Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22427 del 21/09/2018

Cassazione civile sez. un., 21/09/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 21/09/2018), n.22427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. FALSCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23989/2017 proposto da:

P.P.S., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE STAIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 113/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 28/07/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALVATO Luigi, il quale si oppone al rinvio e chiede il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 113/2017, depositata il 28 luglio 2017, la Dott.ssa P.P.S. è stata condannata alla sanzione della rimozione perchè ritenuta responsabile degli illeciti disciplinari, a lei ascritti e indicati nella rubrica di detta sentenza come appresso riportato:

“A)… illeciti disciplinari di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e lett. c), perchè la Dr. P., nella qualità di Presidente di Sezione del Tribunale di Vibo Valentia, adottava provvedimenti a beneficio di V.A. – con il quale esistevano strettissimi rapporti personali che avrebbero dovuto imporre l’astensione dell’incolpata dalla trattazione della procedura fallimentare che riguardava costui – e così pronunciava, nell’interesse di questi, provvedimenti ritenuti illegittimi quali la sentenza di omologa del concordato fallimentare in data 21.2.2000; le ordinanze del 28.6.2000 e del 12.2.2001 che modificavano i termini per l’esecuzione del concordato; l’ordinanza del 30.3.2001 di autorizzazione alla diminuzione dell’importo della fideiussione; l’ordinanza del 7.8.2001 di riduzione dell’ammontare dello stato passivo, oltre ad atti successivi espletati nella suddetta procedura fallimentare.

Tanto l’incolpata poneva in essere in cambio di una fornitura continuativa di derrate alimentari in favore dello stesso magistrato e del figlio, T.A., all’epoca domiciliato in (OMISSIS), come comprovato dalle conversazioni intercettate e dalle deposizioni dei corrieri, acquisite e rese in sede di procedimento penale ai danni della Dr. P., corrieri che materialmente avevano effettuato i trasporti delle numerose forniture alimentari.

A 1)… illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. a), perchè la Dr. P., ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, consumava il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 ter, art. 321 c.p., in ordine al quale è intervenuta sentenza definitiva di condanna ad opera della Corte di appello di Salerno, pronunciata in data 24 maggio 2013, irrevocabile per effetto della sentenza del 5 novembre 2014, depositata il 27 marzo 2015, della Corte Suprema di Cassazione, Sezione 6.

… OMISSIS;

(proc. disc. n. 42/2009 R.G.);

… OMISSIS;

B)… illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e lett. n), perchè la Dr. P., quale Presidente del Collegio del Tribunale di Vibo Valentia che si era occupato di una procedura riguardante una misura di prevenzione in vigore nei confronti di Va.Sa., detto “(OMISSIS)”, autorizzava quest’ultimo ad allontanarsi dal territorio di residenza al fine di recarsi a (OMISSIS) per accompagnare il figlio, bisognoso di particolari cure mediche.

Tale autorizzazione veniva pronunciata dall’incolpata nell’ambito dell’accordo corruttivo con V.A. di cui ai capi che precedono; V. che, su pressione del Va., aveva consigliato costui sui tempi e sui modi della richiesta della suddetta autorizzazione, informandosi sul periodo di servizio della Dr. P. e facendo in modo che l’istanza fosse depositata al rientro di detto magistrato da un periodo di assenza dall’Ufficio; accordo corruttivo dimostrato dal tenore delle conversazioni telefoniche ed ambientali registrate, dai generi alimentari corrisposti in via continuativa, e anche in periodo corrispondente al fatto in esame, dal V. alla P. ed a suo figlio, dall’adozione del provvedimento in forme gravemente lesive delle disposizioni sul servizio giudiziario (provvedimento sottoscritto soltanto dalla Dr. P., nell’ambito di una procedura collegiale, alla quale uno dei componenti del Collegio, la Dr. L., aveva dichiarato di non avere partecipato).

B1)… illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), perchè la Dr. P., ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, consumava il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 ter, 321 c.p., in ordine al quale è intervenuta sentenza di condanna ad opera della Corte di appello di Salerno, pronunciata in data 24 maggio 2013, laddove la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 6, con sentenza del 5 novembre 2014, depositata il 27 marzo 2015, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.

C)… illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), lett. c) e lett. n), perchè la Dr. P., quale Presidente della Sezione del Tribunale di Vibo Valentia che si era occupata di una procedura di reclamo di tale S. nei confronti della “Società Edilizia Della Palma ed Immobiliare Domus”, di cui era amministratore C.V. – con il quale esistevano rapporti di amicizia della Dr. P., comprovati da intercettazioni di conversazioni telefoniche e dalla deposizione testimoniale di tale Sa., rapporti che avrebbero dovuto imporre l’astensione dell’incolpata dalla trattazione della procedura suddetta -, emetteva, nell’interesse del predetto C., un provvedimento di parziale sospensione della efficacia esecutiva del precetto azionato nell’ambito di tale procedimento, provvedimento adottato dalla sola P., quale Presidente del Collegio, laddove gli altri due Giudici indicati nella intestazione dell’atto (Dr. L. e Dr. D.L.) avevano sottoscritto due note indirizzate al Presidente del Tribunale nelle quali avevano affermato di non avere mai partecipato alla Camera di consiglio nella quale era stata presa la predetta decisione (dichiarazioni poi confermate nel dibattimento di primo grado), mentre dagli atti non erano risultati nè la fissazione nè il verbale dell’udienza relativa alla predetta decisione, udienza che non risultava annotata sul ruolo; così, oltre tutto, gravemente violandosi, dalla Dr. P., norme regolamentari e disposizioni sul servizio giudiziario e falsamente attestando, la medesima Dr. P., che il provvedimento in questione fosse stato assunto in sede collegiale.

C1)… illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), perchè la Dr. P., ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, consumava il reato di cui agli artt. 110,479 e 476 c.p., in ordine al quale è intervenuta sentenza di condanna ad opera della Corte di appello di Salerno, pronunciata in data 24 maggio 2013, laddove la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 6, con sentenza del 5 novembre 2014, depositata il 27 marzo 2015, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.

D)… illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), perchè la Dr. P., in uno a tale Ca.Se., costituiva, in data 10.07.2002, la società a responsabilità limitata denominata “Il Melograno Village”, inserita nel consorzio denominato Calabria Turismo con sede in (OMISSIS), società della quale la Ca. era socio amministratore, oltre che consigliere dal 29.08.2003, e la Dr. P. socio di fatto, mentre risultava socio anche T.A., studente universitario e figlio della Dr. P.; società costituita al fine di stipulare con il Comune di Parghelia una convenzione di lottizzazione ed allo scopo della successiva realizzazione di un villaggio turistico nella stessa cittadina di Parghelia, funzionale alla quale realizzazione era il conseguimento dei finanziamenti previsti, per lo sviluppo turistico alberghiero, dalle leggi agevolative nell’ambito dei POR regionali Calabria 2000/2006.

Quindi, la Dr. P., unitamente ai soggetti di seguito indicati, tra l’altro, conveniva e realizzava atti ed elaborati tecnici funzionali allo scopo di far apparire la sussistenza dei requisiti necessari per stipulare con il Comune di Parghelia la predetta convenzione di lottizzazione, requisiti in realtà insussistenti, agendo in concorso, tra gli altri, con Sg.Al., con i figli di costui Sg.Gi.Al., Sg.Gi. – redattori di fatto del progetto di lottizzazione, nonchè incaricati della realizzazione del costruendo villaggio in (OMISSIS) – e Sg.Ac., funzionario presso l’Ufficio tecnico del Comune di Parghelia, addetto a seguire tutte le fasi delle procedure amministrative preordinate all’approvazione della lottizzazione ed al rilascio dei permessi a costruire, oltre che a predispone materialmente i relativi atti.

In particolare, in concorso con tutti i soggetti dinanzi indicati, la Dr. P. produceva, in data 27/9/2004, alla Regione Calabria, in allegato alla richiesta di erogazione della anticipazione del 20% sul finanziamento ammesso, il falso permesso di costruire prot. nr. 20/04 recante la data del 5/8/2004 ed i timbri del comune di Parghelia, avente ad oggetto la “Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva e relative Opere di Urbanizzazione in riferimento al Piano di Lottizzazione convenzionata in località (OMISSIS) approvato, con delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 05.08.2004”, permesso mai rilasciato dal medesimo Comune e materialmente formato presso lo studio dei predetti Sg., utilizzando la copia informatica del permesso di costruire nr. 20/04 rilasciato il 14 Settembre 2004 a firma di G.V., responsabile dell’U.T.C. del Comune di Parghelia, avente ad oggetto la realizzazione delle sole Opere di Urbanizzazione relative al Piano di Lottizzazione convenzionata in località (OMISSIS) approvato con Delib. Consiglio Comunale 5 agosto 2004, n. 18; copia informatica e timbri di cui Sg.Ac. aveva la disponibilità a causa dell’incarico ricoperto presso I’U.T.C. del Comune di Parghelia.

In tal modo, l’incolpata consumava i delitti di cui all’art. 61 c.p., nn. 7 e 9, art. 81 c.p.v. c.p., art. 110c.p., art. 112c.p., nn. 1 e 2, art. 640 bisc.p., artt. 56 e 640 c.p.; artt. 110,117,476 c.p., in ordine ai quali è intervenuta sentenza di condanna ad opera del Tribunale di Salerno, pronunciata in data 28 febbraio 2011, laddove la Corte di appello di Salerno, in data 24 maggio 2013, ha dichiarato i detti reati estinti per prescrizione.

E)… illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), lett. c) e lett. n), perchè, nel contesto degli accordi di cui al capo che precede, la Dr. P., quale Presidente di Sezione del Tribunale di Vibo Valentia, teneva condotte funzionali a recare indebito vantaggio ai predetti Sg.Ac., Sg.Fu.Gi., Sg.Gi. ed a tale Pa.Mi., coniuge di Sg.Ac., in cambio della disponibilità del predetto Sg.Ac. a volgere le proprie pubbliche funzioni, svolte presso l’Ufficio tecnico del Comune di Parghelia, al servizio dei personali interessi della Dr. P. e della predetta Ca.Se., così ponendo in essere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, come descritto al capo che precede.

In particolare, la Dr. P. – nonostante l’esistenza di rapporti personali, che avrebbero dovuto imporre l’astensione dell’incolpata dall’adozione di provvedimenti relativi ai predetti Sg. e Pa. – liquidava in favore di Sg.Ac., quali compensi per incarichi giudiziari, nell’ambito della procedura Manchi/Cordopatri, pendente presso il Tribunale di Vibo Valentia con il nr. 210/1942 R.G., la somma di Euro 39.964,44 con decreto del 17/11/2004 e la somma di Euro 14.161,90 con decreto del 19/12/2005, nonchè le ulteriori somme di Euro 7.500 ed Euro 3.000 corrisposta, quest’ultima, quale compenso per l’incarico di custode giudiziario espletato dal detto Sg.Ac. nell’ambito della procedura relativa alla vendita del complesso turistico “(OMISSIS)”, in data 2/9/2004, con provvedimento a sua firma adottato nella procedura esecutiva immobiliare nr. 34/96 R.G., del pari pendente presso il Tribunale di Vibo Valentia, nel periodo feriale ed in violazione dei criteri tabellari di designazione del Giudice competente.

Inoltre, la Dr. P. conferiva a Sg.Ac., Sg.Fu.Gi. e Sg.Gi. incarichi peritali e trattava, a vantaggio di questi, quale Presidente di Sezione del Tribunale di Vibo Valentia, una causa relativa al padre di Pa.Mi., coniuge di Sg.Ac..

E1)… illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), perchè la Dr. P., ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, consumava il delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 319e 321 c.p., posto in essere tra l’agosto 2004 ed il novembre 2006, delitto in ordine al quale è intervenuta sentenza di condanna ad opera del Tribunale di Salerno, sentenza pronunciata in data 28 febbraio 2011, laddove la Corte di appello di Salerno, in data 24 maggio 2013 – riqualificato il fatto originariamente contestato ex art. 319 ter c.p. ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p. -, ha dichiarato il detto reato estinto per prescrizione.

F)… illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), lett. c), lett. n) e lett. u), perchè la Dr. P., quale Presidente di Sezione del Tribunale di Vibo Valentia, teneva condotte funzionali a recare indebito vantaggio alla già citata Ca.Se. – socia amministratore e legale rappresentante della citata società “il Melograno Village s.r.l.”, oltre che socio della “Green Line s.r.l.” e socio accomanda(n)te della “Flora Po. s.a.s. di Po.Fo. & C.” – ed a Po.Fo., coniuge di Ca.Se., con i quali intratteneva rapporti di cointeressenza economica e frequentazione abituale, oltre che a G.S., avvocato del foro di Vibo Valentia.

In particolare, la Dr. P., nonostante l’esistenza di rapporti personali con la predetta Ca. ed il coniuge Po., che avrebbero dovuto imporle l’astensione, e violando, a favore di costoro, il segreto d’ufficio e comunque il dovere di riservatezza su affari in corso di trattazione ed arrecando, anche in tal modo indebito vantaggio ai medesimi, oltre che gravemente violando le disposizioni sul servizio giudiziario:

– nella causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 518/2001 e corrente tra la “AZ S.P.A.” e la “Green Line s.r.l.”, quest’ultima società rappresentata e difesa dall’avv.to G.S., a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 58/2001 del 26.2.2001 della somma di (Lire) 67.988.000 oltre accessori, essendo la Dr. P. assegnataria della causa, emetteva la sentenza n. 588/2003 del 15.7.2003, depositata il 14.11.2003, con la quale rigettava l’opposizione e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo nr. 58/2001, emesso il 26.2.2001 dal Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della “Green Line s.r.l.”, disponendone l’esecutorietà;

– nella causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 677/1999 e corrente tra la “Green Line s.r.l.” e la Camera di Commercio di Vibo Valentia, essendo la dr. P. assegnataria della causa, emetteva la sentenza n. 41/2004 depositata in data 2/2/2004;

– nella causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia nr. 1134/2002, corrente tra Po.Fo. e v.m.e., rappresentati e difesi dall’avv.to G.S., e la “S.G.A. s.p.a.”, causa di opposizione a precetto, essendo la Dr. P. assegnataria della stessa causa, procedeva alla trattazione della medesima, non ancora definita in quanto pendente per l’udienza del 4/7/2005, e, al fine di favorire Po.Fo., nei cui confronti la “S.G.A. s.p.a.” agiva con una procedura di pignoramento presso terzi, in data 14/4/2003 disponeva la riunione della causa Po.Fo. contro la “S.G.A. s.p.a.”, iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 300/03 R.G., di opposizione all’esecuzione immobiliare, assegnata al Dr. Ci., magistrato in servizio in quel Tribunale, alla suddetta causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 1134/2002, quindi sospendeva provvisoriamente l’esecuzione immobiliare e fissava per il prosieguo innanzi a sè, come G.I., l’udienza del 10/10/2003, così vanificando gli effetti dell’ordinanza adottata il 13.3.2003 dal dr. Ci. che, nella suddetta causa nr. 300/03, aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata da Po.Fo. e fissato l’udienza del 28.4.2003 per la comparizione delle parti;

– nella causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 144/02, di esecuzione immobiliare a carico di Po.Fo., assegnata al Dott. A.E., magistrato in servizio in quel Tribunale, suggeriva strategie processuali e concordava il contenuto degli atti da compiere insieme all’avv. G.S., così agendo al solo scopo di favorire gli interessi di Ca.Se. e Po.Fo., tanto che la procedura veniva sospesa a seguito della esibizione, da parte della difesa del Po., dell’ordinanza emessa dalla Dr. P. in 14.4.2003 nell’ambito della causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 1134/2002, citata al punto che precede.

In ragione di tanto, la Dr. P. otteneva in cambio, da Ca.Se., il riconoscimento della qualità di socio di fatto della predetta società “Il Melograno Village s.r.l.”, della quale la Ca., amministratore legale, aveva sostenuto in misura prevalente gli oneri economici connessi alla costituzione e di cui socio apparente era T.A., figlio della Dr. P..

F1)… illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), perchè la Dr. P., ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, consumava il delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 323 c.p., posto in essere tra l’agosto 2004 ed il novembre 2006, delitto in ordine al quale è intervenuta sentenza di condanna ad opera del Tribunale di Salerno, sentenza pronunciata in data 28 febbraio 2011, laddove la Corte di appello di Salerno, in data 24 maggio 2013, ha dichiarato il detto reato estinto per prescrizione.

G)… illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), lett. n) e lett. u), perchè la Dr. P., avvalendosi della carica di Presidente di sezione del Tribunale di Vibo Valentia e quindi abusando dei poteri e violando i doveri inerenti la funzione pubblica rivestita e gravemente violando norme regolamentari e disposizioni sul servizio giudiziario, induceva un pubblico ufficiale, allo stato rimasto ignoto, a rivelare notizie di ufficio, illecitamente acquisite, le quali dovevano rimanere segrete, inerenti l’eventuale iscrizione, nel registro delle notizie di reato della locale Procura della Repubblica, di Ca.Se., anche quale amministratore della predetta società il Melograno Village s.r.l.; quindi, la Dr. P., a sua volta, rivelava a Ca.Se. le suddette notizie, riferendo alla predetta Ca. che a suo carico non esistevano iscrizioni.

G1)… illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), perchè la Dr. P., ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, consumava il delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 326 c.p., comma 3, posto in essere in Vibo Valentia fino al 16.3.2005, delitto in ordine al quale è intervenuta sentenza di condanna ad opera del Tribunale di Salerno, sentenza pronunciata in data 28 febbraio 2011, laddove la Corte di appello di Salerno, in data 24 maggio 2013, ha dichiarato il detto reato estinto per prescrizione.

H)… illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e lett. o), perchè la Dr. P., nella qualità di Presidente di Sezione del Tribunale di Vibo Valentia, indebitamente affidava a Co.Vi., avvocato del foro di Vibo Valentia, la materiale estensione della sentenza n. 571/2004, poi firmata dalla medesima Dr. P., emessa in data 15/10/2004 nella causa civile di usucapione, iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 581/14, tra Co.An. e Co.Gr., da un lato, e, dall’altro, Co.Vi., Co.Ar., Co.An., Co.Co., B.L., Co.Mi., Co.Ti., Co.An. e Co.La., difesi dal predetto avv.to Co.Vi., oltre che la Parrocchia di (OMISSIS) e Co.Ma., così recando ingiusto danno ed indebito vantaggio alle suddette parti del suddetto giudizio e falsamente attestando di avere ella redatto l’anzidetta sentenza.

H1) dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), perchè la Dr. P., ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, consumava il delitto di cui agli artt. 110 e 479 in relazione all’art. 476 c.p., posto in essere tra l’agosto 2004 ed il novembre 2006, delitto in ordine al quale è intervenuta sentenza di condanna ad opera del Tribunale di Salerno, sentenza pronunciata in data 28 febbraio 2011, laddove la Corte di appello di Salerno, in data 24 maggio 2013, ha dichiarato il detto reato estinto per prescrizione.

I) degli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), lett. g) e lett. n), perchè la Dr. P. – quale Presidente del Collegio del Tribunale di Vibo Valentia che, nell’ambito della procedura n. 6/01 R.M.S.P. e 112 R.C.C., aveva applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (Nicotera) a Va.Sa., detto “(OMISSIS)”, affiliato al clan M. di (OMISSIS) con la funzione di recupero dei crediti vantati dal clan nei confronti di V.A., alias “(OMISSIS)” – su espressa sollecitazione del medesimo V. e nell’ambito dell’accordo corruttivo intercorso con V.A. e di cui al capo B) della presente incolpazione – come si evince dalle conversazioni captate su utenza in uso al V. ed in ambientale all’interno di un’autovettura del pari in uso al medesimo V. – ed in totale accoglimento della richiesta avanzata nell’interesse del Va., autorizzava costui, con provvedimento dell’11.7.2003, ad allontanarsi dal Comune di residenza ((OMISSIS)) per recarsi a (OMISSIS), con facoltà di spostarsi in (OMISSIS), nonostante che il Va. avesse documentato la necessità di effettuare una visita medica esclusivamente per il giorno 23 luglio 2003 e che il parere del P.M. fosse favorevole limitatamente all’impegno documentato e non per l’intero periodo richiesto.

Inoltre, la Dr. P. autorizzava il predetto allontanamento del Va. per un periodo superiore al termine consentito dalla L. L. n. 1423 del 1956, art. 7 bis, autorizzazione disposta con un provvedimento apparentemente adottato dal Tribunale di Vibo Valentia riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: Dr. P.P. quale Presidente e relatore, Dr. L.A.M. e Dr. Si.Mi. quali giudici a latere, laddove la Dr. L., con nota indirizzata al presidente del Tribunale in data 19,2.2007, rappresentava di non aver mai partecipato a tale camera di consiglio e di non essere mai stata informata dei fatti oggetto della relativa decisione, così gravemente violandosi, da parte della Dr. P., le disposizioni sul servizio giudiziario e falsamente ella attestando che il provvedimento in esame fosse stato assunto in sede collegiale.

I1)… illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, comma 1, lett. d), perchè la Dr. P., ponendo in essere le condotte di cui al capo che precede, consumava il delitto di cui agli artt. 110 e 479 c.p., posto in essere l’11.7.2003, delitto in ordine al quale il Tribunale di Salerno, con sentenza pronunciata in data 28 febbraio 2011, ha dichiarato il detto reato estinto per prescrizione.

L)… illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), lett. c), lett. e), lett. o) e lett. u) perchè la Dr. P., nella qualità di Presidente di Sezione del Tribunale di Vibo Valentia e nel contesto di intensi rapporti correnti con l’avvocato Ac.Fi. – giudice onorario presso il Tribunale di Vibo Valentia dal 9.10.2001 al 29.6.2004 e socio della società “Tecnolegal Service & Other”, costituita tra lo stesso Ac.Fi., la sorella di questi E. e T.A., figlio della Dr. P., società realizzata al solo scopo di ottenere finanziamenti pubblici da utilizzare per l’acquisto, a condizioni di favore, di un appartamento sito in (OMISSIS), nella disponibilità dell’ingegner R.G. -, con l’adozione di provvedimenti assunti dalla medesima Dr. P. in diversi procedimenti iscritti sul ruolo del predetto Tribunale, recava ingiusto danno o indebito vantaggio alle parti dei suddetti procedimenti; violava consapevolmente l’obbligo di astensione, all’adempimento del quale sarebbe stata tenuta, in ragione dei predetti rapporti con l’avv. Ac.; affidava al predetto avv. Ac. la redazione di minute di provvedimenti da adottare nel contesto dei procedimenti suddetti e violava il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, così tenendo condotte idonee a ledere indebitamente diritti altrui;

interferiva indebitamente nell’attività giudiziaria di altro magistrato, nella persona del Dr. Si., giudice del Tribunale di Vibo Valentia.

In particolare, la Dr. P.:

– nella causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 1210/99, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla B.N.L. contro ” R.G. & c. società debitrice principale, e Cr.Vi., fideiussore, per il pagamento in solido di Lire 58.254.973 oltre interessi convenzionali di mora, il cui passaggio in decisione avrebbe comportato il rischio, per il già citato R.G., della perdita di liquidità e quindi di affidabilità per gli istituti bancari, la Dr. P., magistrato assegnatario, non si asteneva, pur ricorrendone i presupposti, e, come comprovato da numerose intercettazioni, assicurava una decisione di favore della causa per il R., concordando con il detto avv. Ac., non costituito in atti ma di fatto consigliere giuridico dello stesso R., strategie processuali puntualmente seguite dall’interessato per il tramite del difensore costituito ed adottando, in specie, numerosi provvedimenti di rinvio, alcuni dei quali basati su ragioni pretestuose e precisamente:

all’udienza di precisazione delle conclusioni del 28/11/2003 rinviava all’udienza del 16/4/2004, così motivando: “considerato l’elevato numero di cause già trattenute in decisione all’udienza odierna”;

all’udienza del 16/4/2004, accogliendo la richiesta di rinvio della difesa di R.G. basata anche sulla riserva di avviare un(a) proposta transattiva alla quale non si opponeva la controparte purchè fosse breve, rinviava all’udienza del 7/6/2004;

all’udienza del 7/6/2004 rinviava all’udienza del 25/10/2004, così motivando: “atteso l’eccessivo carico di lavoro”,

all’udienza del 25/10/2004 rinviava all’udienza del 24/1/2005, così motivando: “dispone la riunione del presente procedimento nr. 1210/99 al nr. 1213/99, dispone altresì il rinvio del presente procedimento al 24/1/2005″;

infine, la Dr.ssa P. tratteneva la causa in decisione ed accoglieva parzialmente le opposizioni, dichiarando il debito principale nei confronti della B.N.L. complessivamente di Lire 423.646.942 su un importo complessivo iniziale di oltre 650 milioni di Lire;

– nella causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 53/86, poi definita con sentenza n. 610/2004 depositata il 28/10/2004, avente ad oggetto lo scioglimento di comunione di beni ereditari, causa in cui Ac.Lo., padre del citato avv. Ac.Fi., era convenuto, la Dr. P., Presidente del collegio giudicante riunito nella camera di consiglio del 19.5.2004, non si asteneva, pur ricorrendone i presupposti, e piuttosto concordava con Ac.Fi. le strategie processuali da seguire, commentava, sempre con l’avv. Ac., le soluzioni adottate dal giudice istruttore della causa durante la fase istruttoria, dr. Si.Mi. e, all’esito della Camera di consiglio, sollecitava il medesimo Dr. Si. a consegnarle la minuta della sentenza per poterne meglio discutere, come risulta dalle conversazioni telefoniche intercettate ed intercorse tra la dr.ssa P. e l’avv. Ac., da un lato, ed il Giudice relatore dr. Si., dall’altro.

In particolare, in una prima conversazione (del 5.3.2004) Ac.Fi. rappresentava al magistrato di avere rinvenuto una copia conforme di una donazione in conto di legittima che il genitore aveva richiesto nel 1974 e, poichè detta copia non risultava agli atti del procedimento, la Dr. P. gli suggeriva di dare atto di averla rinvenuta soltanto in tempi recenti; nella seconda telefonata (sempre del 5.3.2004) gli stessi protagonisti discutevano dell’eventualità di effettuare una perizia anche rimettendo la causa sul ruolo, dopo che la stessa era stata rinviata al collegio; nella terza conversazione, successiva di qualche mese (e, in specie, intervenuta in data 23.8.2004), la Dr.ssa P. contattava il relatore della causa dr. Si., rappresentando che aveva ricevuto sollecitazioni da parte dell’ Ac. e del padre di questi ma il Dr. Si. rilevava che il collegio si era già pronunciato sull’usucapione, facendo presente che ogni ulteriore questione sul punto doveva essere ritenuta inammissibile, non essendo consentito ritornare sull’argomento, laddove, a fronte di tali risposte, la Dr. P. richiedeva al collega un appunto scritto affermando di non ricordare bene la vicenda e di volerla meglio approfondire;

– nella causa civile iscritta sul ruolo generale del Tribunale di Vibo Valentia al nr. 425/96 tra c.f. e Bi.Il.Ug.Ma., la Dr. P. riceveva dal più volte citato avv. Ac., non costituito in atti ma di fatto consigliere giuridico del Bi., una bozza recante la motivazione di una possibile decisione della controversia poi invece conclusasi con la rinuncia alla domanda da parte dell’attore e contestuale accettazione del convenuto -, bozza redatta dal medesimo avv. Ac., come emerge dalle conversazioni telefoniche del 28 e del 30/8/2014 intercorse tra l’avv. Ac. ed il Bi. – tramite il cellulare del figlio di costui -, peraltro in conformità ad una prassi, corrente tra la Dr. P. e l’avv. Ac., di trasmissione dal secondo alla prima di bozze di provvedimenti, come comprovato da intercettazioni telefoniche di conversazioni intercorse tra i due in data 13 e 15/3/2004 e, in specie, dalla conseguente trasmissione di un messaggio di posta elettronica inviato dall’avv. Ac. ad un indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio della dr. P. nella disponibilità di costei (annamaria.furci.giustizia.it), con allegate bozze di provvedimenti.

(proc. disc. n. 122/2016 R.G.)”.

Avverso la già richiamata sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura la Dott. P. ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 28 settembre 2017, basato su dodici motivi nonchè ulteriore ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, basato su tre motivi, datato 27 settembre 2017 e depositato presso il Tribunale di Catanzaro in data 30 settembre 2017.

Nessuno ha svolto attività difensiva per le controparti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza, datata 29

marzo 2018 e depositata il 3 aprile 2018, rilevandosi al riguardo che, dalla medesima istanza e dalla documentazione ad essa allegata, non si evince l’anteriorità della data di fissazione dell’udienza penale dinanzi alla Corte di assise di appello di Catanzaro, alla quale il difensore della ricorrente ha rappresentato di dover partecipare in concomitanza con l’udienza dinanzi a queste Sezioni Unite, evidenziandosi che il predetto difensore ben avrebbe potuto avvalersi della possibilità, prevista dalle normativa vigente, di redigere memoria ovvero di nominare un suo delegato, possibilità di cui non ha evidentemente ritenuto di avvalersi e precisandosi, infine, che l’istanza di rinvio precedentemente proposta e depositata il 5 gennaio 2018, con riferimento alla già fissata udienza del 16 gennaio 2018, è stata accolta proprio perchè risultava documentato e giustificato l’impedimento del difensore.

2. Deve poi, sempre preliminarmente, essere esaminata la questione relativa all’ammissibilità o meno del ricorso proposto personalmente dalla ricorrente.

2.1. Al riguardo si osserva che, nel giudizio di impugnazione, dinanzi a queste Sezioni Unite, dei provvedimenti disciplinari irrogati ai magistrati ordinari, regolato dal codice di procedura penale per tutta la fase antecedente la decisione, per effetto del richiamo di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, si riteneva che il ricorso alle Sezioni Unite potesse essere presentato, ai sensi dell’art. 571 c.p.p., dall’incolpato personalmente o dal difensore nominato prima dell’emanazione del provvedimento impugnato o anche ai soli fini della proposizione dell’impugnazione, avente comunque i requisiti per l’esercizio professionale innanzi alla Cassazione, fermo restando che, ove entrambi avessero presentato ricorso, il giudizio rimaneva unitario, operando la concentrazione delle impugnazioni in un unico processo e dovendosi dunque considerare il complesso dei motivi da essi proposti (Cass., sez. un., 21/12/2012, n. 23856), con la precisazione che la discussione davanti a queste Sezioni Unite era riservata al solo professionista abilitato, designato dal magistrato, non essendo consentita la difesa personale dell’interessato (Cass., sez. un., 30/09/2014, n. 20570).

2.2. La sopravvenuta modifica dell’art. 613 c.p.p., operata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63, con decorrenza di cui al comma 95 del già indicato art. 1 (trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della detta legge sulla Gazzetta ufficiale, avvenuta il 4 luglio 2017, e, quindi, con decorrenza 3 agosto 2017) ha però eliminato la possibilità per la parte di presentare ricorso personalmente.

2.3. Va precisato che deve ritenersi che tale modifica riguardi non solo la disciplina generale del codice di rito ma anche le previsioni speciali contenute nel medesimo codice ovvero in altre leggi, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con la sentenza del 21 dicembre 2017, n. 8914 (depositata il 23 febbraio 2018), condiviso da questo Collegio, e secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 c.p.p., dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (v. in senso conforme Cass. pen. 4/04/2018, n. 31662, dep. 11/07/2018).

2.4. Si evidenzia, peraltro, che poichè in tema di procedimento disciplinare concernente i magistrati del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, rinvia alla disciplina “generale” del codice di rito penale e, per quanto rileva in questa sede, all’art. 613 c.p.p., risulta chiaramente che nessun dubbio, comunque, può sorgere in relazione alla questione esaminata al p. 1.3. e su cui si è interrogata la dottrina, segnalandosi in essa anche un orientamento restrittivo, atteso che non è individuabile, per il procedimento in parola, nessuna deroga alla regola generale di cui all’art. 613 c.p.p..

2.5. Il nuovo testo dell’art. 613 c.p.p., è sicuramente applicabile, ratione temporis, al caso all’esame.

Ed invero la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è stata pronunciata il 17 febbraio 2017,

è stata depositata il 28 luglio 2017, è stata comunicata a mezzo PEC al difensore della ricorrente in data 2 agosto 2017 e alla Dott.ssa P. in data 30 agosto 2017, quest’ultima ha presentato ricorso in data 28 settembre 2017.

Come già sopra evidenziato, la L. n. 103 del 2017, che ha novellato l’art. 613 c.p.p., è entrata in vigore il 3 agosto 2017, e, con riferimento alla questione ora all’esame, ai fini dell’applicazione del principio tempus regit actum, occorre aver riguardo al momento della presentazione del ricorso e non a quello della pronuncia del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all’art. 613 c.p.p., comma 1, non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (v. Cass. pen. n. 53203 del 7/11/2017, dep. 22/11/2017; v. anche la già richiamata Cass., sez. un. pen., n. 8914 del 21 dicembre 2017, depositata il 23 febbraio 2018, con la quale quelle Sezioni Unite, con riferimento al ricorso avverso un’ordinanza cautelare, hanno ritenuto irrilevante l’adozione del provvedimento impugnato nella vigenza della norma nella sua precedente formulazione, espressamente evidenziando la necessità di aver riguardo al momento dell’esercizio del diritto di impugnazione ed alla circostanza che il provvedimento impugnato era stato notificato nella vigenza del testo novellato dell’art. 613 c.p.p.).

2.6. Per mera completezza, si evidenzia che questo Collegio condivide le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, già sopra richiamata, nonchè dalla Sesta Sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 42062 del 13/09/2017, dep. 15/09/2017, con riferimento alla insussistenza di profili di violazione di norme costituzionali (in particolare art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 7) e convenzionali (in particolare artt. 6, par. 3, lett. b) e c) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) della norma di cui all’art. 613 c.p.p., come di recente modificato, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

Si pone in rilievo, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall’art. 6, comma 2, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, norma quest’ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull’accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l’obbligo di assicurare il diritto dell’accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche (v., ex plurimis, Cass. pen., n. 42062 del 13/09/2017, dep. 15/09/2017; Cass. pen., n. 2724 del 19/12/2012, dep. 18/01/2013; Cass. pen., n. 19964 del 29/03/2007, dep. 23/05/2007) e si rimarca che il diritto all’autodifesa stabilito dalla CEDU, secondo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo, lascia agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo (Corte EDU, Sez. 3, 27/04/2006, Sannino c. Italia, p. 48; v. anche Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, p. 52 Quaranta c. Svizzera, p. 29).

2.7. Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso proposto personalmente dalla ricorrente è inammissibile.

3. Deve, quindi, essere esaminato il ricorso proposto dal difensore della Dott.ssa P..

4. Con il primo motivo, rubricato “Sulla decadenza dell’azione. Inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 4, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) – mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione siccome evincibile dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. e)”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le eccezioni difensive relative alla invocata decadenza dell’azione con riferimento all’addebito di cui alla lettera I) e a quelle sub D1, El, F1, G1, H1 collegate alle imputazioni per le quali in primo secondo grado era stata emessa pronuncia di prescrizione.

In particolare si sostiene che l’argomentazione della sentenza della Sezione Disciplinare impugnata sarebbe sul punto carente nella parte in cui non giustifica “la scelta di non parcellizzare in relazione alla scelta legittimamente sostenibile di non aspettare la denuncia definitiva da parte della suprema Corte di Cassazione”.

Ad avviso della ricorrente, l’argomentazione in parola sarebbe “contradditoria e contraddetta dallo stesso tenore dell’argomento assunto”, sia perchè lo stesso CSM avrebbe parcellizzato il procedimento con due diverse iscrizioni disciplinari, sebbene poi riunite, e sia perchè sarebbe stato “ritenuto strumentalmente più corretto “attendere la pronunzia definitiva della Corte di Cassazione”, sicchè, proprio in ragione della definitività dei pronunciamenti assolutori intermedi” vi sarebbe stato l’obbligo di attivare il procedimento nei termini decadenziali di cui al citato art. 15 comma 1, il che non sarebbe invece avvenuto nella specie.

Assume la ricorrente che la medesima censura avrebbe valenza anche con riferimento alla denunciata violazione del diritto di difesa, che si sarebbe perpetrato sub specie di mutamento delle incolpazioni per il maggior numero di contestazioni articolate nella richiesta di discussione orale rispetto a quelle addebitate in sede di interrogatorio durante le indagini preliminari, e sostiene che la motivazione, espressa a p. 15 della sentenza impugnata, di non condivisione delle proposte eccezioni sarebbe “priva di senso e spregiativa” del precetto normativo di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 4, in relazione dell’art. 14, comma 5 dello stesso D.Lgs..

4.1. Il motivo va disatteso.

4.1.1. Con riferimento all’eccepita violazione dell’art. 15, quarto comma, del D.Lgs. n. 109 del 2006, che prevede che dell’inizio dell’azione disciplinare va data comunicazione, nel termine di trenta giorni, all’incolpato, con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato, va precisato che la formulazione dell’incolpazione avviene al termine dell’indagine (arg. ex Cass., sez. un., 28/03/2014, n. 7309), che l’autonoma, completa e specifica disciplina della chiusura delle indagini disciplinari di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, preclude l’applicazione dell’art. 415 bis c.p.p. (Cass., sez. un., 31/05/2011, n. 11964) e che la tardiva contestazione o omessa comunicazione di un addebito non comporta di per sè la nullità degli atti di indagine e la conseguente estinzione del giudizio, risultando l’irregolarità sanata ove non eccepita nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla Sezione Disciplinare del CSM, termine, questo, previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 5 (Cass., sez. un., 28/03/2014, n. 7309).

4.1.2. In disparte i profili di inammissibilità per novità della stessa, non risultando dalla sentenza impugnata che una siffatta tempestiva eccezione sia stata proposta (facendosi generico riferimento a questioni sollevate dalla difesa dell’incolpata con le numerose memorie depositate, v. sentenza impugnata p. 14) e neppure indicando la ricorrente i tempi e i modi della deduzione eventualmente proposta al riguardo, si osserva che la censura è, comunque, infondata.

L’onere di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 4, è previsto con riferimento all’inizio dell’azione disciplinare. Una volta promossa l’azione disciplinare è ben possibile la contestazione suppletiva di fatti nuovi, che può avvenire sia nel corso dell’istruttoria disciplinare sia al termine dell’istruttoria, sia, infine, nel corso del dibattimento dinanzi alla Sezione Disciplinare, salvo il diritto dell’incolpato di chiedere i termini a difesa (art. 519 c.p.p.), evidenziandosi che, nella specie, la stessa ricorrente (v. ricorso p. 3) dà atto che le incolpazioni sono state formalizzate nella richiesta di fissazione dell’udienza dinanzi alla Sezione disciplinare e che le è stato notificato il relativo decreto nell’ottobre 2015 (v. ricorso p. 2 e p. 6), sicchè deve ritenersi, in difetto di specifiche deduzioni al riguardo, non tempestiva l’eccezione proposta ed escludersi che vi sia stata violazione del diritto alla difesa.

Risulta infondata la censura proposta anche con riferimento agli ulteriori profili evidenziati dalla ricorrente.

Quanto all’eccepita decadenza D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 15, comma 1, per essere nel corso del processo penale intervenuti “pronunciamenti assolutori intermedi”, in relazione ai quali sarebbe venuta meno la pregiudizialità penale che aveva determinato la sospensione del procedimento disciplinare, sicchè in relazione ad essi, ad avviso della ricorrente, sussisteva l’obbligo di riattivare il procedimento entro il termine annuale di cui alla predetta norma, ritiene il Collegio che la censura difetta di specificità, non essendo stati in ricorso specificatamente indicati i capi assolutori per i quali sarebbe venuta meno la pregiudizialità, ed è, comunque, infondata.

Si osserva, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata non risulta carente o contraddittoria, laddove ha ritenuto che la pregiudizialità penale che investiva l’intero procedimento disciplinare, nel quale le varie condotte contestate andavano evidentemente contestualizzate e valutate nella loro consistenza globale, non aveva consentito alla Procura Generale della Cassazione di riprendere l’istruttoria parcellizzandola in vari filoni e dando luogo ad una serie di procedimenti in occasione della pronuncia assolutoria o di prescrizione riferita soltanto ad alcuni dei reati dei quali la P. era stata chiamata a rispondere.

Va rimarcato che la pregiudizialità penale deve ritenersi tuttora sussistente per il procedimento di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, il quale, all’art. 15, comma 1, lett. a), stabilisce che il procedimento disciplinare è sospeso se “per il medesimo fatto è stata esercitata l’azione penale”, con la precisazione che l’accertamento dell’identità del fatto è rimesso all’apprezzamento del giudice disciplinare, che, nella specie, lo ha esplicitato con le argomentazioni espresse a p. 14 della sentenza impugnata.

Si evidenzia, inoltre, che le contestazioni sollevate circa la carenza di motivazione oltre ad essere generiche sono contraddette dalla esplicitazione, sia pure sintetica, delle motivazioni che supportano la decisione sul punto e risultano infondate pure con riferimento alla dedotta contraddittorietà della motivazione.

Nè, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta strumentale l’attesa della sentenza definitiva pronunciata da questa Corte in data 5 novembre 2014 e depositata il 27 marzo 2015 a seguito della quale fu ripresa l’istruttoria.

5. Il secondo motivo è così rubricato: “Sulle valutazioni di merito. Nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia il criterio adoperato per determinare la sanzione – art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle circostanze documentate nelle memorie difensive al fine della configurazione dell’illecito”.

La ricorrente, premesso che la condanna penale per uno dei delitti di cui al R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, comma 1, applicabile al caso di specie, non comporta, in sede disciplinare, l’applicazione automatica della sanzione della destituzione, di talchè il giudice disciplinare deve valutare quale delle sanzioni disciplinari astrattamente irrogabili sia la più adeguata alla gravità oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati e non limitarsi a considerare le sole sanzioni della destituzione e della perdita dell’anzianità nel massimo edittale, lamenta, nel presente procedimento, “il malgoverno di tali principi obliterati con formule di stile ai limiti dell’autoreferenzialità”.

6. Con il terzo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per perpendicolare carenza motivatoria, su snodo coessenziale dell’ordito”, la ricorrente sostiene che la Sezione Disciplinare del CSM, nel ritenere che “il reato per corruzione in atti giudiziari commesso da un magistrato costituisce una condotta che attinge al massimo livello di intollerabilità da parte dell’ordinamento, qualunque e di qualunque entità ne sia l’utile che se ne trae, ed è fonte di particolare discredito per la magistratura”, avrebbe espresso “non un giudizio, ma una valutazione pregiudiziale e intrisa di moralismo” e che l’affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “deve concludersi che la necessità di individuare una sanzione adeguata alla condotta di cui si tratta porterebbe comunque alla scelta della rimozione” sarebbe “errata in fatto e in diritto”, perchè, per il primo profilo, “la occorrenza contestata racchiude profitto in povere derrate alimentari financo scadute” e, per il secondo profilo, “la rimozione non è conseguenziale alla condanna ma ad una pena che sia possibile eseguire e debba essere eseguita; qui esecuzione palesemente insussistente”. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la constatata inesistenza di “una qualche parvenza di giustificabilità” si appaleserebbe “argomento eccentrico rispetto ad una retta motivazione sulle tematiche recate dalle incolpazioni”.

Infine, la ricorrente reitera l’eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12 comma 5, con cui era stata censurata “la elisione di discrezionalità motivatoria in contrasto con gli artt. 3,24,25,97 e 101 Cost.”, sottolineando che la questione involgerebbe “anche il diritto di difesa nella misura in cui la estrinsecazione dello stesso sia nerbo alla discrezionalità logico-argomentativa del Giudicante”.

7. I motivi secondo e terzo, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.

7.1. Va premesso che la Sezione Disciplinare del CSM, nella sentenza impugnata, ha evidenziato che, con riferimento ai capi di incolpazione A) e Al) l’accertamento in sede penale, attraverso la sentenza di primo grado, confermata in parte qua dalla Corte d’appello, in ordine alla sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari nella vicenda cosiddetta ” V.”, nella quale la Dott.ssa P. intese favorire, attraverso atti contrari ai doveri d’ufficio, V.A. – con il quale esistevano stretti rapporti personali che avrebbero dovuto imporre l’astensione della incolpata, Presidente di sezione del Tribunale di Vibo Valentia, dalla trattazione della procedura fallimentare che lo riguardava – ricevendo in compenso continuative forniture di derrate, non lascia dubbi in ordine alla effettiva verificazione del fatto addebitato anche in sede disciplinare ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e lett. c), oltre che ex art. 4, comma 1, lett. a).

La medesima Sezione Disciplinare ha pure ricordato che, in via generale, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata rivalutazione dei fatti accertati in sede penale; essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità come compiuto dal giudice penale, sicchè, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’ illecito disciplinare.

E proprio in conformità con tale orientamento il Giudice disciplinare ha rilevato l’estrema gravità dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato oggetto dei capi A) e A1) della incolpazione, evidenziando che il reato di corruzione in atti giudiziari commesso da un magistrato costituisce una condotta che attinge al massimo livello di intollerabilità da parte dell’ordinamento, qualunque e di qualunque entità ne sia l’utile che se ne trae, ed è fonte di particolare discredito per la magistratura ed ha ritenuto, altresì, che nella specie non si riscontra alcun elemento idoneo a fornire una qualche parvenza di giustificabilità nel comportamento dell’incolpata, tale da indurre ad una riflessione sulla eventualità di una graduazione della sanzione.

La sezione Disciplinare ha, pertanto, ritenuto che la condanna inflitta alla Dott.ssa P., con sentenza passata in giudicato, alla pena detentiva di due anni e otto mesi di reclusione, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della rimozione dal servizio del magistrato sia ai sensi del previgente R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, sia che in virtù della successiva previsione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5 (dell’art. 12) e ha, quindi, concluso nel senso che la necessità di individuare una sanzione adeguata alla condotta in questione porterebbe comunque alla scelta della rimozione, in quanto una tale condotta rende del tutto incompatibile per il magistrato l’ulteriore esercizio della funzione giudiziaria, sia per gli inevitabili riflessi del fatto sulla stima di cui egli deve godere, sia per la irreparabile lesione al prestigio della funzione esercitata ed alla fiducia nell’ordine giudiziario, sia, massimamente, per il dispregio dei più elementari principi di etica e di correttezza che il magistrato incolpato ha dimostrato tenendo il comportamento contestato.

7.2. Risulta dalla motivazione della sentenza sopra riportata che la decisione impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, avendo la Sezione Disciplinare chiaramente ritenuto che va applicata, nella specie, la sanzione della rimozione sia ai sensi del previgente R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, sia in virtù del vigente del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, il che rende superfluo, ai fini della decisione, individuare quale sia la norma applicabile, anche per le motivazioni che seguono.

7.3. Va, infatti, in particolare sottolineato che la Sezione Disciplinare non ha, comunque, in sostanza, fatto ricorso al cd. automatismo espulsivo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, avendo il Giudice disciplinare interpretato la normativa applicata in senso costituzionalmente orientato, così come pure sostanzialmente auspicato dalla stessa ricorrente; quel Giudice ha, quindi, affermato la necessità di individuare una sanzione adeguata alla condotta di cui si tratta, evidenziando, nella specie, con motivazione immune da vizi o carenze, l’estrema gravità degli specifici fatti accertati e l’incompatibilità della condotta tenuta con l’ulteriore esercizio della funzione giudiziaria per i motivi specificamente elencati a p. 17 della sentenza impugnata.

7.4. Si osserva al riguardo che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la rimozione disciplinare del magistrato non è ammessa solo nei casi in cui è normativamente prevista come obbligatoria, ma anche ogni qual volta l’illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo strepitus fori e che l’adeguatezza della sanzione della rimozione rientra nell’apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto – come nel caso all’esame – da motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici (Cass., sez. un., 6/11/2014, n. 23677, Cass., sez. un., 8/04/2009, n. 8615).

7.5. Va, altresì, aggiunto che la Sezione Disciplinare, con riferimento agli altri illeciti contestati, ha pure affermato che, avendo i fatti di cui si tratta, nella loro materialità, trovato riscontro negli accertamenti compiuti in sede penale, essi integrano senza dubbio gli estremi della responsabilità disciplinare dell’attuale ricorrente, anche per le parti in relazione alle quali ne è stato escluso il rilievo penale, presupposto non indefettibile per la configurabilità delle fattispecie contestate.

7.6. Alla luce delle argomentazioni che precedono e, in particolare, in difetto della dedotta applicazione del paventato automatismo e in presenza di idonea motivazione a supporto della individuata sanzione, va pure ribadita la non rilevanza della questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, già affermata dalla sentenza impugnata in questa sede.

8. Il ricorso proposto dal difensore della ricorrente deve essere, pertanto, rigettato.

9. Non vi è da provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dalla ricorrente e rigetta il ricorso proposto dal difensore della stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA