Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22425 del 21/09/2018

Cassazione civile sez. un., 21/09/2018, (ud. 05/12/2017, dep. 21/09/2018), n.22425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CIRILLO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5546/2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MARTINO;

– ricorrente –

contro

D.N.M., B.V., B.G.M.,

C.N., M.D. & C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, DITTA ALBERGO VERDERAME DI

S.E., in persona dell’omonima titolare, T.G.,

MA.FR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASALE STROZZI

33, presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA, rappresentati e

difesi dall’avvocato DOMENICO FASANELLA;

– ricorrenti incidentali –

e contro

COMUNE DI PESCHICI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 172/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per

l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale;

uditi gli avvocati Claudio Martino e Domenico Fasanella.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/8/2015 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto i gravami interposti dal Comune di Peschici, in via principale, e dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trap di Napoli, di accoglimento della domanda nei loro confronti proposta dai sigg.ri Ma.Fr. ed altri di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello straripamento -avvenuto il 19/9/2005- del canale che attraversa la piana di (OMISSIS) (denominato “(OMISSIS)” o “(OMISSIS)”) in 2 punti, corrispondenti a due “ponticelli” volti a soddisfare la viabilità locale, a causa dell’insufficiente ampiezza delle luci al di sotto dei 2 ponticelli, ostruiti da detriti ivi accumulatisi.

Avverso la suindicata pronunzia del Tsap il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg. Ma. ed altri, che spiegano altresì “ricorso incidentale anche condizionato” sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di tardività e di improcedibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Essa è fondata su “nota… trasmessa via PEC in data 22.9.2015” dal “difensore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano costituito nel precedente grado di appello (avv. Claudio Martino)” recante l’indicazione che la notificazione della sentenza del TSAP oggetto d’impugnazione “è avvenuta in data 18.9.2015”, sicchè il “termine per la proposizione del ricorso alle intestate Sezioni Unite è venuto inesorabilmente a scadere dopo il decorso del termine di 45 giorni da tale data, e quindi il 2.11.2015”, essendo la notifica del ricorso per cassazione stata nel caso eseguita a mezzo del servizio postale solo “in data 23.2.2016”. Con la conseguenza che “l’avverso ricorso risulta pure improcedibile per non avere il ricorrente depositato in cancelleria “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, come espressamente richiesto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2″.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, il termine breve di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche decorre dalla data di notificazione (effettuata ex artt. 200,201 e 202 r.d. n. 1775 del 1933) a cura del cancelliere della copia integrale del dispositivo (v. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24413, ove con mutamento della precedente consolidata interpretazione del giudice della nomofiliachia si afferma che non è al riguardo necessario attendere la registrazione della sentenza stessa. Per la decorrenza dalla data di notificazione a cura del cancelliere della copia integrale del dispositivo – in base al precedente superato orientamento solo dopo la restituzione della sentenza da parte dell’Ufficio del registro-, v. già Cass., Sez. Un., 11/10/1988, n. 5483).

Orbene, in base all’operato generico riferimento alla “nota… trasmessa via PEC in data 22.9.2015” non è dato invero evincere se nella specie la notificazione “avvenuta in data 18.9.2015” abbia in effetti avuto ad oggetto la copia integrale del dispositivo ovvero il mero avviso di ricevimento, di per sè inidoneo a determinare la decorrenza del termine breve in argomento (v. Cass., Sez. Un., 11/7/2011, n. 15144; Cass., Sez. Un., 30/3/2010, n. 7607).

Gli odierni controricorrenti difettano viceversa d’interesse a sollevare l’eccezione di tardività della notifica del ricorso nei confronti del Comune di (OMISSIS).

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2043 c.c., R.D. n. 523 del 1904, art. 96, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il Tsap abbia “(incredibilmente) escluso la rilevanza dell’argomento” costituito dalla dedotta abusività degli immobili nel caso rimasti danneggiati, operando una “davvero speciosa distinzione tra gli immobili, abusivi appunto, e l’attività economica che ivi si svolge (miracolosamente divenuta lecita)”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226,2056 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il TSAP abbia fatto inammissibilmente ricorso alla valutazione equitativa del danno in mancanza di relativa prova dell’an, che non può ritenersi fornita in ragione dei danni “descritti e periziati da un tecnico di fiducia degli attori”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili nei termini di seguito indicati.

Il ricorrente si limita invero a riproporre le questioni già sottoposte al vaglio del giudice del gravame e da questo ritenute infondate, senza farsi carico di idoneamente censurare la argomentazioni poste a relativo fondamento.

Con riferimento al primo motivo va in particolare posto in rilievo che, a fronte della ratio decidendi dell’impugnata sentenza in base alla quale “solo alcuni dei ricorrenti danneggiati sono titolari di immobili abusivi, e che quindi la deduzione non sarebbe comunque sufficiente ad esonerare gli appellanti dalla responsabilità nei confronti degli altri, il Tsap ha invero rilevato che “nè il Comune nè il Consorzio hanno svolto censure specifiche su tale aspetto della motivazione della sentenza impugnata che è di per sè solo idoneo a sorreggere la decisione di reiezione delle eccezioni sollevate in primo grado dagli attuali appellanti”, inammissibilmente l’odierno ricorrente si limita invero a dolersi che: a) “sarebbe stato impossibile smentire… che effettivamente alcuni degli immobili per i quali ex adverso si è agito erano (come sono) abusivi”; b) è “speciosa” la “distinzione tra gli immobili abusivi… e I’ attività economica che ivi si svolge (miracolosamente divenuta lecita)”; c) la distinzione è “frutto di un’evidente forzatura”.

Quanto al 2 motivo va osservato che, là dove lamenta essersi il Tsap appiattito “sulle risultanze della CTU” e che i danni sono stati “descritti e periziati da un tecnico di fiducia degli attori”, anzichè idoneamente argomentare in ordine alla denunziata violazione della norma in termini di ripartizione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c. il ricorrente in realtà inammissibilmente si duole dell’asseritamente erronea valutazione delle emergenze processuali da parte del giudice dell’appello.

A tale stregua rimane invero dal medesimo non osservato il principio affermato da questa Corte secondo cui le norme (art. 2697 c.c. e ss.) poste dal Libro VI, Titolo II, del Codice civile regolano le materie a) dell’onere della prova, b) dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze e c) della forma che ciascuno di essi deve assumere; non anche la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova invero oggetto delle censure di cui all’odierno ricorso, che è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707).

Non può d’altro canto sottacersi che il vizio di motivazione ratione temporis applicabile si sostanza invero nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e l’erroneo esame di determinati elementi probatori (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

A tale stregua, risulta allora dal ricorrente inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2018

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