accolto parzialmente l’appello proposto dall’ufficio, rideterminando il reddito del contribuente in Euro 130.625,07.
Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il ricorso si prospetta la nullità della sentenza impugnata, non contenendo la stessa una motivazione coerente con il contenuto del procedimento ed anzi facendo esplicito riferimento ad elementi e circostanze totalmente estranee al giudizio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata, invero, può definirsi abnorme (Cass. S.U. n. 8053/2014) contenendo una serie di indicazioni fattuali totalmente incoerenti rispetto all’oggetto del contenzioso promosso dalla contribuente e, per l’appunto, fondandosi su argomentazioni che non hanno minimamente riguardato la verifica svolta nei confronti di G.M., invece incomprensibilmente occupandosi di altri soggetti e di documentazioni bancarie che non si rinvengono tra gli elementi del presente giudizio.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017