Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22425 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13137-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.W.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2009 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Bologna, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha riconosciuto a B.W., esercente la professione di ingegnere, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Il giudice d’appello escludeva la sussistenza dei presupposti impositivi dell’IRAP, sul rilievo che il contribuente non si avvaleva di personale dipendente e disponeva di beni strumentali di relativo modesto ammontare.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la C.T.R. omesso di decidere sull’eccezione formulata in appello dall’Ufficio di inammissibilità della domanda di rimborso IRAP del contribuente poichè preclusa dalla presentazione dell’istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la C.T.R. accolto la domanda di rimborso IRAP del contribuente senza rilevare che la stessa era preclusa per effetto della presentazione della istanza di condono.

I due motivi, stante la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

L’Agenzia delle Entrate, in sede di appello, ha eccepito l’inammissibilità della domanda di rimborso IRAP, rilevando che il contribuente aveva beneficiato della definizione agevolata per gli anni di imposta ìn contestazione.

La C.T.R. ha omesso di esaminare l’eccezione formulata dall’Ufficio limitandosi a verificare, nel merito, la sussistenza dei presupposti impositivi dell’IRAP.

In tal modo, il giudice di appello si è posto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere” (Cass. civ., sez. trib., 14/10/2015, n. 20650); “In tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacchè il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del fisco, della richiesta del contribuente al rimborso” (Cass. civ., sez. trib., 06-03-2015, n. 4566).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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