Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22429 del 21/09/2018

Cassazione civile sez. un., 21/09/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/09/2018), n.22429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26865-2016 proposto da:

R.D.M., R.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVAMBATTISTA SPAMPINATO;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E ALLA MOBILITA’ DELLA REGIONE

SICILIA, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

CONSORZIO DI BONIFICA 9 DI CATANIA, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO REALE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 137/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 26/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA

Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale ed inefficacia di quello incidentale;

uditi gli avvocati Pietro Garofoli, per l’Avvocatura Generale dello

Stato, ed Alessandro Reale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I sigg. R.M. e R.D.M. ricorrono, sulla scorta di quattro motivi, nei confronti del Consorzio di bonifica 9 di Catania e dell’Assessorato alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Sicilia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia, ha rigettato la loro domanda di risarcimento dei danni cagionati all’aranceto in loro proprietà in agro di (OMISSIS), dall’esondazione del dicembre 2006 del fiume (OMISSIS), nel quale confluivano i canali consortili.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – condividendo le valutazioni già operate dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – ha ritenuto indimostrato che i danni denunciati dai ricorrenti fossero stati causati dall’evento alluvionale del 2006 invece che da quello, di maggior rilievo, del 2005.

Tanto il Consorzio di bonifica quanto l’Assessorato regionale hanno depositato controricorso, entrambi eccependo la tardività del ricorso, perchè proposto oltre il termine di cui agli artt. 183 e 202 T.U. Acque e, il Consorzio, proponendo ricorso incidentale avverso la compensazione delle spese dei secondo grado di giudizio disposta dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 3.7.18, per la quale tanto i ricorrenti quanto il Consorzio di bonifica 9 di Catania hanno depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’eccezione di tardività del ricorso principale è fondata, in quanto il dispositivo della sentenza gravata è stato notificato agli odierni ricorrenti il 4 agosto 2016; il termine di gg. 45 di cui all’art. 202, u.c. T.U. Acque scadeva quindi – considerata la sospensione feriale – il 15 ottobre 2016 e, pertanto, esso era già spirato quando, in data 7 novembre 2016, il ricorso per cassazione dei signori R. è stato avviato a notifica.

Al riguardo il Collegio ritiene di non poter accogliere l’argomento svolto nella memoria depositata dai ricorrenti principali ai sensi dell’art. 378 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve di 45 giorni di cui agli artt. 183 e 202 T.U. Acque, non sarebbe sufficiente la notifica dell’estratto del dispositivo della sentenza, essendo invece necessaria la notificazione integrale di tale dispositivo, con l’annotazione della registrazione della sentenza. Tale assunto, infatti, non risulta concludente là dove fa riferimento alla necessità di una notifica integrale (e non per estratto) del dispositivo e non risulta giuridicamente fondato là dove fa riferimento alla necessità della previa registrazione della sentenza. Sotto il primo profilo è sufficiente considerare che, dal diretto esame degli atti, si rileva che il 4 agosto 2016 l’avvocato Giovanbattista Spampinato, difensore degli odierni ricorrenti, ricevette, nel domicilio da lui eletto in Roma, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pappalardo, notifica della copia integrale (e non di un estratto) del dispositivo della sentenza gravata. Sotto il secondo profilo, è sufficiente considerare che l’assunto del ricorrente si fonda su un indirizzo giurisprudenziale che queste Sezioni Unite hanno superato fin dalla sentenza n. 7607/10, nella quale si è affermato che, ai sensi dell’art. 202 T.U. Acque, la notifica della copia integrale del dispositivo fa decorrere il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, indipendentemente dalla registrazione della sentenza.

Dalla inammissibilità del ricorso principale discende l’inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 del ricorso incidentale del Consorzio di bonifica 9 di Catania; il ricorso incidentale è infatti tardivo essendo stato avviato a notifica il 12 dicembre 2016, oltre il termine breve decorrente dalla notifica del dispositivo della sentenza impugnata, effettuata nei confronti del medesimo Consorzio di bonifica il 12 luglio 2016.

Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. si devono porre a carico dei ricorrenti le spese sostenute per il presente giudizio tanto dal Consorzio di bonifica 9 di Catania quanto dall’Assessorato alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Sicilia; deve al riguardo precisarsi che, nella regolazione delle spese tra i ricorrenti e il Consorzio di bonifica, resta irrilevante stabilire se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità, con riferimento al “decisum”, evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (in termini, Cass. 4074/14, Cass. 15220/18).

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per i ricorrenti principali; detti presupposti non sussistono per il ricorrente incidentale, avendo questa Corte già chiarito che il controcorrente il cui ricorso incidentale tardivo venga dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. P8348/17).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo del Consorzio di bonifica 9 di Catania.

Condanna i ricorrenti principali a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per ciascuno dei controricorrenti, oltre Euro 200 per esborsi in favore del Consorzio di bonifica 9 di Catania e le spese prenotate a debito in favore e dell’Assessorato alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Sicilia.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2018

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