Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22427 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14449-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 48/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 03/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha riconosciuto a V.L., esercente la professione di medico, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2001 al 2003. L’intimato non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, non avendo la C.T.R. esplicitato gli elementi posti a fondamento della decisione.
Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata in merito alla assoggettabilità del contribuente all’IRAP si esaurisce nella seguente proposizione: “Su questa particolare figura di contribuente si sono già più volte espresse le varie sentenze della Corte di Cassazione e dì numerose Commissioni Tributarie nei vari gradi, ed infine anche la Corte Costituzionale. A seguito di ciò, questa Commissione respinge il ricorso dell’Ufficio (…)”.
L’analisi della motivazione sopra testualmente riportata rivela che l’infondatezza della pretesa erariale è stata affermata dai giudici di appello in termini apodittici, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta. Trattasi di motivazione apparente, avendo il giudice di merito omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in termini, Cass. civ., sez. trib., 16-04-2014, n. 8850).
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016