Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22429 del 22/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 22429 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 19881/13 proposto da:
Mary Garden S.r.l.,
rappresentante

pro

in persona del suo legale

tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo
Studio degli Avv.ti Viglione Vitolo, rappresentata e
difesa dall’Avv. Giuseppe Vitolo, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in
Centrale

pro tempore,

persona

del Direttore

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 22/10/2014

legis;
– controri corrente avverso la sentenza n. 272/39/12 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 14
settembre 2012;

udienza del 2 luglio 2014 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Francesco Moschetti, per delega dell’Avv.
Giuseppe Vitolo, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 272/39/12, depositata il 14
settembre 2012, la Commissione Tributaria Regionale
della Campania, rigettato l’appello della contribuente
Mary Garden S.r.l., confermava la decisione n. 17/26/10
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che
aveva respinto il ricorso proposto dalla ridetta
contribuente avverso l’avviso n. NA0110592/2008 con il
quale l’Agenzia del territorio aveva classato un
immobile uso albergo in cat. D/2 attribuendo allo
stesso una rendita di E 64.339,00.
Secondo la CTR l’impugnato avviso era da giudicarsi
sufficientemente motivato in quanto allo stesso “era
stata allegata la stima diretta (corredata anche da

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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documentazione fotografica) … dalla quale era possibile
ricavare tutti gli elementi utili a comprendere le
motivazioni e le modalità dell’accertamento” e nel
merito riteneva fondato l’impugnato atteso che il
criterio del “costo di produzione” adottato dal
contribuente non era idoneo a classare correttamente

valutato ai fini della stima ubicazione, vetustà e
categoria “quattro stelle” dell’albergo.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate, succeduta all’Agenzia del
Territorio, resisteva con controricorso.
La contribuente si avvaleva della facoltà di depositare
memoria.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando, in rubrica,
in iudicando –

“Error

Violazione e falsa applicazione della

legge n. 212/2000, recepita dal d.lgs. n. 32/2001 per
la materia catastale, degli artt. 3 ss. 1. n. 241/90,
1. n.154/88 e art. 30 d.p.r. n. 1142/49 (in relazione
all’art. 360, comma l, n. 5 c.p.c.) – Violazione
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per insufficiente
e contraddittoria motivazione della sentenza”. Questo
perché, secondo la contribuente, la CTR aveva errato
“nel ritenere l’avviso sufficienlemente motivato
soltanto perché dallo stesso la Società ricorrente era

dell’immobile e che l’Ufficio aveva invece esattamente

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~§111111~~

riuscita a estrapolare elementi utili per approntare
un’adeguata difesa”.
2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando, in rubrica, di
nuovo,

“Error in iudicando –

Violazione e falsa

applicazione della legge n. 212/2000, recepita dal

3 ss. l. n. 241/90, 1. n.154/88 e art. 30 d.p.r. n.
1142/49 (in relazione all’art. 360, comma l, n. 5
c.p.c.)

Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,

c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione
della

sentenza”.

Questo

contribuente, l’impugnato

perché,

secondo

la

– accertamento «per stima

diretta>> operato dall’Agenzia del Territorio era, in
ogni caso, palesemente incongruo e contraddittorio”.
3. I motivi sono entrambi inammissibili per difetto di
autosufficienza,

in

quanto

l’omessa

trascrizione

dell’avviso oggetto di lite non permette a questa Corte
alcun indagine fattuale circa il contenuto dello
stesso; indagine fattuale che costituisce premessa
indispensabile a qualsiasi attività nomofilattica
(Cass. sez. III n. 7610 del 2006; Cass. sez. lav. n.
139531 del 2002).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a
rimborsare

all’Agenzia

delle

Entrate

le

spese

d.lgs. n. 32/2001 per la materia catastale, degli artt.

processuali, queste liquidate in

6.000,00 a titolo di

compenso, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera

di

consiglio del

giorno 2 luglio 2014

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