Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22424 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 16/10/2020), n.22424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12652-2019 proposto da:

S.F.M., in proprio e nella qualità ex art. 86

c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TORREVECCHIA 118,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MARIA SEPIACCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 173, presso lo studio dell’avvocato LUCIA STAZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1214/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Sciacca, l’Avv. Fabrizio Maria Sepiacci convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, D.S., per chiedere delle proprie competenze professionali nella misura di Euro35.768,28.

1.1. Il Tribunale di Roma respinse la domanda.

1.2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19.02.2019, confermò la decisione di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:

– l’interrogatorio formale del D., espletato in appello, non avrebbe avuto esito confessorio;

– la prova testimoniale richiesta dal S. non era ammissibile in quanto i fatti dedotti nei capitoli erano generici, non circostanziati ed irrilevanti;

– la prova documentale, consistente in un parere riproducente il testo di una pubblicazione, privo di personale rielaborazione da parte del professionista era stato remunerato dal cliente;

– quanto alle altre attività per le quali era stato chiesto il compenso, il professionista non aveva documentato l’esecuzione di alcuna prestazione professionale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. Fabrizio Maria S. sulla base di due motivi di ricorso.

2.1. Ha resistito con controricorso D.S..

2.2. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe omesso di esaminare una serie di documenti rilevanti ai fini della prova riguardante l’attività stragiudiziale di consulenza legale relativa alla revoca di una cospicua donazione, oggetto di dichiarazione confessoria da parte del D..

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Esso difetta di specificità in quanto non indica i documenti su cui il ricorso si fonda e di cui la corte di merito avrebbe omesso l’esame, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, limitandosi ad una generica indicazione di documentazione prodotta, che il ricorrente assume rilevante ai fini della prova dell’attività professionale svolta.

1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invece, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, ha l’onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività (Cassazione civile sez. trib., 21/05/2019, n. 13625; Cass. Civ., n. 18506 del 2006).

1.4. Sotto altro profilo, non sussiste neanche la violazione dell’art. 115 c.p.c., che può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; anche la violazione dell’art. 116 c.p.c. non è configurabile perchè denunciabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda relativa ai compensi per l’attività afferente l’immobile a (OMISSIS), con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Non sussiste la violazione di cui all’art. 112 c.p.c. perchè la corte di merito si è pronunciata sulla domanda, escludendo che fosse stato conferito l’incarico in relazione ad un immobile a (OMISSIS) perchè la prova testimoniale era volta ad accertare unicamente “la mera volontà di recarsi a (OMISSIS)” (pag.2 della sentenza impugnata). Non è nemmeno ravvisabile l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto non è indicata la circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. Il ricorrente afferma, in modo apodittico che il viaggio a (OMISSIS) sarebbe stato preceduto da “numerosi incontri e pregressi pareri” (pag.16 del ricorso), senza indicare in modo specifico il fatto storico decisivo di cui la corte di merito avrebbe omesso l’esame e sollecitando una inammissibile rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Suprema Corte di Cassazione, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA