Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22429 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 06/08/2021), n.22429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9373-2018 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2828/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2017 R.G.N. 3815/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Telecom Italia s.p.a. cedeva alla società ITS (poi SIRM s.p.a.) il ramo di azienda presso cui era occupato il L..

La cessione veniva dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma (sent. 1.3.12).

Successivamente veniva dichiarato il diritto del L. alle retribuzioni dovutegli dalla cedente Telecom dal 16.3.12 al 30.4.12 (cfr. sent. Corte d’appello di Roma 25.9.17).

Telecom Italia ricorre per cassazione avverso tale pronuncia, affidato ad unico motivo, cui resiste il L. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La società Telecom invoca la detraibilità, dall’accertato dovuto, dell’indennità di disoccupazione, stante la natura risarcitoria della `retribuzioné riconosciuta al lavoratore.

Il ricorso è doppiamente infondato.

Sia perché l’indennità di disoccupazione non è detraibile (non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall’INPS, cfr. – Cass. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n. 29091/19, n. 16793/20, n. 16792/20, etc.).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Valutato che l’orientamento di legittimità cui si aderisce è eccessivo al deposito del presente ricorso, si stima equo compensare int gralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

 

 

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