Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22424 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 06/08/2021), n.22424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25376-2017 proposto da:

G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO PARADISI;

– ricorrente –

contro

IL MESSAGGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LAZZARA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva accertato che tra Il Messaggero s.p.a. e G.M. esisteva un rapporto di collaborazione fissa ai sensi dell’art. 2 c.c.n.l.g. ed aveva condannato la società a pagare la somma di Euro 523.111,33, oltre accessori e spese, a titolo di differenze retributive.

2. La Corte territoriale ha escluso che sussistessero i tratti distintivi della subordinazione identificati, anche per il lavoro giornalistico, nell’assoggettamento al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell’autonomia nella prestazione seppure valutata con riguardo alle peculiarità delle mansioni svolte.

2.1. Ha ritenuto quindi che la prestazione resa dal G. – retribuita a pezzo e con piena libertà di portare o meno avanti la collaborazione ne autorizzava la qualificazione come autonoma.

2.2. Ha osservato che la frequenza delle prestazioni non era decisiva in senso contrario in mancanza della prova di uno stabile inserimento nell’organizzazione e della sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare datoriale.

2.3. Ha escluso che le mansioni svolte fossero riconducibili a quelle descritte per il collaboratore fisso osservando che, se la prestazione era continua, tuttavia, mancava il requisito ulteriore della responsabilità di un settore di cui occuparsi in modo sistematico ed esclusivo.

2.4. Ha evidenziato infatti che si occupava in generale della (OMISSIS) e della provincia di (OMISSIS), indifferentemente bianca, nera, politica e di costume, e che in particolare per la cronaca nera era un mero supporto insieme ad altri della responsabile.

2.5. Ha sottolineato che la documentazione prodotta in giudizio attestava la costanza del rapporto ma non lo stabile inserimento nell’organizzazione del giornale. In particolare ha ritenuto che ciò che era emerso era solo la disponibilità a redigere articoli di cronaca varia su richiesta della redazione che poi venivano conservati per essere utilizzati anche successivamente. Tuttavia la collaborazione si svolgeva dall’esterno, utilizzando mezzi e strumenti propri, senza partecipare alle riunioni di redazione, in assenza di vincoli di orario o di giornate lavorative. Riteneva perciò che l’ampia disponibilità registrata era connessa piuttosto alla convenienza economica che gliene derivava essendo pagato a pezzo.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.M. affidato a quattro motivi ai quali ha opposto difese il Messaggero s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2094 c.c. dell’art. 2 c.c.n.l.g., dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Evidenzia il ricorrente che, invariate le circostanze di fatto prese in considerazione dalle due sentenze, erra la Corte di appello nel ritenere, diversamente dal giudice di primo grado, insussistenti i presupposti per qualificare il rapporto come riferibile alla figura del collaboratore fisso sebbene lo stesso giudice avesse dato atto del fatto che erano i redattori del quotidiano a chiedere i pezzi al ricorrente contando sulla sua disponibilità anche tra una prestazione e l’altra. Rammenta che nella giurisprudenza di legittimità il tratto distintivo della qualifica del collaboratore fisso era ravvisato nella continuità della prestazione con riguardo ad uno specifico settore ovvero a specifici argomenti di informazione al fine di offrire ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica area di informazione. Evidenzia che la subordinazione non è esclusa per il fatto che il prestatore goda di una certa libertà e non sia obbligato ad un orario o alla permanenza sul luogo di lavoro e che, al contrario, le modalità di pagamento della prestazione a pezzo non ha rilievo per la qualificazione del rapporto. Insiste il ricorrente nel ritenere che era dimostrata la responsabilità nella trattazione di specifici argomenti di cronaca locale in maniera continuativa restando a disposizione della redazione tra un pezzo e l’altro e sostiene che tanto era sufficiente a qualificare la prestazione riconducendola alla figura del collaboratore fisso. Sottolinea che la circostanza che i redattori potevano decidere di non pubblicare i pezzi non aveva alcun rilievo decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, così come era irrilevante il fatto che non era tenuto a partecipare alle riunioni di redazione, che non utilizzava strumenti del datore di lavoro, che non aveva orari e lavorava da casa, che non c’era vincolo di esclusività. Evidenzia infatti che si tratta di una forma di subordinazione attenuata e che se il rapporto si fosse svolto in regime di lavoro autonomo il ricorrente avrebbe deciso in autonomia se e quando inviare gli articoli mentre invece nella specie era incontestato che le richieste della redazione erano quotidiane. Da ultimo sottolinea che la qualificazione formale del rapporto, peraltro desunta da documentazione fiscale e non da un contratto sottoscritto dalle parti, non era decisiva ai fini dell’accertamento della natura del rapporto tenuto conto che era stata provata, al contrario, la collaborazione quotidiana per 11 anni anche domenica e festivi, la responsabilità della (OMISSIS) e di altri comuni dell’entroterra, l’invio di articoli attraverso una piattaforma on line (c.d. ghiacciaia) di cui aveva la password di accesso, la sua costante disponibilità alle richieste della redazione e l’esistenza di contatti con le istituzioni (polizia municipale e capitaneria di porto) per l’acquisizione delle notizie.

5. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata l’errata applicazione ed interpretazione dell’art. 2 c.c.n.l.g. e si evidenzia che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che per il riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso sia necessario lo svolgimento dell’attività in modo esclusivo in favore di una testata trascurando di considerare che invece il tratto qualificante è dato dalla continuità della prestazione.

6. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, sono infondati.

6.1. Ai sensi dell’art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153) per la configurabilità della qualifica di “collaboratore fisso” è necessario che vi sia continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Vi è continuità di prestazione quando, pur non essendovi una prestazione quotidiana, sia assicurata, in conformità al mandato conferito, una prestazione non occasionale per a soddisfare esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di cui sia stata attribuita la competenza. Per esservi vincolo di dipendenza, poi, è necessario che sia ravvisabile l’impegno del collaboratore a porre a disposizione la propria opera anche tra una prestazione e l’altra tenuto conto degli obblighi e degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e con riguardo alle caratteristiche del mandato conferitogli. Inoltre al collaboratore deve essere affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti ovvero quello di compilare rubriche.

6.2. In definitiva per aversi la “responsabilità di un servizio” è necessario che il giornalista risulti incaricato di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d’informazione. Può ritenersi tale il mettere a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra (cfr. Cass. 20/05/2014 n. 11065).

6.3. Tanto premesso rileva il Collegio che nella specie la Corte territoriale si è attenuta ai principi esposti nel verificare, sulla base delle emergenze istruttorie acquisite in giudizio, se l’attività prestata dal G. fosse o meno inquadrabile nella figura del collaboratore fisso e l’ha esclusa dopo aver accertato che, nonostante l’ingente mole di articoli prodotti, tuttavia non era risultato confermato che l’attività era svolta in funzione della copertura di uno specifico settore di informazione o di specifici argomenti a lui affidati.

6.4. Si tratta di accertamento di fatto che in questa sede non può essere censurato se non nei limiti ristretti del vizio di motivazione denunciabile per effetto della novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (sui limiti del vizio di motivazione v. per tutte Cass. sez. U. 07/04/2014 n. 8053).

7. Peraltro neppure può essere accolta la censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto del terzo motivo di ricorso.

7.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il giudice di secondo grado ha tenuto espressamente conto dell’ampia produzione di articoli ed ha del pari preso in esame il rapporto esistente tra il giornalista, free lance e pagato a pezzo, e la redazione del quotidiano ponendo in rilievo la reciproca convenienza della relazione che assicurava vantaggi economici al giornalista e materiale a cui attingere a discrezione della redazione al giornale. Il giudice di appello non ha trascurato di considerare i documentati contatti quotidiani tra il ricorrente e la Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto con riguardo alle notizie di cronaca nera. Al contrario, pur dandone atto ha posto in rilievo che dall’istruttoria non era affatto emersa la responsabilità in capo al G. del settore cronaca nera che era affidato ad altro giornalista dipendente del quotidiano. In sostanza l’organizzazione data al settore era tale da escludere che alla responsabilità del G. fosse affidata la copertura di uno specifico settore.

8. E’ poi infondato l’ultimo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per la totale irragionevolezza e manifesta illogicità e incomprensibilità, apparenza della motivazione ed irriducibile contraddizione tra affermazioni in essa contenute poiché la motivazione della sentenza c’e’, è coerente con le questioni sottoposte al giudice del gravame dalla società allora appellante, non contiene contraddizioni ma, semmai, opera una ricostruzione dei fatti, diversa rispetto a quella auspicata e tuttavia coerente con le risultanze istruttorie.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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