Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22426 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5486/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (quale incorporante della Equitalia Polis s.p.a.),

in persona del suo procuratore speciale responsabile del contenzioso

esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S.

SPIRITO 42, presso S.R.L. GNOSIS FORENSE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7671/50/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia Sud Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dalla società concessionaria avverso la sentenza che aveva annullato l’iscrizione ipotecaria impugnata da B.M..

Nessuna difesa ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

E’ fondata la censura relativa alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ed invero, la CTR ha rigettato l’appello della società di riscossione tuttavia ritenendo, in motivazione, la fondatezza delle censure dalla stessa esposte nell’atto di appello. Il giudice di appello ha specificamente osservato che: a) l’iscrizione ipotecaria non andava notificata al contribuente; b) non occorreva il previo l’avviso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2.

In tal modo la CTR ha espressamente censurato la decisione di primo grado che aveva annullato l’iscrizione ipotecaria per la mancanza della prova della notifica stessa.

Tanto è sufficiente per ritenere che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per effetto del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili – rigetto dell’appello sulla base di argomenti idonee a dimostrare la fondatezza dello stesso – che dimostrano l’esistenza di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile – cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014.

La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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