Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22428 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 4989 – 2020 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal Tribunale di Bolzano con ordinanza

dell’8.4.2019, nella causa tra:

T.G. – c.f. (OMISSIS) – SVEVATRANS s.r.l. – p.i.v.a.

(OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall’avvocato Markus Mairhofer e dal dottor

Martin Fill ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in

Bolzano, alla via Perathoner, n. 31.

– opponenti –

e

ISPETTORATO del LAVORO della PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO – ALTO

ADIGE – c.f. (OMISSIS) – in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Renate von Guggenberg, dal

dottor Stephan Beikircher, dalla dottoressa Doris Ambach e dalla

dottoressa Laura Fadanelli ed elettivamente domiciliato presso

l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, alla piazza Silvius

Magnago, n. 1;

– opposto –

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 29

settembre 2019 del consigliere Dott. Luigi Abete,

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Mastroberardino Paola, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Bolzano.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza n. 608 del 5.12.2013 l’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano – Alto Adige ingiungeva il pagamento della somma di Euro 2.348,25, per le violazioni di cui al Regolamento CE n. 561/2006, artt. 6,7 e 8, e dunque per le violazioni sanzionate all’art. 174 C.d.S., commi 4, 5, 6 ed 8, ovvero per aver superato il periodo di guida giornaliera consentita tra i periodi di riposo giornalieri, per non aver interrotto i periodi di guida con le pause prescritte e per non aver osservato i riposi giornalieri, a T.G., quale conducente dell’automezzo, ed alla “Svevatrans” s.r.l., quale proprietaria dell’automezzo.

2. Con ricorso al Giudice di Pace di Bolzano depositato il 12.3.2014 T.G. e la “Svevatrans” s.r.l. proponevano opposizione.

Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione.

3. Resisteva l’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano – Alto Adige. Eccepiva l’incompetenza del giudice di pace.

4. Il Giudice di Pace di Bolzano, con sentenza n. 585/2018, dichiarava la propria incompetenza per materia e la competenza del Tribunale di Bolzano.

5. T.G. e la “Svevatrans” s.r.l. riassumevano il giudizio.

6. Si costituiva l’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano – Alto Adige.

7. Con ordinanza dell’8.4.2019 il Tribunale di Bolzano dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Evidenziava, sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che la fattispecie de qua fuoriesce dall’ambito di applicazione degli artt. 409 e ss. c.p.c. e ricade nella competenza ratione materiae del giudice di pace ex art. 204 bis C.d.S. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

8. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte.

9. Va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Bolzano.

10. Vanno condivisi appieno i rilievi del Tribunale di Bolzano.

Quindi è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7, Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall’art. 174 C.d.S. approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l’illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale – prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, lett. a), (aggiunto dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98) “quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (…) di tutela del lavoro (…) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro” – alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell’art. 22 stessa L. (cfr. Cass. 11.9.2018, n. 21990; Cass. 18.3.2005, n. 5977).

Il giudice di pace pertanto al riguardo è competente ratione materiae.

11. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bolzano, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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