Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22427 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5722/2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale f.f.,

elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO FURCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

D.S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3594/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Riscossione Sicilia spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha rigettato l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, confermando l’illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate da D.S.G. per la ripresa a tassazione di IRPEF e altri tributi relativi agli anni 1998, 2003 e 2004.

La parte contribuente non si è costituita in giudizio mentre l’Agenzia delle entrate ha aderito al motivo di ricorso proposto dalla società concessionaria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dalla società Riscossione Sicilia, correlata alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, è manifestamente fondata, posto che detta disposizione consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza – Cass. n. 22776/2015.

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello che ha escluso di potere esaminare i documenti prodotti in appello dall’ufficio.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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