Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22427 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/10/2020), n.22427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14723-2019 proposto da:

M.R.L.S.W., quale erede di

C.S.W., R.F.S., E.P.M. e

O.D.P., rappresentati e difesi dall’avv. GIUSEPPE CALA, presso il

cui studio a Roma, via dei Gracchi 283, elettivamente domiciliano

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DEL DEMANIO,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12, domiciliano per legge;

– controricorrenti –

e

ABITANTI DEL COMUNE DI SANREMO, quali eredi o aventi causa degli

abitanti dell’ex Comune di Bussana;

– intimati –

avverso la SENTENZA n. 27631/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 14/3/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE

DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Questa Corte, con la sentenza in epigrafe, dopo aver premesso che: ” C.S.W., R.F.S., E.P.M. e O.D.P. nel 1992 proponevano, nei confronti del Ministero delle finanze, domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili situati in Bussana Vecchia, deducendo che da oltre venti anni si erano insediati nella borgata occupandone immobili abbandonati a seguito di un terremoto, che, nel 1887, aveva distrutto l’abitato costringendo i residenti ad abbandonarlo. Il Ministero delle finanze si costituiva affermando l’infondatezza della domanda sia per difetto del decorso del termine ventennale, sia per essere stata abusiva l’occupazione posta in essere dagli attori; in via riconvenzionale chiedeva il riconoscimento in capo allo Stato della proprietà degli immobili, il loro rilascio previa rimozione di ogni opera illegittimamente posta in essere…. Con sentenza non definitiva n. 3390/2000, il Tribunale di Genova rigettava la domanda degli attori, accoglieva la domanda riconvenzionale del Ministero e così dichiarava l’appartenenza allo Stato dei beni immobili, condannava gli attori al rilascio dei medesimi,…. La sentenza non definitiva è stata impugnata dai ricorrenti: la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 135/2004, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata l’impugnazione. Avverso la pronuncia è stato proposto ricorso in cassazione: la Corte, con sentenza n. 13625/2009, ha accolto il terzo e dichiarati assorbiti gli altri due motivi di ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova…. La Corte d’appello di Genova – con la pronuncia 24 maggio 2013, n. 693 -…: ha respinto l’appello degli originari attori confermando l’appartenenza dei beni al patrimonio dello Stato,…. Contro la sentenza ricorrono in cassazione C.S.W., R.F.S., E.P.M. e O.D.P….”; ha rigettato il ricorso proposto da questi ultimi così esponendo, per quanto ancora rileva, la decisione assunta:

“a) Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. per non avere la Corte del merito di Genova ottemperato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione”. Il motivo è infondato. La Corte di cassazione, nella pronuncia n. 13625/2009 che ha accolto il terzo motivo del ricorso allora fatto valere dai ricorrenti, ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui in tema di possesso per usucapione non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dall’art. 2943 c.c. e ha enunciato il seguente principio: “non potendo riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, deve escludersi in radice tale efficacia interruttiva ad altri atti come la diffida o la messa in mora o a quelli valorizzati dalla sentenza impugnata, a nulla rilevando in senso contrario che essi provengano da una p.a.”, precisando che “in sede di rinvio occorrerà procedere a un nuovo esame (dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni per usucapione) alla luce del principio di diritto ora enunciato”. Correttamente il giudice di rinvio, premesso che – in base al principio enunciato dalla Corte di cassazione – non può riconoscersi efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli indicati dall’art. 2943 c.c., come invece aveva fatto la Corte territoriale, ha ritenuto di dover “vagliare l’esistenza degli elementi necessari a far ritenere compiuta l’usucapione in capo agli occupanti degli immobili (in) questione”, profili che non sono stati scrutinati dalla pronuncia della Corte di cassazione.

b) Il secondo motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″. Il motivo è inammissibile: esso si sostanzia non nella contestazione del mancato esame di un fatto, ma piuttosto della valutazione operata dalla Corte d’appello dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, valutazione che ha portato il giudice del merito – cui spetta il compito di valutare il materiale probatorio secondo il suo prudente apprezzamento – a concludere per l’insufficienza delle prove acquisite a suffragare la sussistenza del possesso ultraventennale in capo agli attori relativamente a ciascuno dei beni immobili descritti negli atti introduttivi del giudizio”.

c) Il terzo motivo fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione della legge regolatrice del processo per inosservanza da parte della Corte di merito dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 118 c.p.c.”: il giudice di rinvio avrebbe “omesso di comparare tutte le prove documentali prodotte alla luce del disposto della sentenza di rinvio della Suprema Corte”. Il motivo è inammissibile. Esso ripropone, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di motivazione obbligo che è stato adempiuto dalla Corte d’appello (cfr. pp. 13-16 della sentenza impugnata) – la doglianza, fatta valere con il secondo motivo, circa la valutazione del materiale probatorio posta in essere dal giudice di rinvio”.

M.R.L.S.W., quale erede di C.S.W., R.F.S., E.P.M. e O.D.P. hanno chiesto, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., la revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, articolando un motivo.

Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia del demanio hanno resistito con controricorso.

Gli abitanti del comune di Sanremo, quali eredi o aventi causa degli abitanti dell’ex comune di Bussana, sono rimasti intimati.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti,

invocando l’errore meramente percettivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti di causa, hanno dedotto che la sentenza n. 27631 del 2018, con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso che gli stessi avevano proposto avverso sentenza pronunciata, quale giudice di rinvio, dalla corte d’appello di Genova in data 24/5/2013, è affetta, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, da errore di fatto nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza impugnata, dopo aver escluso che potesse riconoscersi, in materia di possesso ad usucapionem, efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli previsti dall’art. 2943 c.c., come stabilito dal principio affermato dalla stessa Corte di cassazione con la sentenza n. 13625 del 2009, aveva correttamente provveduto ad esaminare gli elementi necessari a far ritenere compiuta l’usucapione in capo agli occupanti degli immobili in questione sul rilievo che si trattava di profili che non erano stati scrutinati dalla predetta pronuncia della Suprema Corte.

1.2. In realtà, hanno osservato i ricorrenti, a fronte del rinvio che la Corte di cassazione con la sentenza del 2009 aveva disposto per violazione di norme di diritto, la corte d’appello, quale giudice di rinvio, avrebbe dovuto, alla luce del principio di diritto ivi enunciato, attenersi esclusivamente al profilo dell’efficacia interruttiva del possesso dei ricorrenti e, quindi, dichiarare, una volta esclusa la rilevanza degli atti interruttivi non previsti dall’art. 2943 c.c., l’acquisto per usucapione, in capo agli attori, della proprietà degli immobili posseduti, ma senza poter esaminare la sussistenza in capo agli stessi degli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem ultraventennale trattandosi di profili già accertati dal giudice di prime cure ed ormai coperti dal giudicato formatosi sul punto.

1.3. La Corte di cassazione, invece, hanno proseguito i ricorrenti, con la sentenza impugnata, ha ritenuto corretto l’operato del giudice di rinvio sostenendo che la sentenza del 2009 lo aveva autorizzato ad esaminare nuovamente tutti gli elementi necessari per ritenere compiuto l’acquisto per usucapione da parte degli occupanti degli immobili in questione, laddove, al contrario, alla luce delle motivazioni contenute nella predetta sentenza, il giudice del rinvio, una volta espunti i vizi che la Corte di cassazione aveva accertato, avrebbe dovuto procedere ad un nuovo esame di un solo aspetto della controversia (“tale profilo”), vale a dire quello relativo all’interruzione del periodo necessario per l’usucapione.

1.4. Il giudice di rinvio, pertanto, hanno aggiunto i ricorrenti, non aveva il potere di riesaminare tutti i fatti che sorreggono la domanda di accertamento del compimento del periodo di occupazione ventennale che gli attori avevano proposto, e cioè l’occupazione da parte degli stessi degli immobili siti nel (OMISSIS), e l’animus possidendi ad usucapiendum, la cui sussistenza era stata accertato dal giudice di prime cure con statuizione sulla quale, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione nel 2009, si è formato il giudicato.

1.5. La sentenza impugnata per revocazione, hanno concluso i ricorrenti, lì dove non ha provveduto a cassare la sentenza del giudice di rinvio in forza del giudicato che si era formato sull’accertamento operato dal giudice di prime cure in ordine all’esistenza delle predette circostanze, ha, quindi, erroneamente percepito “un fatto processuale” che, tanto per il profilo dell’animus possidendi ad usucapiendum, quanto per quello del possesso ultraventennale, è incontrovertibilmente riscontrabile in senso diametralmente opposto sulla base del mero riscontro degli atti del processo relativo alla sentenza della Corte remittente, cui essa aveva accesso.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. L’errore di fatto, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, e idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, è configurabile, in effetti, esclusivamente nelle ipotesi in cui la Corte, nel pronunciare la sua decisione, sia che riguardi il merito del ricorso, sia che riguardi il processo che si è svolto innanzi ad essa, è incorsa in un errore meramente percettivo, supponendo, cioè, l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto storico la cui verità risulti, invece, indiscutibilmente esclusa (o, rispettivamente, accertata) in base al tenore degli atti di causa, sempre che non sia caduto su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, e sia, inoltre, essenziale e decisivo, nel senso che deve trattarsi di un fatto la cui esistenza (od inesistenza), se percepita esattamente, avrebbe determinato, per necessità logico-giuridica, una decisione diversa. L’errore revocatorio deve avere, inoltre, i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, e deve riguardare, infine, solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poichè l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione dev’essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (cfr. Cass. n. 28143 del 2018).

2.3. Il rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c. non è, dunque, ammissibile nell’ipotesi in cui il ricorrente deduca che l’errore in cui sarebbe caduta la Corte di cassazione riguardi non il fatto considerato nella sua effettiva dimensione storica, vale a dire la sua inequivoca ed oggettiva emergenza dagli atti del giudizio rispetto alla difforme rappresentazione dello stesso contenuta in sentenza, ma, direttamente o indirettamente le norme (di diritto sostanziale o di diritto processuale) che a quel fatto attribuiscano rilevanza giuridica: la falsa percezione di queste, in effetti, integra gli estremi dell’error iuris, tanto nel caso di obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, quanto nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. SU n. 8984 del 2018 in motiv.; Cass. SU n. 30994 del 2017, in motiv.; Cass. n. 29922 del 2011; Cass. n. 4584 del 2020).

3.1. L’errata presupposizione della sussistenza (o dell’insussistenza) del giudicato (interno o esterno) costituisce, allora, non un errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, ma un errore di diritto. Il giudicato, infatti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all’interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 28138 del 2019). L’erronea presupposizione della sua esistenza (o, al contrario, della sua inesistenza), equivalendo all’ignoranza della “regula juris”, rileva, pertanto, quale errore non di fatto ma di diritto, derivandone, sostanzialmente, un vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua disciplina. Si tratta, pertanto, di un errore che, risolvendosi nella falsa applicazione di norma di diritto, non è idoneo ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 10930 del 2017; conf., Cass. SU n. 23242 del 2005; Cass. SU n. 21639 del 2004).

3.2. Il motivo articolato dai ricorrenti, quindi, nella misura in cui deduce che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente omesso di cassare la sentenza impugnata nonostante che il giudice di rinvio, senza limitare la propria valutazione ai soli atti interruttivi dell’invocata usucapione, si fosse indebitamente pronunciato in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, vale a dire l’occupazione degli immobili da parte degli attori e l’animus possidendi ad usucapiendum, la cui sussistenza era stata accertata dal giudice di prime cure con statuizione sulla quale, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione nel 2009, si era formato il giudicato, imputa, in sostanza, alla sentenza impugnata di non avere, per errore, ravvisato, in ordine all’accertamento dell’esistenza degli elementi necessari a far ritenere compiuta l’usucapione in capo agli occupanti degli immobili (in) questione”, la sussistenza del giudicato formatosi sul punto: e, quindi, come detto, trattandosi del preteso errore di giudizio in cui la Corte sarebbe caduta sulla portata e sui limiti del giudicato che, a dire dei ricorrenti, avrebbe precluso un nuovo e diverso accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva (usucapione dei beni immobili occupati) invocata dagli attori, un errore non di fatto ma di diritto, che, in quanto tale, non è idoneo ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio rilevante ai fini previsti dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

3.3. L’errore imputato alla Corte, del resto, come sopra descritto, non investe direttamente la pronuncia della Corte di cassazione che hanno impugnato, riguardando, piuttosto, come gli stessi ricorrenti hanno ammesso in memoria, la mancata censura, da parte di quest’ultima, dell’errore revocatorio in cui, in ipotesi, sarebbe già incorso, con la sentenza a suo tempo impugnata, il giudice di rinvio: lì dove, in particolare, senza limitare il proprio giudizio alla valutazione dei soli atti interruttivi dell’invocata usucapione, si era pronunciato in ordine all’esistenza degli elementi necessari a far ritenere compiuta l’usucapione in capo agli occupanti” senza considerare che la sussistenza degli stessi era stata accertata dal giudice di prime cure con statuizione ormai coperta dal giudicato. Ed è, invece, noto che l’errore (di fatto) idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Suprema Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità: diversamente, ove l’errore sia stato, come nella specie, causa determinante già della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati (o avrebbero dovuto essere) esaminati in quella sede, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e dell’art. 398 c.p.c. contro la predetta decisione, non essendole di contro consentito addurre tale errore in un momento successivo (Cass. n. 7334 del 2002, la quale, in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una propria sentenza, con il quale si pretendeva di ravvisare un errore revocatorio nella erronea percezione, da parte della stessa Corte, di elementi di fatto che sarebbero stati parimenti fraintesi dal giudice d’appello).

3.4. Non è, del resto, ammissibile la revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per errore di fatto qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, poichè, in tale ipotesi, la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva ma assume natura necessariamente valutativa: com’è accaduto, in effetti, nel caso di specie, lì dove la sentenza impugnata si è pronunciata, ritenendone l’infondatezza, su un preciso motivo di censura, concernente appunto la dedotta violazione da parte del giudice di merito del principio di diritto enunciato dalla stessa Corte nella sentenza del 2009.

3.5. L’errore revocatorio deve, peraltro, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche: e non può consistere, per converso, come invece pretendono i ricorrenti, in un (preteso) inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento svolto dal giudice sul piano logico-giuridico (cfr. Cass. n. 29833 del 2017, in motiv.) lì dove, in particolare, la Corte avrebbe erroneamente escluso che la sentenza del giudice di merito avesse violato il principio di diritto enunciato dalla sentenza della stessa Corte del 2009 ed affermato, al contrario, che la corte d’appello aveva correttamente ritenuto di dover “vagliare l’esistenza degli elementi necessari a far ritenere compiuta l’usucapione in capo agli occupanti degli immobili (in) questione”, trattandosi di “profili che non sono stati scrutinati dalla pronuncia della Corte di cessazione”. Si tratta, in effetti, di una valutazione (non importa se corretta o meno) con la quale la Corte ha (implicitamente ma inequivocamente) escluso, sul piano giuridico, la sussistenza di un giudicato interno sull’accertamento delle predette circostanze: incompatibile, come tale, con quella radicale e insanabile contrapposizione fra due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto (costituite l’una da quella risultante dalla sentenza del giudice e l’altra da quella che si ricava univocamente dagli atti e dai documenti di causa) nella quale soltanto si risolve l’errore rilevante ai fini della revocazione.

4. Il ricorso, quindi, è inammissibile: e come tale, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, dev’essere dichiarato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese generali prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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