Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22427 del 03/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 22427 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4554-2014 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta
2015

e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3656

contro

BONANTE UMBERTO;

v

Data pubblicazione: 03/11/2015

Nonché da:
BONANTE UMBERTO C.F. BNNMRT67R19F205R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

contro

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta
e difende, giusta delega a margine del ricorso
principale;
– controricorrente al ricorso

incidentale –

avverso la sentenza n. 131/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/02/2013 R.G.N. 9384/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;
udito l’Avvocato D’ONOFRIO SARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
accoglimento del ricorso per guanto di ragione del
ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale

– controricorrente e ricorrente incidentale –

condizionato, assorbimento dell’incidentale.

1

1?. G. n. 4554/14
Ud 29.9.15
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e. Bonante
Estensore: doti. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 18639/07 il Tribunale di Roma, dichiarata la nullità dei termini

apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra Umberto Bonante e RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. e la sussistenza fra le parti d’un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato dal 30.6.2001, condannava detta società al
ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 12.11.2004
(scadenza dell’ultimo contratto a termine).
Con sentenza depositata il 9.2.13 la Corte d’appello di Roma riformava quella di
primo grado solo circa il quantum risarcitorio, che determinava, per effetto dello ius

superveniens rappresentato dall’art. 32 legge n. 183/2010, in una somma pari a 4
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dal 7.10.2005.
Per la cassazione della sentenza ricorre RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.
affidandosi a quattro motivi.
Umberto Bonante resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale
condizionato basato su quattro motivi (i primi tre dei quali condizionati
all’eventuale accoglimento del ricorso principale), accompagnati dalla
prospettazione d’una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 13, legge
n. 92/12 e dell’art. 32 legge n. 183/10, ricorso incidentale cui la ricorrente principale
resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi perché aventi ad oggetto
la medesima sentenza.

Il ricorso principale
1.1.— Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel contenuto dei
chiarimenti a verbale del contratto collettivo 8 giugno 2000, là dove gli stessi, in
relazione alla clausola dell’accordo collettivo del 5 aprile 1997 che prevedeva che
1

2

R.G. n. 4554/14
Ud. 29.9.15
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. a Bonante
Estensore: doti. Antonio Manna

era consentita l’apposizione del termine, tra l’altro, “per un programma o una

pluralità di specifici programmi”, hanno precisato che “per programma nonché per

specifici programmi” nell’ambito del punto 4 A) del presente articolo deve
intendersi una o più trasmissioni, spettacoli o produzioni (anche nell’ambito
dell’home video, di intemet, della programmazione satellitare e/o di progetti
multimediali); anche a carattere – continuativo, ciclico o di contenitore, purché
individuati ed indicati nel contratto a termine.
1.2. — Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’applicazione, anche al
rapporto di lavoro a termine oggetto di scrutinio giudiziale, dei chiarimenti a
verbale contenuti nell’ipotesi di accordo dell’8 giugno 2000.
1.3. — Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362,
commi 1 e 2, c.c. e dell’art. 1372 c.c., per non avere il giudice di merito interpretato
i sopra menzionati “chiarimenti a verbale”: a) sulla base del loro tenore letterale,
dal quale si ricava che le assunzioni a termine sono legittimate dall’accordo
collettivo del 5 aprile 1997 per qualsiasi programma o spettacolo, alla sola
condizione della indicazione del medesimo nella lettera di assunzione e senza che
rilevi in alcun modo il profilo soggettivo delle mansioni del lavoratore assunto; b)
quale comportamento rilevante ai fini di orientare la ricostruzione della clausola
dell’accordo del 5 aprile 1997 nel senso testé riportato.
1.4. — Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c,
per non avere il giudice di merito accordato all’accordo del 5 aprile 1997 un
significato utile, necessariamente diverso da quello attribuito dalla giurisprudenza
all’art. 1, comma 2, lett. e), 1. n. 230/1962.

Il ricorso incidentale
2.1.— Con il primo motivo ci si duole di omessa motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e di contratto collettivo, per non essersi il giudice del merito pronunciato
sulle clausole appositive del termine – per effetto dell’assorbimento della questione
2

3

R.G. n. 4554/14
29.9.15
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e. Bonante
Estensore: dott. Antonio Manna

– concernenti il secondo, terzo e quarto contratto, stipulati (il 17 settembre 2001, il
13 novembre 2002 e il 18 marzo 2004) ai sensi del CCL dell’8 giugno 2000.

2.2. — Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e di contratto collettivo e omessa motivazione su fatto controverso e decisivo
per il giudizio, per non avere la Corte territoriale esaminato la questione relativa
alla nullità delle clausole dei contratti stipulati ai sensi del CCL del 2000, per effetto
del disposto dell’art. 11 d. lgs. n. 368/2001, nella parte: in cui sancisce l’immediata
inefficacia delle previsioni dei contratti collettivi di rango diverso da quello
nazionale.
2.3. — Il terzo motivo denuncia omessa motivazione su fatto controverso e
decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto,
per non essersi la Corte territoriale pronunciata – per via dell’assorbimento della
questione — sulla clausola appositiva del termine dei contratti stipulati ai sensi del
d.lgs. n. 368/2001.
2.4. — Con il quarto motivo ci si lamenta, infine, di violazione e falsa applicazione
di norme di diritto, per non avere la Corte territoriale ritenuto la previsione di cui
all’art. 32 legge n. 183/10 contraria alla direttiva comunitaria sul contratto a termine
e comunque, essendo intervenuta nelle more di lite, contraria ai diritti maturati,
acquisiti e giudizialmente riconosciuti; in via subordinata si chiede sollevarsi la
questione di costituzionalità della norma interpretativa del cit. art. 32 contenuta
nella legge n. 92/12.

3.1. – Il ricorso principale è fondato nei sensi qui di seguito chiariti.
Come risulta dalla sentenza impugnata, i primo quattro contratti a termine fra le
odierne parti sono stati stipulati ex art. art. 23 legge n. 56/87, che ha esteso l’ambito
dei contratti a termine autorizzati, consentendo anche alla contrattazione collettiva
di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di
lavoro.
In attuazione di ciò, l’accordo 5.4.97 e il CCL 8.6.2000 per il personale RAI
hanno fatto si che le assunzioni a termine siano legittime per qualsiasi programma o
3

4


R. G. n. 4554/14
Ud. 29.9.15
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. c. Bonante
Estensore: doti. Antonio Manna

spettacolo purché indicato nella lettera di assunzione (come – giova ribadire avvenuto nei contratti per cui è causa), senza che sia necessario il requisito della

specificità, risultando la prestazione dedotta in contratto chiaramente determinata
mediante la necessaria indicazione, nello stesso contratto, del titolo del programma
(come avvenuto nei casi in questione, secondo quel che allega la stessa ricorrente) e
senza che rilevi in alcun modo il profilo soggettivo delle mansioni del lavoratore
assunto. Né l’unicità del programma è esclusa dalla sua articolazione in più puntate,
come la giurisprudenza di questa Corte ha sempre messo in evidenza (v., ex aliis,
Cass. n. 12856/15; Cass. n. 15455/12; Cass. n. 3308/12).
A ciò si aggiunga che, come questa S.C. ha già avuto modo di affermare proprio
con riferimento a contratti a termine stipulati dalla RAI (cfr. Cass. n. 15455/12), che
l’art. 23 legge n. 56/87 – che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di
individuare nuove ipotesi, ulteriori rispetto a quelle legali, di apposizione di un
termine alla durata del rapporto di lavoro – richiede che i contratti collettivi (non
qualificati quanto al loro livello) siano “stipulati con i sindacati nazionali o locali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”;
dunque, non richiede che il contratto collettivo debba essere nazionale, né compie
alcuna selezione con riferimento alla parte datoriale, che – pertanto – può essere
anche una singola azienda.
Ne consegue che anche un contratto aziendale, purché stipulato con
un’organizzazione sindacale che presenti i suddetti requisiti di rappresentatività sul
piano nazionale, può legittimamente individuare nuove ipotesi di apposizione del
termine.
Ulteriore corollario è che, come questa Corte ha già statuito (cfr. Cass. n.
27/2014), con orientamento cui va data continuità, le clausole degli accordi
collettivi aziendali del 5.4.97 e dell’8.6.2000 per i dipendenti RAI, stipulate ai sensi
dell’abrogato art. 23 legge 28 n. 56/87, che prevedono ipotesi di apposizione del
termine ulteriori rispetto a quelle legali, rientrano nel regime transitorio previsto
dall’art. 11 d.lgs. n. 368/01 e – quindi – mantengono, al pari dei contratti individuali

4

5

z

R.G. n. 4554/14
Ud. 29.9.15
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e. Bonante
Estensore: dott. Antonio Manna

….

definiti in attuazione della normativa previgente, la propria efficacia fino alla data
di scadenza dei contratti collettivi.

Il contratto collettivo di lavoro del 2000 aveva come data di scadenza il 31.12.03
per la parte normativa (mentre i primi quattro contratti a termine fra le odierne parti
sono stati stipulati tra il 19.2.01 e il 18.8.03) e ha conservato vigore sino a tale data
in forza del co. 2° dell’art. 11 cit. d.lgs. n. 368/01.
Per l’effetto, ai primi quattro contratti tra le odierne parti (stipulati prima del
31.12.03) è stato validamente apposto un termine di durata.
Le considerazioni che precedono importano l’accoglimento – sia pure in base ad
un differente iter ricostruttivo – del ricorso principale e assorbono ogni altra
doglianza in esso svolta.
Residua la valutazione della legittimità del termine apposto al quinto e al sesto
contratto, stipulati dalle parti ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 e che non erano stati
esaminati dall’impugnata sentenza, che – coinvolgendo anche potenziali questioni di
merito previa lettura dei documenti in atti – va rimessa al giudice di rinvio.
Le considerazioni che precedono implicano l’infondatezza dei primi due motivi
del ricorso incidentale con cui si coltivano prospettazioni in punto di diritto
incompatibili con quelle innanzi esplicitate.
Per altro, ancor prima che infondati, tali primi due motivi del ricorso incidentale
sono inammissibili, noto essendo che la parte vittoriosa nel giudizio di merito che
intenda coltivare questioni già prospettate in appello e non esaminate o ritenute
assorbite dal giudice non ha l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato,
essendo sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle
sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio (cfr., ex aliis, Cass. n. 7453/14 e Cass. n.
4130/14).
Risulta, poi, assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, che riguarda il
quinto e il sesto contratto stipulato tra le odierne parti, su cui dovrà pronunciarsi 2

come già detto – il giudice di rinvio.
A fortiori è assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale, limitato alle sole
conseguenze economiche della trasformazione d’un rapporto a termine in uno a
5

6

RG. n. 4554114
UcL 29.9.15
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. c. Bonante
Estensore: dott. Antonio Manna

tempo indeterminato, trasformazione che nella vicenda in oggetto è ancora sub

4.1 – In conclusione, si deve accogliere nei sensi di cui in motivazione il ricorso
principale e va dichiarata l’inammissibilità dei primi due motivi di quello
incidentale, assorbiti i restanti motivi; per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata in
relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione.
L’assorbimento del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale preclude la
condanna del ricorrente incidentale al versamento, ai sensi dell’art. 13 ce. 1 quater
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso incidentale medesimo, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte,
riuniti i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale,
dichiara l’inammissibilità dei primi due motivi di quello incidentale, assorbiti i
restanti motivi, e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con
rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 29.9.15.

iudice in quanto demandata alla sede di rinvio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA