Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22428 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5723/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del responsabile dei contenzioso

esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATELMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA MERLINO;

– ricorrente –

contro

G.G., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

(OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8038/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato l’annullamento di alcune cartelle emesse nei confronti di G.G., ritenendo non provata la notifica delle stesse al contribuente.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è manifestamente infondato, avendo questa Corte già chiarito a Sezioni Unite che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,comma 3 – cfr. Cass. S.U. n. 19704/2015, pur nel termine di sessanta giorni dal suo rilascio – Cass. n. 13584/2017.

Nessun errore ha dunque commesso il giudice di merito nel ritenere ammissibile il ricorso proposto dalla parte contribuente sul presupposto che le cartelle non erano state notificate allo stesso, reso edotto delle medesime mediante visione di un estratto di ruolo.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in buona sostanza, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, è fondato.

Ed invero, la CTR tralasciando di vagliare la documentazione concernente le relate di notifica degli avvisi e delle cartelle depositate dalla società concessionaria in sede di impugnazione, per come indicato nell’indice degli atti prodotti in appello, ha violato la disposizione censurata che invece consente la produzione in fase di grave di documenti non prodotti in precedenza – v., ex plurimis, Cass. n. 22776/2015.

Sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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