Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22426 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 483-2009 proposto da:

F.V. (OMISSIS), F.

S. (OMISSIS), B.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. CALDERINI 68, presso lo

studio dell’avvocato VONA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli

avvocati DIANA LINO, MILANI LUCIANO;

– ricorrenti e controricorrenti ai ricorsi incidentali –

Nonchè da :

ICEF IMMOBILIARE COSTRUZIONI EDILIZIE DI FROSINONE SRL (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in (OMISSIS) – FAX (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI MARIO, rappresentato e

difeso dagli avvocati CURTI MARIO, TORRIERO ELIO;

– ricorrente incidentale –

Nonchè da:

COMUNE FROSINONE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato SILVESTRI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato COCCO MASSIMO;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4464/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato Luciano MILANI, difensore dei ricorrenti e

controricorrenti ai ricorsi incidentali che ha chiesto di riportarsi

alle conclusioni come in atti depositati;

udito l’Avvocato Massimo COCCO per il Comune di Frosinone e per

l’Immobiliare con delega della Avvocato a Mario CURTI che si riporta

agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbiti i ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29 dicembre 1990 B.M. ed altri 17 proprietari di appartamenti siti nel condominio di (OMISSIS) convenivano davanti al Tribunale di Frosinone la I.C.E.F. s.r.l., costruttrice e venditrice dello stabile, e il Comune di Frosinone, per sentire dichiarare che l’area di mq. 1220 circostante l’edificio condominale, di cui il Comune di Frosinone impediva il godimento, era di proprietà di essi istanti, in quanto vincolata ad uso di parcheggio ai sensi della L. 6 agosto 1967, n. 756, art. 18.

L’I.C.E.F. s.r.l., costituitasi, contestava l’applicabilità nella specie della cd. “legge ponte” e deduceva di non essersi comunque mai opposta all’utilizzazione dell’area in questione come parcheggio.

Il Comune di Frosinone eccepiva di essere diventato proprietario dell’area per usucapione e comunque in via subordinata l’esistenza di una servitù di uso pubblico.

Con sentenza del 19 settembre 2003 il Tribunale di Frosinone rigettava la domanda per carenza di legittimazione attiva degli attori, i quali non avevano provato di essere proprietari dell’area.

B.M., P.M.A., S.G., Pa.Ma., F.S., F. V. proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza in data 29 ottobre 2007.

I giudici di secondo grado confermavano che gli appellanti non avevano provato il loro diritto di proprietà sull’area contestata, aggiungendo che Le stesse licenze di costruzione e di abitabilità, pur richiamando la prima il disposto di cui alla L. n. 165 del 1967, sugli spazi da destinare a parcheggio, non forniscono utili elementi in ordine alla pretesa proprietà ovvero a diritti reali d’uso esclusivo sulla piazza antistante l’edificio.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione,con quattro motivi, B.M., P.M.A., S.G., Pa.Ma., F.S., F.V..

Resistono con separati controricorsi il Comune di Frosinone e la I.C.E.F. s.r.l., che hanno anche proposto separati ricorsi incidentali condizionati, entrambi con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale B.M., P.M.A., S.G., Pa.Ma., F.S., F.V., deducono che la sentenza impugnata ha affermato il loro difetto di legittimazione attiva, trascurando la distinzione tra legittimazione attiva ed effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto controverso.

La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello, pur facendo riferimento al difetto di legittimazione passiva, ha rigettato la domanda degli attuali ricorrenti, ritenendola non provata.

Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda subordinata di riconoscimento della proprietà o del diritto reale d’uso sull’area per cui è causa, da ritenersi destinata a spazio di parcheggio.

La doglianza non può trovare accoglimento, in quanto la Corte di appello ha ritenuto infondata tale domanda, come risulta dalla motivazione in precedenza trascritta.

Altra questione è quella della sufficienza della fondatezza di tale rigetto, questione affrontata con il terzo motivo del ricorso principale, con i quale si deduce che la Corte di appello ha omesso di considerare che dalla documentazione esibita risultava che l’area di in questione era stata vincolata a parcheggio dalla società costruttrice, in sede di richiesta di rilascio della licenza edilizia, per cui aveva acquisito natura pertinenziale dell’edificio, con la ulteriore conseguenza che la comproprietà della stessa, in mancanza di titolo contrario, doveva considerarsi trasferita ai condomini con l’acquisto delle singole unità immobiliari.

La doglianza è fondata, in quanto la Corte di appello ha omesso del tutto di motivare sulla questione.

Viene ad essere assorbito il quarto motivo, con il quale i ricorrenti in via principale deducono che, in caso di negazione del loro diritto di proprietà sull’area per cui è causa, in base ai principi elaborati da questa S.C., doveva essere quantomeno riconosciuto in loro favore il diritto reale d’uso.

Con il primo motivo dei loro ricorsi incidentali condizionati la I.C.E.F. s.r.l. ed il Comune di Frosinone deducono che la domanda di riconoscimento del diritto reale d’uso era stata proposta solo in grado di appello e quindi doveva ritenersi inammissibile per la sua novità.

Il motivo viene ad essere, a sua volta, assorbito dall’assorbimento del quarto motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo dei loro ricorsi incidentali condizionati la I.C.E.F. s.r.l. ed il Comune di Frosinone deducono che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la produzione nel giudizio di secondo grado, da parte dei ricorrenti in via principale, dei loro atti di acquisto.

Il motivo non può trovare accoglimento in base alla decisiva considerazione che, in considerazione della data dell’atto introduttivo del giudizio, non trovava applicazione le limitazioni previste dal nuovo testo dell’art. 345 c.p.c., in tema di produzione di nuove prove (anche documentali) in sede di appello.

In considerazione del motivo del ricorso principale accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvìo ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i giudizi, rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto motivo dello stesso ricorso; dichiara assorbito il primo motivo dei ricorsi incidentali e rigetta il secondo motivo degli stesisi ricorsi; in relazione al motivo accolto del ricorso principale cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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