Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22428 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 06/08/2021), n.22428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9371-2018 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5262/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/11/2017 R.G.N. 5654/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Telecom Italia s.p.a. cedeva alla società ITS (poi SIRM s.p.a.) il ramo di azienda presso cui era occupato Stefano L..

La cessione veniva dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma (sent. 1.3.12).

Successivamente veniva dichiarato il diritto del L. alle retribuzioni dovutegli dalla cedente Telecom dall’agosto 2012 al giugno 2013 (sent. Corte d’appello di Roma 21.11.17).

Telecom Italia ricorre per cassazione avverso tale pronuncia, affidato ad unico motivo, cui resiste il L. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver detratto dal dovuto quanto dal lavoratore percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall’INPS, stante la natura risarcitoria della riconosciuta retribuzione.

Il ricorso è doppiamente infondato.

Sia perché l’indennità di disoccupazione non è detraibile (non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall’INPS, cfr. Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n. 29091/19, n. 16793/20, n. 16792/20, etc.).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Valutato che l’orientamento di legittimità cui si aderisce è successivo al deposito del presente ricorso, si stima equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà tuttavia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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